Convenzione ILO C144 del 02 giugno 1976
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Convenzione ILO C144 del 02 giugno 1976
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Convenzione ILO C144 Consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976.
Ginevra, 02 giugno 1976
La Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi nella sua sessantunesima sessione il 2 giugno 1976; Ricordando i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti - in particolare la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, la convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949, e la raccomandazione sulla consultazione ai livelli industriale e nazionale, 1960 - che affermano il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori di creare delle organizzazioni libere ed indipendenti e chiedono che siano adottate delle misure per promuovere efficaci consultazioni a livello nazionale tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, nonché le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle misure da prendere allo scopo di attuarle; Avendo esaminato il quarto punto all’ordine del giorno della sessione, dal titolo : «Creazione di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l’attuazione delle norme internazionali del lavoro», e dopo aver deciso l’adozione di alcune proposte relative alle consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione delle norme internazionali del lavoro; Avendo deciso che tali proposte devono assumere la forma di convenzione internazionale, adotta, oggi ventuno giugno millenovecentosettantasei, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976.
Articolo 1
Nella presente convenzione, i termini «organizzazioni rappresentative» significano le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto di libertà sindacale.
Articolo 2
1. Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna ad adottare procedure che assicurino consultazioni efficaci tra i rappresentanti del Governo, datori di lavoro e lavoratori sulle questioni relative alle attività dell’Organizzazione internazionale del Lavoro enunciate nel paragrafo 1 dell’articolo 5 che segue.
2. La natura e la forma delle procedure previste al paragrafo 1 del presente articolo saranno determinate in ogni Paese, conformemente alla pratica nazionale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative, ove esistano e se tali procedure non sono ancora state fissate.
Articolo 3
1. Ai fini delle procedure previste dalla presente convenzione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno scelti liberamente dalle loro organizzazioni rappresentative, ove esistano.
2. I datori di lavoro e i lavoratori saranno rappresentati su basi di uguaglianza in seno ad ogni organismo per mezzo del quelle le consultazioni avranno luogo.
Articolo 4
1. L’autorità competente si assumerà la responsabilità del supporto amministrativo delle procedure previste dalla presente convenzione.
2. Verranno presi adeguati accordi tra l’autorità competente e le organizzazioni rappresentative, ove esistano, per il finanziamento di ogni formazione necessaria alle persone che partecipano a tali procedure.
Articolo 5
1. Le procedure previste dalla presente convenzione dovranno avere per oggetto delle consultazioni su:
a) le risposte dei governi ai questionari sui punti iscritti all’ordine del giorno della Conferenza internazionale del Lavoro ed i commenti dei governi sui progetti dei testi che devono essere discussi dalla Conferenza;
b) le proposte da presentare all’autorità o alle autorità competenti in relazione con la presentazione che deve loro essere fatta delle Convenzioni e raccomandazioni, conformemente all’articolo 19 della Costituzione dell’organizzazione internazionale del Lavoro;
c) il riesame, ad intervalli appropriati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni alle quali non è stato ancora dato effetto, per prevedere le misure che potrebbero essere adottate al fine di promuovere l’attuazione e la ratifica, a seconda del caso;
d) le questioni che possono derivare dai rapporti da presentare all’Ufficio internazionale del Lavoro in base all’articolo 22 della Costituzione dell’organizzazione internazionale del Lavoro;
e) le proposte relative alla denuncia di convenzioni ratificate.
2. Al fine di assicurare un adeguato esame delle questioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, delle consultazioni avranno luogo ad intervalli appropriati, fissati di comune accordo, ma almeno una volta all’anno.
Articolo 6
Quando appare appropriato, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative, ove esistono, l’autorità competente redigerà un rapporto annuale sul funzionamento delle procedure previste dalla presente convenzione.
Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 8
1. La presente convenzione sarà vincolante unicamente per i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 9
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato.
La denuncia avrà effetto solo un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncie che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.
Articolo 12
Ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 13
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione che preveda una revisione comporterà di pieno diritto l’immediata denuncia della presente convenzione, nonostante le disposizioni dell’articolo 9 sopra enunciato, con la riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l’avranno ratificata e che non ratifichino la convenzione di revisione.
Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 03 Febbraio 1979, n. 69
Entrata in vigore: 16 Maggio 1978
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