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Nota INL prot. 10962 del 5 luglio 2021

ID 14003 | | Visite: 2230 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14003

Nota INL prot  10962 del 5 luglio 2021

Nota INL prot. 10962 del 5 luglio 2021 | Sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili

Oggetto: Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21.05.2021, s.o. n. 21) - Legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 – Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (pubblicata nella G.U. n. 146 del 21.06.2021).

In relazione alle disposizioni normative di natura emergenziale afferenti ai lavoratori in condizioni di rischio, facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione, si rende opportuno rappresentare quanto segue.

Con l’art. 26 del decreto legge n. 18/2020 (conv. in L. 27/2020), così come da ultimo modificato dall’art. 15 del  Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69 è statuito (comma 2) che “fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.”

Inoltre, ai sensi del comma 2 bis della medesima disposizione è statuito che “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ciò posto, atteso che non risultano intervenute ulteriori disposizioni normative in materia, ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.

Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, ovvero alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, si rappresenta altresì quanto segue.

Per effetto dell’art. 11 della legge n. 87 del 17 giugno u.s. di conversione del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 è fissata la proroga al 31 luglio p.v. della disposizione normativa di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020 recante la previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Ai sensi dell’art. 83 citato “fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”

Ciò posto, alla luce delle previsioni normative suindicate, in considerazione della perduranza dell’assetto organizzativo volto a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e l’applicazione del lavoro agile, restano ferme le disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza nonché dalle precedenti direttive di questa Amministrazione in favore dei lavoratori che versano in condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile con totale esclusione della presenza in sede.

Ciò non di meno, richiamando la precedente nota di questa Direzione prot. 14972 del 29.09.2020 relativamente ai dipendenti ‘fragili’ che manifestano l’esigenza di prestare la propria attività lavorativa in ufficio, sarà cura del dirigente acquisire il parere del medico competente in ordine alle singole circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale) al fine di valutare l’adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute, quali l’osservanza delle misure di sicurezza, eventualmente più restrittive, particolarmente volte ad evitare la rischiosa compresenza nell’ambito dei locali di lavoro, oltre che la limitazione della presenza a determinate giornate da individuarsi concordemente nell’arco settimanale o mensile.

Tanto si rappresenta fino a diverse determinazioni che sia necessario adottare per effetto del mutamento delle situazioni di fatto o di diritto nella materia in esame.

...

Fonte: INL

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Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Coronavirus

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