Circolare 25 giugno 1997 n. 162054
Disposizioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, art. 11, comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L.
(GU n.154 del 04 luglio 1997)
Al fine di consentire una migliore attivita' da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate alle verifiche periodiche obbligatoriamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro per le macchine di cui all'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 puo' adottare le seguenti procedure.
Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente ai sensi dell'art. 11, comma 3, gia' citato, l'ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del "Libretto delle verifiche" di cui ai modelli D, E, F, G, H e L del decreto ministeriale 12 settembre 1959, riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili della macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa. Al fine della compilazione del suddetto libretto, l'ISPESL procede, secondo le indicazioni e precisazioni procedurali semplificate gia' fornite da queste Amministrazioni, ad una rilevazione dei dati caratteristici sulla macchina gia' in servizio e delle condizioni di installazione, funzionamento e della congruita' della utilizzazione alla sua destinazione. Successivamente a tale adempimento l'ISPESL invia copia del libretto agli organi di vigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza.
Al riguardo, agli organi di vigilanza si fa presente che la disponibilita' del libretto e' finalizzata al miglioramento dell'espletamento di quelle verifiche che sono obbligatoriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che gli stessi organi svolgono istituzionalmente. Le tariffe dovute all'SPESL per gli adempimenti di cui sopra restano quelle in vigore di cui al decreto Ministero della sanita' 8 maggio 1996; dette tariffe sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, giusta risoluzione del Ministero finanze - Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari - n. 397166/84 del 2 agosto 1984. Per le macchine di cui all'art. 11, comma 3, gia' in servizio o messe a disposizione sul mercato dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella normale o straordinaria manutenzione o assoggettate a variazioni delle modalita' di utilizzo non previste dal costruttore, permane l'obbligo di denuncia all'ISPESL, comportando la modifica nuova immissione sul mercato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996.
Ogni altra variazione, comprese le modifiche non rientranti nei casi sopra citati, dovra' essere comunicata tempestivamente dall'utilizzatore direttamente agli uffici territoriali di vigilanza in conformita' al disposto dell'art. 16 del decreto ministeriale 12 settembre 1959.
Con esplicito riferimento all'art. 11 comma 2, p.to a) del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rimane in essere, secondo le procedure e le modalita' previgenti di pagamento e di attestazione, l'espletamento, da parte dell'ISPESL dei servizi riferentisi a macchine immesse sul mercato o messe in servizio nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del regolamento in questione. Tale procedura permane anche nel caso in cui l'utente non si e' avvalso della clausola di cui all'art. 11, comma 2, p.to b), del citato decreto del Presidente della Repubblica e per le macchine, gia' in uso in uno Stato dell'Unione europea, privi di dichiarazione CE di conformita' e messe in servizio sul territorio italiano.
Rimangono inoltre in vigore tutte le procedure e le disposizioni previgenti inerenti le richieste di omologazione delle scale aeree ad azionamento manuale, non rientrando le stesse nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 ed al fine di un rapido smaltimeto delle denunce di apparecchi di sollevamento materiali in giacenza presso i dipartimenti periferici dell'ISPESL, considerata la consolidata applicazione da parte dei costruttori di apparecchi di sollevamento delle disposizioni tecnico progettuali, l'ISPESL potra' definire il procedimento d'omologazione dopo aver esaminata la completezza formale della relativa documentazione - firmata da un tecnico laureato o diplomato, dipendente dell'azienda o iscritto al relativo albo professionale abilitati a norma di legge all'esercizio della professione - allegata alla denuncia in conformita' alla circolare n. 77/76 del Ministero del lavoro e previdenza sociale.
Il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
Visconti
Il direttore generale della Direzione generale rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Alberti
Il direttore generale della prevenzione del Ministero della sanita'
Oleari
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