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Europe, Rome

Convenzione ILO C87 del 17 giugno 1948

ID 14235 | | Visite: 1500 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/14235

Convenzione ILO C87 del 17 giugno 1948

ID 14235 | 07.08.2021

Convenzione ILO C87 Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948.

San Francisco, 17 giugno 1948

La Conferenza internazionale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazio­nale del lavoro, e riunitasi il 17 giugno 1948 nella sua trentunesima sessione; dopo aver deciso d’adottare sotto forma di convenzione diverse proposte relative alla libertà sindacale e alla protezione del diritto sindacale, problema che costituisce il settimo punto dell’ordine del giorno della sessione; considerato che il preambolo della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro enuncia, fra i mezzi suscettibili di migliorare le condizioni dei lavoratori e di garantire la pace, «l’affermazione del principio della libertà sindacale»; considerando che la dichiarazione di Filadelfia ha nuovamente proclamato che «la libertà d’espressione e d’associazione è una condizione indispensabile per un progresso sostenuto»; considerando che la Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua trentesima sessione, ha adottato unanimamente i principi che devono essere la base del discipli­namento internazionale; considerando che l’assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua dodicesima sessione, ha adottato tali principi e ha invitato l’Organizzazione internazionale del Lavoro a continuare tutti gli sforzi per adottare il più presto possibile una o più convenzioni internazionali; adotta, nel presente giorno di luglio millenovecentoquarantotto, la convenzione che segue denominata Convenzione sulla libertà e la protezione del diritto sindacale, 1948.

Parte I Libertà sindacale

Art. 1
Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale entra in vigore la presente convenzione s’impegna a dar effetto alle disposizioni seguenti.

Art. 2
I lavoratori e i datori di lavoro, senza alcuna distinzione di sorta, hanno il diritto, senza alcuna preautorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta come anche il diritto di affiliarsi a tali organizzazione, all’unica condizione di conformarsi agli statuti di quest’ultime.

Art. 3
1. Le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri rappresentanti, di organizzare la loro gestione e attività e di formulare il proprio programma d’azione.
2. Le autorità pubbliche devono astenersi da qualsiasi intervento di natura tale da limitare tale diritto o da pregiudicarne l’esercizio legale.

Art. 4
Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro non soggiaciono a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.

Art. 5
Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni come anche il diritto di affiliarsi; ogni organizzazione, federazione e confederazione ha il diritto di affiliarsi a organizzazioni internazionali di lavoratori e datori di lavoro.

Art. 6
Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 che precedono s’applicano alle federazioni e alle confederazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 7
L’acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro, delle loro federazioni e confederazioni, non può essere subordinata a condizioni di natura tale da porre in causa l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 8
1. Nell’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, i datori di lavoro e le loro rispettive organizzazioni devono rispettare la legalità verso altre persone o collettività organizzate.
2. La legislazione nazionale non dev’essere pregiudicata né applicata in modo da recare pregiudizio alle garanzie previste nella presente convenzione.

Art. 9
1. Le garanzie previste dalla presente convenzione s’applicano alle forze armate e alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale.
2. Conformemente ai principi sanciti dal paragrafo 8 dell’articolo 19 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la ratificazione di questa convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, costume o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente convenzione.

Art. 10
Nella presente convenzione, il termine «organizzazione» significa ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che persegue la finalità di promuovere e tutelare gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Parte II Protezione del diritto sindacale

Art. 11
Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione si obbliga ad adottare tutti i provvedimenti necessari adeguati per assicurare ai lavoratori e ai datori di lavoro il libero esercizio del diritto sindacale.

