Slide background
Certifico 2025 / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.609
/ Totale documenti scaricati: 27.521.718

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2024

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.609 *

/ Totale documenti scaricati: 27.521.718 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.609 *

/ Totale documenti scaricati: 27.521.718 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.609 *

/ Totale documenti scaricati: 27.521.718 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.609 *

/ Totale documenti scaricati: 27.521.718 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.609 *

/ Totale documenti scaricati: 27.521.718 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.609 *

/ Totale documenti scaricati: 27.521.718 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.609 *

/ Totale documenti scaricati: 27.521.718 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.609 *

/ Totale documenti scaricati: 27.521.718 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Convenzione ILO C100 del 06 giugno 1951

ID 14329 | | Visite: 1604 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/14329

Convenzione ILO C100 del 06 giugno 1951

ID 14329 | 17.08.2021

Convenzione ILO C100 Uguaglianza di retribuzione, 1951.

Ginevra, 06 giugno 1951

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al principio di uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale, questione che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventinove giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951.

Articolo 1
Ai fini della presente convenzione:
a) il termine «retribuzione» comprende il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri emolumenti, pagati direttamente o indirettamente, in moneta o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo;
b) l’espressione «uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale» si riferisce ai tassi di retribuzione fissati senza discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 2
1. Ogni Stato membro dovrà, con mezzi conformi ai metodi in vigore per la fissazione dei tassi di retribuzione, incoraggiare e, nella misura in cui ciò sia compatibile con detti metodi, assicurare la applicazione a tutti i lavoratori del principio dell’uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale.
2. Questo principio potrà essere applicato mediante:
a) la legislazione nazionale;
b) qualsiasi sistema di fissazione della retribuzione stabilito o riconosciuto dalla legislazione;
c) contratti collettivi stipulati fra datori di lavoro e lavoratori;
d) una combinazione di questi diversi mezzi.

Articolo 3
1. Quando tali misure saranno di natura tale da facilitare l’applicazione della presente convenzione, saranno prese misure per incoraggiare la valutazione obiettiva degli impieghi sulla base delle attività che comportano.
2. I metodi da seguire per questa valutazione potranno costituire l’oggetto di decisioni, adottate sia dalle autorità competenti per quanto riguarda la fissazione dei tassi di retribuzione sia, qualora i tassi di retribuzione siano fissati mediante convenzioni collettive, dalle parti stipulanti queste convenzioni.
3. Le differenze fra i tassi di retribuzione che corrispondono, senza considerazione di sesso, a differenze risultanti da una tale valutazione obiettiva nei lavori da effettuare, non dovranno essere considerate come contrarie al principio di uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale.

Articolo 4
Ogni Stato membro collaborerà nel modo più conveniente con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, allo scopo di dare effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 5
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 6
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 7
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
b) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche;
c) i territori ai quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, i motivi per cui è inapplicabile;
d) i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione nei confronti di detti territori.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a. e b. del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b., c. e
d. del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 9, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 8
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche quando la dichiarazione indichi che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 9, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione della presente convenzione.

Articolo 9
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolata per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 12
Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.

Articolo 13
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 11 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 22 Maggio 1956, n. 741
Entrata in vigore: 23 Maggio 1953

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C100 del 06 giugno 1951.pdf
ILO 1951
293 kB 0

Tags: Sicurezza lavoro ILO

Ultimi inseriti

Dic 23, 2024 31

Decreto Legislativo 10 dicembre 2024 n. 198

in News
Decreto Legislativo 10 dicembre 2024 n. 198 ID 23185 | 23.12.2024 Decreto Legislativo 10 dicembre 2024 n. 198Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento… Leggi tutto
Dic 23, 2024 37

UNI ISO 30415:2021

UNI ISO 30415:2021 / Gestione delle risorse umane - Diversità e inclusione ID 23184 | 23.12.2024 / Preview attached UNI ISO 30415:2021 Gestione delle risorse umane - Diversità e inclusioneData disponibilità: 14 settembre 2021 La norma fornisce una guida su Diversità ed Inclusione (D&I) per le… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Dic 23, 2024 38

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024 ID 23183 | Last update: 20.12.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Metodologie analitiche utilizzate per la determinazione di sostanze organoalogenate in campioni di biota
Dic 23, 2024 45

Metodologie analitiche utilizzate per la determinazione di sostanze organoalogenate in campioni di biota

Metodologie analitiche utilizzate per la determinazione di sostanze organoalogenate in campioni di biota ID 23182 | 23.12.2024 / In allegato La pubblicazione deriva dalla raccolta, selezione e rielaborazione delle metodologie analitiche effettivamente applicate nei laboratori SNPA per la… Leggi tutto
Linee guida per la conservazione della trota mediterranea
Dic 23, 2024 45

Linee guida per la conservazione della trota mediterranea

Linee guida per la conservazione della trota mediterranea e del suo habitat nelle aree protette e nei Siti Natura 2000 ID 23179 | 23.12.2024 / In allegato La trota mediterranea, inserita nell’allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, è una specie fondamentale per gli ecosistemi acquatici dei… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Dic 23, 2024 37

UNI ISO 30415:2021

UNI ISO 30415:2021 / Gestione delle risorse umane - Diversità e inclusione ID 23184 | 23.12.2024 / Preview attached UNI ISO 30415:2021 Gestione delle risorse umane - Diversità e inclusioneData disponibilità: 14 settembre 2021 La norma fornisce una guida su Diversità ed Inclusione (D&I) per le… Leggi tutto
EN 12255 1 2024 Wastewater treatment plants   Part 1
Dic 19, 2024 178

EN 12255-1:2024 | Wastewater treatment plants - Part 1

EN 12255-1:2024 | Wastewater treatment plants - Part 1 ID 23153 | 19.12.2024 / Preview attached EN 12255-1:2024Wastewater treatment plants - Part 1: General design and construction principles This document specifies the basic design and construction requirements for wastewater treatment plants for… Leggi tutto