Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 13958 | 09.07.2021
Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale
GU L 126/13 del 21.5.2009
Entrata in vigore: 10.06.2009
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Il regolamento descrive gli scopi e gli obiettivi dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale. Ciò consente loro di fornire informazioni a supporto della formulazione della politica ambientale dell’Unione europea (UE).
L’AEA è un’agenzia dell’UE il cui scopo è proteggere e migliorare l’ambiente, oltre che promuovere lo sviluppo sostenibile, fornendo informazioni oggettive, affidabili e comparabili affinché:
- vengano adottate misure volte a proteggere l’ambiente;
- i risultati di tali misure siano valutati;
- il pubblico sia informato riguardo allo stato dell’ambiente;
- i paesi dell’UE abbiano il necessario sostegno tecnico e scientifico.
L’Agenzia ha i seguenti compiti principali:
- raccogliere, trattare e analizzare i dati per fornire all’UE le informazioni oggettive necessarie per formulare politiche ambientali efficaci;
- contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l’ambiente;
- collezionare, valutare e diffondere dati sullo stato dell’ambiente presso il grande pubblico;
- assicurare la comparabilità dei dati a livello europeo;
- promuovere l’integrazione dei dati dell’UE nei programmi internazionali di sorveglianza, come quelli delle Nazioni Unite;
- stimolare lo sviluppo di metodi per valutare il costo dei danni all’ambiente e i costi delle politiche di prevenzione, di protezione e di risanamento dell’ambiente;
- stimolare lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre i danni all’ambiente;
- pubblicare una relazione sullo stato, le tendenze e le prospettive in materia ambientale ogni cinque anni.
I dati interessati riguardano:
- la qualità dell’aria e l’inquinamento acustico;
- la qualità dell’acqua;
- lo stato dei suoli, della fauna e della flora;
- gli usi territoriali e le risorse naturali;
- la gestione dei rifiuti;
- le sostanze chimiche;
- la protezione del litorale e del mare;
- i cambiamenti climatici e l’adattamento a essi.
Il consiglio di amministrazione dell’AEA è composto da un rappresentante di ciascun paese membro, due rappresentanti della Commissione europea e due esperti scientifici designati dal Parlamento europeo. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione quotidiana.
L’AEA collabora con altre istituzioni internazionali e dell’UE, quali l’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) e il Centro comune di ricerca della Commissione europea, il Programma delle Nazioni Unite sull’Ambiente e l’Organizzazione mondiale della sanità.
Eionet, coordinata dall’AEA, è la rete d’informazione dell’UE in materia ambientale ed è composta da rappresentanti di tutti i paesi dell’UE, nonché di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia.
- M1 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 (GU L 243 1 del 9.7.2021)
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