Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.266
/ Totale documenti scaricati: 28.527.934

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.266
/ Totale documenti scaricati: 28.527.934

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.266 *

/ Totale documenti scaricati: 28.527.934 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.266 *

/ Totale documenti scaricati: 28.527.934 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.266 *

/ Totale documenti scaricati: 28.527.934 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.266 *

/ Totale documenti scaricati: 28.527.934 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.266 *

/ Totale documenti scaricati: 28.527.934 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.266 *

/ Totale documenti scaricati: 28.527.934 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.266 *

/ Totale documenti scaricati: 28.527.934 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.266 *

/ Totale documenti scaricati: 28.527.934 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Convenzione ILO C18 del 19 maggio 1925

ID 13993 | | Visite: 1989 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/13993

Convenzione ILO C18 del 19 maggio 1925

ID 13993 | 12.07.2021

Convenzione ILO C18 Malattie professionali, 1925.

Ginevra, 19 maggio 1925

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e radunatavisi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione; dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla riparazione dei danni delle malattie professionali, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione; e dopo aver risolto che queste proposte prenderebbero la forma di Convenzione internazionale; adotta, in data d’oggi, dieci giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulle malattie professionali, 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1.  Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad assicurare alle vittime di malattie professionali o ai loro aventi diritto un’indennità fondata sui principî generali della sua legislazione nazionale concernente la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro.
2.  I saggi delle indennità non saranno inferiori a quelli previsti dalla legislazione nazionale per i danni cagionati da infortuni del lavoro. Salva restando questa disposizione, ciascun Membro sarà libero, nel determinare nella sua legislazione nazionale le condizioni che regolano il pagamento dell’indennità per le malattie di cui si tratta, e nell’applicare a queste malattie la sua legislazione relativa alla riparazione dei danni degli infortuni del lavoro, di adottare le modificazioni e gli adattamenti che gli sembrassero opportuni.

Articolo 2
Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna a considerare come malattie professionali le malattie come pure le intossicazioni prodotte dalle sostanze enumerate nella tabella qui sotto, quando queste malattie o intossicazioni colpiscano dei lavoratori appartenenti alle industrie o professioni che vi corrispondono nella tabella e derivino dal lavoro in una impresa soggetta alla legislazione nazionale.

Elenco delle malattie e delle sostanze tossiche

Elenco delle industrie o delle professioni corrispondenti

Intossicazione saturnina (cagionata dal piombo, dalle sue leghe o dai suoi composti), con le conseguenze dirette di questa intossicazione.

Lavorazione dei minerali contenenti piombo, comprese le ceneri piombifere delle officine di lavorazione dello zinco.
Fusione dello zinco vecchio e del piombo in pani. Fabbricazione d’oggetti di piombo fuso o di leghe contenenti piombo.
Industrie poligrafiche.
Fabbricazione dei composti di piombo.
Fabbricazione e riparazione degli accumulatori.
Preparazione ed impiego degli smalti contenenti piombo.
Politura per mezzo di limatura di piombo o di materie piombifere.
Lavori d’imbianchino e di verniciatore che richiedano la preparazione o il maneggio d’intonachi, mastici o colori contenenti materie coloranti di piombo.

Intossicazione mercuriale (dal mercurio, le sue amalgame e i suoi composti) con le conseguenze dirette di questa intossicazione.

Lavorazione dei minerali di mercurio.
Fabbricazione dei composti di mercurio.
Fabbricazione degli apparecchi di misura o di laboratorio.
Preparazione delle materie prime per la fabbricazione dei cappelli.
Doratura a fuoco.
Uso delle pompe a mercurio per la fabbricazione delle lampade a incandescenza.
Fabbricazione delle micce al fulminato di mercurio.

Infezione carbonchiosa.

Operai in contatto con animali carbonchiosi.
Manipolazione di carogne o di resti di animali.
Caricamento, scaricamento o trasporto di merci.

Articolo 3
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 4
1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
2. Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 5
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Orga­nizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione della ratificazione che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Articolo 6
Salve restando le disposizioni dell’art. 4, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1 e 2 al più tardi il 1° gennaio 1927 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.

Articolo 7
Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 8
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla, allo spirare d’un periodo di cinque anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 9
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 10
I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 04 dicembre 1933, n. 1792
Entrata in vigore: 01 aprile 1927

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C18 del 19 maggio 1925.pdf
ILO 1925
91 kB 0

Tags: Sicurezza lavoro ILO

Ultimi inseriti

Feb 18, 2025 28

Legge 25 luglio 2000 n. 213

in News
Legge 25 luglio 2000 n. 213 ID 23486 | 18.02.2025 Legge 25 luglio 2000 n. 213Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci. (GU n.178 del 01.08.2000) Leggi tutto
Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici
Feb 18, 2025 38

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti… Leggi tutto
Feb 18, 2025 41

Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188

Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188 ID 23482 | 18.02.2025 Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria. Entrata in vigore del decreto: 22-10-2003 (GU n.170 del 24.07.2003 - SO n. 118) [box-warning]Abrogazione… Leggi tutto
CEI UNI 11222 2013
Feb 18, 2025 44

CEI UNI 11222:2013

CEI UNI 11222:2013 / Verifica e manutenzione periodica Impianti di illuminazione di sicurezza edifici ID 23480 | 18.02.2025 / In allegato CEI UNI 11222:2013 (anche UNI CEI 11222:2013)Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la… Leggi tutto
Feb 17, 2025 51

Regio Decreto 11 ottobre 1863 n. 1501

in News
Regio Decreto11 ottobre 1863 n. 1501 / Primo riferimento per la professione di Perito agrario ID 23477 | 17.02.2025 / Archivio Regio Decreto 11 ottobre 1863 n. 1501 Col quale viene ordinato il corso di agronomia ed agrimensura per gli aspiranti alla professione di Perito-Misuratore e di… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici
Feb 18, 2025 38

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti… Leggi tutto
CEI UNI 11222 2013
Feb 18, 2025 44

CEI UNI 11222:2013

CEI UNI 11222:2013 / Verifica e manutenzione periodica Impianti di illuminazione di sicurezza edifici ID 23480 | 18.02.2025 / In allegato CEI UNI 11222:2013 (anche UNI CEI 11222:2013)Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la… Leggi tutto
CEI UNI EN ISO IEC 17065 2012
Feb 13, 2025 153

CEI UNI EN ISO/IEC 17065:2012

CEI UNI EN ISO/IEC 17065:2012 / Requisiti per organismi di certificazione ID 23461 | 13.02.2025 / Preview allegato Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi Data disponibilità: 11 dicembre 2012 La presente norma è la versione ufficiale in… Leggi tutto