Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.752
/ Totale documenti scaricati: 27.754.213

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.213 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.213 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.213 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.213 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.213 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.213 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.213 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.213 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Nota SIML 03.09.2021 - Certificazione verde e giudizio di idoneità

ID 14490 | | Visite: 1847 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14490

Nota SIML 03 09 2021   Certificazione verde e giudizio di idoneit

Nota SIML 03.09.2021 - Certificazione verde e giudizio di idoneità 

Osservazioni su certificazione verde e giudizio di idoneità della commissione permanente per l’attività professionale dei medici competenti

Durante l’intera pandemia i medici competenti sono stati e continuano ad essere un riconosciuto punto di riferimento per i lavoratori e per le aziende. Nel fornire la nostra consulenza in merito all’adozione delle misure previste dal cosiddetto Protocollo condiviso, abbiamo costantemente considerato sia la tutela della salute dei lavoratori, sia la necessità di contribuire al mantenimento del massimo livello possibile di operatività per le aziende.

La Società Italiana di Medicina del Lavoro conferma, come più volte dimostrato, la piena disponibilità dei medici del lavoro a dare ogni contributo allo sforzo del Paese per uscire dalla situazione emergenziale. Si vede, però, costretta a ribadire che questo può avvenire solo nel pieno rispetto del dettato normativo.

Coerenti con questo spirito, ci risulta necessario intervenire a proposito di una interpretazione, diffusa in questi giorni, che estende oltre quanto previsto dalla norma l’ambito delle nostre competenze. Tale intervento è doveroso al fine esclusivo di evitare un ulteriore aumento dell’incertezza e l’esplodere di un contenzioso dannoso per tutto il mondo del lavoro.

In estrema sintesi, viene sostenuto che il quadro normativo emergenziale (ivi compresi i pareri in proposito espressi dal Garante per la Protezione dei Dati Personali) attribuisce al medico competente la possibilità di esprimere un Giudizio di inidoneità parziale o assoluta per il lavoratore non munito di Certificazione verde (Green pass) e che in seguito a tale Giudizio, il datore di lavoro potrà liberamente sospendere il lavoratore. A supporto di questa attribuzione vengono invocati, talvolta congiuntamente, altre separatamente, l’articolo 2087 del Codice civile e l’art. 279 del D.Lgs. n. 81/2008. Queste posizioni, inoltre, vengono ritenute applicabili, sia all’ambito sanitario che a quello non sanitario.

Per le ragioni che succintamente si elencheranno di seguito e rifacendosi all’assunto che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, riteniamo tale estensione irragionevole: stante il quadro normativo vigente, il medico competente che esprimesse un Giudizio di idoneità in relazione al possesso da parte del lavoratore della Certificazione verde, travalicherebbe il mandato assegnatogli dalla legge.

L’attività dei medici competenti, innanzitutto, è rigidamente sottoposta ad una riserva legale secondo la quale possono essere svolti nei confronti dei lavoratori esclusivamente quegli accertamenti che la legge esplicitamente ammette (tale riserva è espressa in maniera limpida dall’art. 5 della L. n. 300/1970).

Riguardo gli ambienti di lavoro non sanitari, è anzitutto il cosiddetto Protocollo condiviso, anche nella versione aggiornata del 6 aprile 2021, a ribadire che il “COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione ”. È invece noto che l’espressione di un Giudizio di idoneità è ammessa dal D.Lgs. n. 81/2008 esclusivamente in relazione al rischio specifico, ovvero quello a cui sono esposti i lavoratori (e non la popolazione generale) in funzione della loro attività.

Riguardo l’invocato articolo 2087 del Codice civile il legislatore ha precisato che i datori di lavoro adempiono all’obbligo di massima sicurezza fattibile, adattando alla propria realtà aziendale le prescrizioni contenute nel cosiddetto Protocollo condiviso (art. 29 bis del D.L. n. 23/2020). Al momento, quindi, non è previsto che i Protocolli di Sicurezza Anti-Contagio comportino che il lavoratore esibisca la Certificazione verde

A proposito degli ambienti di lavoro sanitari, dove siamo in presenza di un rischio (biologico) specifico, va ricordato che il D.L. n. 44/2021 (istitutivo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario del cosiddetto obbligo vaccinale) fa esclusivo riferimento ad una finalità di tutela della salute pubblica. La norma, infatti, non fa alcun cenno al D.Lgs. n. 81/2008 e non prevede in alcun passaggio un ruolo del medico competente. Coerentemente con la finalità dichiarata, il percorso delineato attribuisce i compiti di erogazione della sospensione dei soggetti non adempienti alle Aziende Sanitarie Locali, congiuntamente agli Ordini professionali e ai datori di lavoro.

