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Circolare Ministero della Salute n. 28862 del 28 giugno 2021

ID 14282 | | Visite: 3634 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14282

Circolare Ministero della Salute n  28862 del 28 giugno 2021

Circolare Ministero della Salute n. 28862 del 28 giugno 2021

OGGETTO: Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form.

______

Certificazioni verdi COVID-19 e loro verifica

Si rende noto che a partire dal 1° luglio 2021 entrerà in vigore in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea il Regolamento europeo in materia di EU Digital Covid Certificate. Tale Regolamento prevede che tra gli Stati dell’Unione europea ci si possa spostare attraverso la presentazione di una certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, guarigione da COVID-19 o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare.

Tali certificazioni, che potranno essere emesse in forma cartacea o digitale, avranno un format unico e saranno almeno bilingue per tutti gli Stati membri, e conterranno un QR code. La strutturazione delle suddette certificazioni, nonché dei soggetti atti ad emetterli e a verificarli è approfonditamente trattata nel DPCM del 17 giugno 2021. Tra i verificatori sono stati individuati i vettori aerei, marittimi o terrestri o loro delegati, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.

Per la verifica di tali certificazioni sarà necessario dotarsi di un’applicazione gratuita (VerificaC19) che è possibile scaricare dagli store (App “VerificaC19”). 

Poiché il Regolamento entra in vigore in tutti gli Stati Membri in data 1 luglio 2021, fino a tale data sarà possibile accettare certificazioni verdi riconosciute ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge del 22 aprile 2021, n.52.

Inoltre, il Regolamento UE n.2021/953 prevede una fase di transizione fino al 12 agosto, in quanto non tutti gli Stati Membri al primo luglio 2021 saranno in grado di rilasciare certificati di cui all’articolo 3, comma 1 del suddetto Regolamento. Fino a tale data, sarà quindi possibile accettare certificati in un formato conforme a quanto stabilito dal medesimo Regolamento, laddove però riportassero le serie di dati ivi indicate.

In merito alle certificazioni rilasciate da Stati non UE (Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti) si precisa che in relazione alle certificazioni vaccinali emesse dalle Autorità sanitarie dei suddetti Paesi, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/912 del 20 maggio 2021, esse dovranno riportare almeno i seguenti dati:

- Identificativi della persona;
- Relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione del vaccino.

Si ricorda che i certificati dovranno essere accettati se in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Nel caso il certificato non fosse stato rilasciato in forma bilingue e non in una delle quattro lingue indicate dall’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021, si ribadisce la necessità che venga accompagnato da una traduzione giurata.

I vaccini ad oggi accettati in Italia ai fini dell’ingresso dai Paesi della lista C, Canada, Giappone e Stati Uniti sono:
1. Comirnaty di Pfizer-BioNtech;
2. Moderna;
3. Vaxzevria di AstraZeneca;
4. Janssen (Johnson & Johnson).

Con completamento del ciclo vaccinale prescritto si intendono due dosi per i primi tre vaccini della lista e una dose per il quarto. Tuttavia, per i soggetti guariti da COVID-19 la fine del ciclo vaccinale prescritto corrisponde all’aver ricevuto una dose di uno dei quattro vaccini.

Ai sensi del DL 65 del 18 maggio 2021, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione è pari a 9 mesi dal completamento del ciclo.

Ad ogni buon fine, si allegano i format dei certificati vaccinali rilasciati dalle Autorità statunitensi e israeliane. Per quanto riguarda i certificati emessi dal Giappone, ad oggi sussistono solo in giapponese, e nelle prossime settimane saranno emessi anche in inglese.

Per quelli canadesi, invece, il rilascio delle certificazioni è imputato alle Autorità delle single province canadesi.

I certificati di guarigione hanno uno standard comune, per gli Stati Membri dell’Unione europea, che li rilasceranno in ottemperanza al Regolamento europeo n. 2021/953, in vigore dal 1 luglio. Si rammenta che alcuni Stati, tra i quali l’Italia, stanno già rilasciando tali certificati, conformemente al regolamento e con una validità di 180 giorni a partire dal tampone molecolare positivo.

Inoltre, il Regolamento UE n.2021/953 prevede una fase di transizione fino al 12 agosto, in quanto non tutti gli Stati Membri al primo luglio 2021 saranno in grado di rilasciare certificati di cui all’articolo 3, comma 1 del suddetto Regolamento. Fino a tale data, sarà quindi possibile accettare certificati in un formato conforme a quanto stabilito dal medesimo Regolamento, laddove però riportassero le serie di dati ivi indicate.

Per i certificati rilasciati dagli Stati terzi individuati dall’ordinanza del Ministro del 18 giugno c.a. si chiede ai soggetti deputati ad effettuare i controlli di verificarne autenticità, integrità e lingua di rilascio ai sensi dell’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021.

[...] Segue in allegato

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