Convenzione ILO C103 del 04 giugno 1952
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Convenzione ILO C103 del 04 giugno 1952
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Convenzione ILO C103 Protezione della maternità (riveduta), 1952.
Ginevra, 04 giugno 1952
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1952 per la sua trentacinquesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione della maternità, questione che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantadue, la seguente Convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla protezione della maternità (riveduta), 1952.
Articolo 1
1. La presente convenzione si applica alle donne impiegate nelle imprese industriali nonché alle donne impiegate in lavori non industriali ed agricoli, ivi comprese le donne lavoratrici a domicilio salariate.
2. Ai fini della presente convenzione, il termine «imprese industriali» si applica alle imprese pubbliche e private ed ai loro vari settori, e comprende in particolare:
a) le miniere, cave ed industrie estrattive di ogni natura;
b) le imprese in cui vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, terminati, preparati per la vendita, distrutti e demoliti prodotti vari o in cui le materie prime subiscono una trasformazione, ivi comprese le imprese di costruzione navali, di produzione, di trasformazione e di trasmissione dell’energia elettrica e della forza motrice in generale;
c) le imprese di costruzione e di genio civile, ivi compresi i lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione e demolizione;
d) le imprese di trasporto di persone o di merci per strada, ferrovia, via d’acqua marittima o interna, o via aerea, ivi compresa la manutenzione delle merci nei magazzini, moli, bacini, depositi o aeroporti.
3. Ai fini della presente convenzione, il termine «attività non industriali» si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese e servizi pubblici o privati seguenti, o in relazione col loro funzionamento:
a) gli stabilimenti commerciali;
b) le poste ed i servizi di telecomunicazioni;
c) gli stabilimenti e le amministrazioni il cui personale è impiegato principalmente in un lavoro d’ufficio;
d) le imprese di stampa;
e) gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, i circoli, i caffè e gli altri stabilimenti ove vengono servite consumazioni;
f) gli stabilimenti che hanno per oggetto il trattamento o la ospedalizzazione dei malati, infermi, indigenti ed orfani;
g) le imprese di spettacoli e di pubblico divertimento;
h) il lavoro domestico salariato effettuato in case private; nonché a tutte le altre attività non industriali a cui l’autorità competente decidesse di applicare le disposizioni della convenzione.
4. Ai fini della presente convenzione, il termine «attività agricole» si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese agricole, ivi comprese le piantagioni e le grandi imprese agricole industrializzate.
5. In tutti i casi in cui non appare certo che la presente convenzione si applica a un’impresa, a un settore d’impresa o ad un lavoro determinati, la questione deve essere decisa dall’autorità competente, dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, ove esistano.
6. La legislazione nazionale può esonerare dall’applicazione della presente convenzione le imprese nelle quali sono impiegate solamente i membri della famiglia del datore di lavoro quali sono definiti da detta legislazione.
Articolo 2
Ai fini della presente convenzione, il termine «donna» designa ogni persona di sesso femminile, qualunque siano la sua età, la nazionalità, la razza o le sue credenze religiose, sposata o no, ed il termine «bambino» designa qualsiasi bambino, nato da matrimonio o fuori del matrimonio.
Articolo 3
1. Ogni donna a cui si applica la presente convenzione ha diritto, dietro presentazione di un certificato medico che indica la data presunta del suo parto, ad un congedo per maternità.
2. La durata di questo congedo sarà di almeno dodici settimane e una parte del congedo dovrà essere presa obbligatoriamente dopo il parto.
3. La durata del congedo preso obbligatoriamente dopo il parto sarà determinata dalla legislazione nazionale ma non potrà in alcun caso essere inferiore a sei settimane; il resto del periodo totale di congedo potrà essere utilizzato, secondo quanto deciderà la legislazione nazionale, sia prima della data presunta del parto, sia dopo la data di cessazione del congedo obbligatorio, sia ancora in parte anteriormente alla prima di queste date e in parte dopo la seconda.
4. Quando il parto ha luogo dopo la data presunta, il congedo preso anteriormente è in ogni caso prolungato fino alla data effettiva del parto e la durata del congedo da prendersi obbligatoriamente dopo il parto non dovrà essere ridotta.
5. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante da gravidanza, la legislazione nazionale deve prevedere un congedo prenatale supplementare la cui durata massima può essere fissata dall’autorità competente.
6. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante dal parto, la donna ha diritto a un prolungamento del congedo postnatale la cui durata massima può essere fissata dall’autorità competente.
Articolo 4
1. Quando una donna si assenta dal proprio lavoro in virtù delle disposizioni dell’articolo 3 precedente ha diritto di ricevere prestazioni in danaro e prestazioni mediche.
