Convenzione ILO C139 del 05 giugno 1974
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Convenzione ILO C139 del 05 giugno 1974
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Convenzione ILO C139 Cancro professionale, 1974.
Ginevra, 05 giugno 1974
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 5 giugno 1974 nella sua cinquantanovesima sessione; Preso atto dei termini della convenzione e della raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, nonché della convenzione e della raccomandazione sul benzene, 1971; Considerato che è auspicabile fissare norme internazionali sulla protezione contro sostanze o agenti cancerogeni; Tenuto conto del pertinente lavoro svolto da altre organizzazioni internazionali, ed in particolare dell’Organizzazione mondiale della Sanità e dal Centro internazionale di Ricerche sul Cancro, con cui l’Organizzazione internazionale del Lavoro collabora; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla prevenzione ed al controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e agenti cancerogeni, tema che figura al punto quinto dell’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale, ha adottato, oggi, ventiquattro giugno millenovecentosettantaquattro, la convenzione che segue, che verrà denominata Convenzione sul cancro professionale, 1974.
Articolo 1
1. Ogni membro che ratifichi la presente convenzione dovrà periodicamente stabilire le sostanze e gli agenti cancerogeni per i quali l’esposizione professionale sarà vietata o soggetta ad autorizzazione o a controllo, come pure le sostanze e gli agenti cancerogeni cui si applicano altre disposizioni della presente convenzione.
2. Deroghe al divieto non saranno concesse se non attraverso singole autorizzazioni specificanti le condizioni da osservare.
3. Onde stabilire, conformemente al paragrafo 1, tali sostanze e agenti, occorrerà considerare i dati più recenti contenuti nelle raccolte di direttive pratiche nonché i prontuari elaborati dall’Ufficio internazionale del Lavoro, come pure le informazioni emananti da altri organismi competenti.
Articolo 2
1. Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione dovrà sforzarsi di far sostituire le sostanze e agenti cancerogeni cui i lavoratori fossero esposti durante il loro lavoro con sostanze o agenti non cancerogeni o con sostanze o agenti meno nocivi ; per la scelta delle sostanze o degli agenti sostitutivi, occorrerà tener conto delle loro proprietà cancerogene, tossiche o altro.
2. Il numero dei lavoratori esposti a sostanze o agenti cancerogeni come pure la durata ed il grado di esposizione dovranno essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.
Articolo 3
Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione dovrà prescrivere le misure da adottare per proteggere i lavoratori contro i rischi da esposizione a sostanze o agenti cancerogeni, e istituire un sistema per la registrazione dei dati.
Articolo 4
Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione dovrà prendere le opportune misure affinché i lavoratori che sono, sono stati o rischiano di essere esposti a sostanze o agenti cancerogeni ricevano tutte le informazioni disponibili sui rischi che tali sostanze e agenti comportano e sulle misure richieste.
Articolo 5
Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione dovrà prendere le opportune misure affinché i lavoratori beneficino, durante e dopo il loro impiego, di visite mediche, esami biologici o altri test o ricerche necessari a valutare la loro esposizione e a controllare il loro stato di salute relativamente ai rischi della loro professione.
Articolo 6
Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione:
a) dovrà adottare, per via legislativa o per altra via conformemente alla prassi ed alle condizioni del Paese, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, le opportune misure per l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
b) dovrà designare, conformemente alla prassi nazionale, le persone o gli organismi chiamati a rispettare le disposizioni contemplate dalla presente convenzione;
c) dovrà demandare ad opportuni servizi di ispezione il controllo dell’applicazione delle disposizioni della presente convenzione o accertarsi che un’ispezione adeguata venga assicurata.
Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 8
1. La presente convenzione vincolerà unicamente i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro il cui strumento di ratifica sia stato registrato dai Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo l’avvenuta registrazione degli strumenti di ratifica di due Membri da parte del Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data dell’avvenuta registrazione del suo strumento di ratifica.
Articolo 9
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto unicamente un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per altri dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, nei termini contemplati dal presente articolo.
Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e denunce trasmessigli dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, dati completi su tutte le ratifiche e su tutte le denuncie registrate in conformità con i precedenti articoli.
Articolo 12
Ogni qualvolta do ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se convenga iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il tema della sua parziale o totale revisione.
Articolo 13
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione parzialmente o globalmente riveduta della presente convenzione, e salvo diversamente disposto dalla nuova convenzione:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà di diritto, nonostante l’articolo 9 di cui sopra, la immediata denuncia della presente convenzione, purché la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.
2. La presente convenzione resterà in ogni caso vigente nella sua forma e portata per quei Membri che l’abbiano ratificata e che non intendano ratificare la convenzione riveduta.
Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 10 Giugno 1976
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