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Variazioni ed aggiunte al prospetto allegato al regolamento per i gas tossici approvato con il decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
(G.U. n. 302 del 31.12.1932)
Art. 1.
La sostanza denominata « ossido di etilene » è riconosciuta ufficialmente come gas tossico, agli effetti dell'art. 58 del testo unico delle leggi di P. S., approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 2.
All'elenco dei gas tossici, contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 117, e aggiunta la seguente voce: "ossido di
etilene da solo o mescolato con altre sostanze".
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