Convenzione ILO C16 del 25 ottobre 1921
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Convenzione ILO C16 del 25 ottobre 1921
ID 13982 | 11.07.2021
Convenzione ILO C16 Esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 1921.
Ginevra, 25 ottobre 1921
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi, il 25 ottobre 1921, per la sua terza sessione, avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti l’obbligo dell’esame obbligatorio per i fanciulli e i giovani impiegati a bordo (questione elencata come ottavo punto nell’agenda della sessione) e avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una convenzione internazionale, adotta la convenzione seguente che sarà denominata «Convenzione sull’esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 1921,» e ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro;
Articolo 1
Per l’applicazione della presente convenzione, il termine «nave» comprende tutti I battelli, navi o bastimenti di qualsiasi genere, di proprietà pubblica o privata che effettuano una navigazione marittima, escluse le navi da guerra.
Articolo 2
Fatta eccezione per le navi sulle quali sono occupati soltanto i membri di una stessa famiglia, i fanciulli e i giovani di meno di diciotto anni potranno essere impiegati a bordo soltanto mediante presentazione di un certificato medico che attesti la loro attitudine a questo lavoro e che sia firmato da un medico approvato dall’autorità competente.
Articolo 3
L’impiego di questi fanciulli o giovani potrà essere continuato soltanto a condizione che l’esame sia rinnovato a intervalli non superiori a un anno e verso presentazione, dopo ogni esame, di un certificato medico che attesti l’attitudine al lavoro marittimo. La validità di un certificato che scade durante un viaggio può, tuttavia, essere prorogata fino alla fine dello stesso.
Articolo 4
Nei casi urgenti, l’autorità competente può permettere a un giovane di età inferior ai 18 anni di imbarcarsi senza essere stato sottoposto agli esami previsti negli articoli 2 e 3, a condizione che quest’esame sia subito nel primo porto di scalo.
Articolo 5
Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione, nelle condizioni previste dalla costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, sono comunicate al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.
Articolo 6
1. La presente convenzione entra in vigore dopo che il direttore generale avrà registrato la ratificazione di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
2. Essa sarà vincolante soltanto per quei Membri la cui ratificazione sarà registrata all’Ufficio internazionale del lavoro.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, alla data in cui ne sarà stata registrata la ratificazione all’Ufficio internazionale del lavoro.
Articolo 7
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del lavoro, il direttore generale ne darà comunicazione a tutti i membri della Organizzazione. Egli notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno communicate ulteriormente dagli altri Membri.
Articolo 8
Con riserva delle disposizioni dell’articolo 6, ogni Membro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, al più tardi entro il 1o gennaio 1924, e a prendere le misure necessarie per renderle effettive.
Articolo 9
Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, ai suoi possedimenti e protettorati, conformemente all’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro.6
Articolo 10
Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto dopo un anno dalla sua registrazione.
Articolo 11
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 12
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 24 marzo 1924, n. 587
Entrata in vigore: 20 novembre 1922
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