In relazione alla supposta possibilità di utilizzare l’art. 279 del D.Lgs. n. 81/2008, è da rimarcare che una sua non superficiale lettura rende evidente che esso non autorizzerebbe comunque a sottoporre i lavoratori ad una visita di aggiornamento dell’idoneità basata solo sul dato vaccinale, il quale non si configura come una variata o nuova esposizione al rischio. Pertanto, se la visita non è in scadenza il medico competente non può arbitrariamente rivalutare l’idoneità dei soggetti non vaccinati.

A questo proposito, poi, va tenuto presente che, qualora successive disposizioni normative mettessero in carico al medico competente anche la valutazione dello stato vaccinale, si potrebbe arrivare a favorire proprio coloro che (al di fuori dei casi di impossibilità oggettiva) rifiutano l’obbligo. Questo avrebbe il paradossale risultato di consentire l’esclusione del personale volontariamente non vaccinatosi dai reparti maggiormente a rischio, disincentivando la vaccinazione in tutti gli altri operatori (con un serio pericolo per l’assistenza qualora ci si trovasse di fronte a nuove ondate epidemiche, ma anche qualora fosse necessario sottoporsi periodicamente a richiamo vaccinale).

In conclusione, la Società Italiana di Medicina del Lavoro auspica un aggiornamento sollecito del quadro legislativo che coniughi la ulteriore messa in sicurezza degli ambienti di lavoro con il maggior grado possibile di certezza degli adempimenti.

Proprio in quanto consapevole che una norma, per quanto ben scritta, potrà sempre lasciare un qualche spazio al dubbio interpretativo, la nostra comunità continuerà a mettere a disposizione del mondo del lavoro le sue competenze e ad offrire la sua collaborazione leale alle Istituzioni, alle Parti Sociali ed agli altri portatori di interesse.

...

Fonte: SIML

Collegati

Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Coronavirus

Ultimi inseriti

Gen 05, 2025 19

Legge 4 aprile 1977 n. 135

Legge 4 aprile 1977 n. 135 ID 23249 | 05.01.2025 Legge 4 aprile 1977 n. 135Disciplina della professione di raccomandatario marittimo. (GU n.109 del 22.04.1977)________ Aggiornamenti all'atto: 26/08/1982 La LEGGE 12 agosto 1982, n. 605 (in G.U. 26/08/1982, n.235) 29/12/1995 LEGGE 28 dicembre 1995,… Leggi tutto
Gen 04, 2025 44

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23247 | 04.01.2025 Decreto 11 giugno 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 11.5 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.144 del 21.06.2024) Collegati[box-note]Decreto… Leggi tutto
Gen 04, 2025 55

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23246 | 04.01.2025 Decreto 10 dicembre 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.6 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.3 del 04.01.2025)… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2018 608   MED
Gen 03, 2025 86

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 / Criteri tecnici etichette elettroniche equipaggiamento marittimo (MED) ID 23243 | 03.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per… Leggi tutto
Ordinanza Cassazione Civile n  30628 del 28 novembre 2024
Gen 03, 2025 64

Ordinanza Cassazione Civile n. 30628 del 28 novembre 2024

Ordinanza Cassazione Civile n. 30628 del 28 novembre 2024 / Obbligazione di durata non limitata ID 23242 | 03.01.2025 / Sentenza allegata Il diritto ai permessi mensili retribuiti previsti dall’art. 33 della legge 104 del 1992 sorge a seguito di domanda amministrativa e, in presenza delle… Leggi tutto
Gen 03, 2025 56

Regolamento (CE) n. 1889/2005

in News
Regolamento (CE) n. 1889/2005 ID 23241 | 03.01.2025 Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa GU L 309 del 25.11.2005 [box-warning]Abrogato da Regolamento… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 139

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP
Dic 30, 2024 92

FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP

FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP / Dicembre 2024 ID 23213 | 30.12.2024 / In allegato Accesso ai dati della cartella clinica ai sensi del RGDP - Le FAQ del Garante 1) Cosa si ottiene presentando istanza di accesso alla propria cartella clinica ai sensi dell’art. 15… Leggi tutto