Parte III Provvedimenti diversi

Art. 12
1. Riguardo ai territori menzionati nell’articolo 35 della Costituzione dell’Organiz­zazione internazionale del Lavoro così come è stata emendata mediante l’istru­mento d’emendamento alla costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, 1946, esclusi i territori di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto emendato articolo, ciascun membro dell’Organizzazione che ratifica la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, contemporaneamente con la ratificazione, o entro il più breve termine possibile dopo di essa, una dichiarazione che menzioni:
a. i territori per i quali esso si impegna a far applicare immodificate le disposizioni della convenzione;
b. i territori per i quali esso si impegna a far applicare le disposizioni modificate della convenzione e la menzione di tali modificazioni;
c. i territori per i quali la convenzione è inapplicabile e, in tal caso, la motivazione dell’inapplicabilità;
d. i territori per i quali esso riserva la propria decisione.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a e b del paragrafo 1 del presente articolo sono considerati parti integranti della ratificazione e produrranno effetti identici.
3. Ciascun Membro può rinunciare mediante nuova dichiarazione a tutte le riserve o a parte di esse contenute nella dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b, c e d, del presente articolo.
4. Ciascun Membro può, durante il periodo nel quale la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi il termine di qualsiasi dichiarazione precedente e menzionante le situazioni in determinati territori.

Art. 13
1. Se i problemi trattati dalla presente convenzione entrano nel quadro delle competenze di autorità di un territorio non metropolitano, il membro responsabile dei rapporti internazionali di tale territorio, d’intesa con il governo del medesimo, può comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione d’accettazione, in nome di detto territorio, degli obblighi della presente convenzione.
2. La dichiarazione d’accettazione degli obblighi della presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:
a. da due o più Membri dell’Organizzazione per un territorio collocato sotto la loro autorità congiunta;
b. da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell’amministrazione di un territorio in virtù di disposizioni della Carta delle Nazioni Unite3 o di qualsiasi altra disposizione vigente per questo territorio.
3. Le dichiarazioni fatte al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione sono applicate al territorio con o senza modificazione; se la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazione, essa deve specificare in che consistono tali modificazioni.
4. Il membro o i membri o l’autorità internazionale interessati possono rinunciare interamente o parzialmente mediante dichiarazione successiva al diritto d’invocare una modificazione indicata in una dichiarazione precedente.
5. Il membro o i membri o l’autorità internazionale interessati possono, durante i periodi per i quali la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi qualsiasi dichiarazione precedente e menzioni la situazione riguardante l’applicazione della convenzione.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 14
Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 15
1. La presente convenzione vincola unicamente i membri dell’Organizzazione inter­nazionale del Lavoro che han fatto registrare la ratificazione da parte del Direttore generale.
2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni dei due membri sono state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entra in vigore per ciascun membro, dodici mesi in cui è stata registrata la ratificazione.

Art. 16
1. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla scaduto che sia il periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione mediante un atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La disdetta prende effetto a contare dopo la registrazione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione il quale dopo un anno del decennio menzionato al paragrafo precedente non ricorre alla facoltà di disdetta prevista nel presente articolo è vincolato per un nuovo decennio e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni decennio nelle condizioni previste al presente articolo.

Art. 17
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni di tutte le ratifi­cazioni, dichiarazioni e disdette che gli vengono comunicate dai membri dell’Orga­niz­zazione.
2. Con la notifica della registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiama l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entra in vigore.

Art. 18
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4, informazioni complete in merito a qualsiasi ratificazione, dichiarazione e atti di disdetta registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 19
Alla scadenza di ogni decennio a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e decide se occorre iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della revisione totale o parziale.

Art. 20
1. Qualora la Conferenza dovesse adottare una nuova convenzione riguardante la revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione disponga altrimenti:
a. la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione concernente la revisione comporta di pieno diritto, nonostante l’articolo 16 che precede, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore;
b. a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova convenzione riguardante la revisione, la presente convenzione cessa d’essere aperta alla ratificazione dei membri.
2. La presente convenzione permane in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i membri che l’avessero ratificata e che non ratifichino la convenzione riguardante la revisione.

Art. 21
Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 23 Marzo 1958, n. 367
Entrata in vigore: 04 Luglio 1950 

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