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Europe, Rome

Convenzione ILO C26 del 16 giugno 1928

ID 14018 | | Visite: 2098 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/14018

Convenzione ILO C26 del 16 giugno 1928

ID 14018 | 14.07.2021

Convenzione ILO C26 Metodi di fissazione dei salari minimi, 1928.

Ginevra, 16 giugno 1928

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e quivi riunitasi il 30 maggio 1928 nella sua undicesima sessione; dopo aver deciso di adottare varie proposte relativo ai metodi per la fissazione dei salari minimi, questione che costituiva la prima trattando dell’ordine del giorno della sessione; e dopo aver deciso che queste proposte sarebbero state concretate in una Convenzione internazionale, adotta, in questo sedicesimo giorno del mese di giugno millenovecentoventotto, la Convenzione qui appresso che sarà denominata Convenzione sui metodi per la fissazione dei salari minimi, 1928, da sottoporre alla ratificazione dei membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1. Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad introdurre o a conservare metodi che permettano di fissare le aliquote minime di salari per i lavoratori occupati nelle industrie o in rami di industrie (in modo particolare nelle industrie a domicilio), ove non esista un regime efficace per la fissazione dei salari mediante contratto collettivo o in altro modo, e laddove i salari siano eccessivamente bassi.
2. La denominazione «industrie», nel senso della presente Convenzione, comprende le industrie di trasformazione e il commercio.

Articolo 2
Ciascun membro che ratifica la presento Convenzione ha la facoltà di decidere, dopo aver sentito le organizzazioni padronali ed operaie, laddove esistano per l’industria o ramo dell’industria di cui si tratta, a quale industria o rami d’industria, ed in modo speciale, a quali industrie a domicilio o rami di queste industrie, saranno applicabili i metodi per la fissazione dei salari minimi previsti nell’art. 1.

Articolo 3
1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione ha la facoltà di scegliere i metodi per la fissazione dei salari minimi, come pure le modalità, per la loro applicazione.
2. Tuttavia:
1. prima di applicare i metodi ad un’industria o ad un ramo di una determinata industria, dovranno essere sentiti i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, compresi i rappresentanti delle loro organizzazioni rispettive laddove esistano, come pure tutte le altre persone particolarmente qualificate in virtù della loro professione o delle loro funzioni, alle quali l’autorità competente reputa, opportuno rivolgersi;
2. i datori di lavoro ed i lavoratori interessati dovranno cooperare all’applicazione dei metodi, nella forma e nella misura che potranno essere stabilite dalla legislazione nazionale, ma in ogni caso, in proporzione ed in modo uguale;
3. le aliquote minime dei salari in tal modo fissato avranno carattere obbligatorio per i datori di lavoro ed i lavoratori interessati e non potranno venir ridotte da essi né mediante accordo individuale né, salvo autorizzazione generale o speciale dell’autorità competente, mediante contratto collettivo.

Articolo 4
1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere i provvedimenti necessari, mediante un sistema di controllo e di sanzioni, affinché, da una parte, i datori di lavoro ed i lavoratori interessati abbiano conoscenza delle aliquote minime dei salari in vigore e, dall’altra, i salari effettivamente corrisposti non siano inferiori alle aliquote minime applicabili.
2. Ciascun lavoratore a cui sono applicabili le aliquote minime e che ha percepito salari inferiori a tali aliquote, deve avere il diritto, per via giudiziaria od altra via legale, di ricuperare l’importo della rimanente somma dovutagli, entro un termine che potrà essere stabilito dalla legislazione nazionale.

Articolo 5
Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve presentare ogni anno all’Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto generale con l’elenco delle industrie o dei rami di industrie in cui sono applicati i metodi per la fissazione dei salari minimi, e che esponga le modalità d’applicazione di tali metodi ed i loro risultati. Il rapporto comprenderà le indicazioni succinte sul numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, le aliquote dei salari minimi fissate e, dato il caso, gli altri più importanti provvedimenti concernenti i salari minimi.

Articolo 6
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro il quale procederà alla loro registrazione.

Articolo 7
1. La presente Convenzione vincolerà soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata presso l’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla registrazione da parte del Direttore generale della ratificazione di almeno due membri.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata.

Articolo 8
Non appena le ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate presso l’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro egualmente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Articolo 9
1. Qualsiasi membro che ha ratificato la presento Convenzione ha la facoltà di disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione presso l’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Qualsiasi membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo spirato il periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di cinque anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 10
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 11
Il testo francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 26 aprile 1930, n. 877
Entrata in vigore: 16 giugno 1928

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