2. I tassi delle prestazioni in danaro saranno fissati dalla legislazione nazionale in modo da essere sufficienti per assicurare pienamente il mantenimento della donna e del suo bambino in buone condizioni di igiene e secondo un livello di vita conveniente.
3. Le prestazioni mediche comprenderanno le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-natali fornite da una levatrice diplomata o da un medico, e l’ospedalizzazione quando sia necessaria; la libera scelta del medico e la libera scelta fra un ospedale pubblico o privato dovranno essere rispettate.
4. Le prestazioni in danaro e le prestazioni mediche saranno accordate sia nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria, sia mediante prelevamento su fondi pubblici; esse saranno accordate nell’uno e nell’altro caso di pieno diritto a tutte le donne che abbiano i requisiti richiesti.
5. Le donne che non hanno diritto a prestazioni, riceveranno prestazioni appropriate sui fondi dell’assistenza pubblica, salvo l’accertamento delle condizioni economiche prescritte dall’assistenza pubblica.
6. Quando le prestazioni in danaro fornite nel quadro di un sistema di assicurazione sociale obbligatoria vengono determinate sulla base del guadagno anteriore, esse non dovranno rappresentare meno dei due terzi del guadagno anteriore preso in considerazione.
7. Ogni contributo dovuto nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria che prevede prestazioni di maternità, ed ogni prelevamento che sarà calcolato sulla base dei salari pagati e che sarà incassato allo scopo di fornire tali prestazioni, deve essere pagato considerando il numero totale di uomini e di donne impiegati nelle imprese interessate, senza distinzione di sesso, sia che esso venga pagato dal datore di lavoro o congiuntamente dal datore di lavoro e dal lavoratore.
8. In nessun caso il datore di lavoro deve essere tenuto personalmente responsabile del costo delle prestazioni dovute alle donne che impiega.
Articolo 5
1. Se una donna allatta il suo bambino sarà autorizzata ad interrompere il lavoro a questo scopo durante uno o più periodi la cui durata sarà determinata dalla legislazione nazionale.
2. Le interruzioni di lavoro per allattamento devono essere calcolate nella durata del lavoro e retribuite come tali nei casi in cui la materia è disciplinata dalla legislazione nazionale o in conformità a questa ; nei casi in cui la materia è disciplinata da contratti collettivi le condizioni saranno regolate secondo il contratto collettivo pertinente.
Articolo 6
Quando una donna si assenta dal lavoro in virtù delle disposizioni dell’articolo 3 della presente convenzione, è illegale per il suo datore di lavoro notificarle il licenziamento durante detta assenza o a una data tale che il termine di preavviso venga a spirare durante l’assenza succitata.
Articolo 7
1. Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione può, mediante dichiarazione che accompagna la ratifica, prevedere deroghe all’applicazione della convenzione per quanto riguarda:
a) certe categorie di lavori non industriali;
b) i lavori eseguiti nelle imprese agricole diverse dalle piantagioni;
c) il lavoro domestico salariato effettuato nelle case private;
d) le lavoratrici salariate a domicilio;
e) le imprese di trasporto marittimo di persone o di merci.
2. Le categorie di lavori o di imprese per le quali verrà fatto ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo dovranno essere designate nella dichiarazione che accompagna la ratifica della convenzione.
3. Ogni Stato membro che ha fatto tale dichiarazione può in qualsiasi tempo annullarla totalmente o parzialmente mediante dichiarazione successiva.
4. Ogni Stato membro nei cui riguardi sia in vigore una dichiarazione fatta in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, indicherà ogni anno, nel suo rapporto annuale sull’applicazione della presente convenzione, lo stato della sua legislazione e della sua prassi circa le attività e le imprese a cui si applica detto paragrafo 1 in virtù di tale dichiarazione, precisando in quale misura sia stato dato effetto o ci si proponga di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le attività e le imprese in questione.
5. Allo spirare di un periodo di cinque anni dopo l’entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza un rapporto speciale circa l’applicazione di queste deroghe e contenente le proposte che riterrà opportune in vista delle misure da prendere a questo scopo.
Articolo 8
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 9
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dieci mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 10
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;
b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;
c) i territori per i quali la convenzione non è applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non è applicabile;
d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame più approfondito della situazione riguardo a detti territori.
2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parti integranti della ratifica ed avranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante nuova dichiarazione, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica ad ogni altro effetto i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.
Articolo 11
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.
3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica a qualsiasi altro effetto il contenuto di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione di questa convenzione.
Articolo 12
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data della entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dalla fine del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo sarà obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Articolo 13
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 14
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, al fine della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche, a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 15
Ogni volta che lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 16
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto malgrado l’articolo 12 precedente, denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 17
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 07 Settembre 1955
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