Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.023

/ Totale documenti scaricati: 26.742.065

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.023 *

/ Totale documenti scaricati: 26.742.065 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.023 *

/ Totale documenti scaricati: 26.742.065 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.023 *

/ Totale documenti scaricati: 26.742.065 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.023 *

/ Totale documenti scaricati: 26.742.065 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.023 *

/ Totale documenti scaricati: 26.742.065 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.023 *

/ Totale documenti scaricati: 26.742.065 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.023 *

/ Totale documenti scaricati: 26.742.065 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.023 *

/ Totale documenti scaricati: 26.742.065 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento UE 2021 1119 Quadro per il conseguimento della neutralit  climatica

Regolamento (UE) 2021/1119 | Quadro per il conseguimento della neutralità climatica (Regolamento sul clima)

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

GU L 243/1 del 9.7.2021

Entrata in vigore: 29.07.2021
_______

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione.

Il presente regolamento stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, in vista dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell’obiettivo globale di adattamento di cui all’articolo 7 dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce anche l’obiettivo vincolante per l’Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 2 Obiettivo della neutralità climatica

1. L’equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l’Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell’Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente l’Unione mira a conseguire emissioni negative.

2. Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell’obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell’importanza di promuovere sia l’equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l’efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo.

Articolo 3 Consulenza scientifica sui cambiamenti climatici

1. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 («comitato consultivo») funge da punto di riferimento per l’Unione sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche.
2. I compiti del comitato consultivo includono:
a) esaminare le più recenti conclusioni scientifiche delle relazioni dell’IPCC e i dati scientifici sul clima, in particolare in relazione alle informazioni pertinenti per l’Unione;
b) fornire consulenza scientifica e presentare relazioni sulle misure esistenti e proposte dell’Unione, sugli obiettivi climatici e sui bilanci indicativi di gas a effetto serra e sulla loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con gli impegni internazionali dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi;
c) contribuire allo scambio di conoscenze scientifiche indipendenti nei settori della modellizzazione, del monitoraggio, della ricerca promettente e delle innovazioni che contribuiscono a ridurre le emissioni o ad aumentare gli assorbimenti;
d) identificare le azioni e le opportunità necessarie per conseguire con successo gli obiettivi climatici dell’Unione;
e) sensibilizzare riguardo ai cambiamenti climatici e ai loro effetti nonché stimolare il dialogo e la cooperazione tra gli organi scientifici dell’Unione, integrando il loro lavoro e i loro sforzi attuali.
3. Il comitato consultivo è guidato nel suo lavoro dalle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC, dell’IPBES e di altri organi internazionali. Esso segue una procedura pienamente trasparente e mette le sue relazioni a disposizione del pubblico. Può prendere in considerazione, laddove disponibile, il lavoro degli organi consultivi nazionali sul clima di cui al paragrafo 4.
4. Al fine di potenziare il ruolo della scienza nell’ambito della politica climatica, ciascuno Stato membro è invitato a istituire un organo consultivo nazionale sul clima, responsabile di fornire consulenza scientifica di esperti sulla politica climatica alle competenti autorità nazionali come disposto dallo Stato membro interessato. Se decide di istituire tale organo consultivo, lo Stato membro ne informa l’AEA.

Articolo 4 Traguardi climatici intermedi dell’Unione

1. Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
Nell’attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali.
Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell’Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l’obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l’Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.
2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e considera l’adozione delle misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.
Nel quadro del riesame di cui al primo comma e di quelli futuri, la Commissione valuta in particolare la disponibilità, a norma del diritto dell’Unione, di strumenti e incentivi adeguati per mobilitare gli investimenti necessari e, se del caso, propone misure.
Dall’adozione delle proposte legislative da parte della Commissione, essa monitora le procedure legislative per le diverse proposte e può comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio se l’esito previsto di tali procedure legislative, considerate congiuntamente, conseguirebbe o meno il traguardo fissato al paragrafo 1. Qualora l’esito previsto non producesse un risultato in linea con il traguardo di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.
3. Ai fini di realizzare l’obiettivo della neutralità climatica indicato all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è fissato un traguardo in materia di clima a livello dell’Unione per il 2040. A tal fine, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione elabora una proposta legislativa, se del caso, basata su una valutazione d’impatto dettagliata, volta a modificare il presente regolamento per includervi il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, prendendo in considerazione le conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento e i risultati del bilancio globale.
4. Nel formulare la sua proposta legislativa per il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 di cui al paragrafo 3, la Commissione pubblica contemporaneamente, in una relazione separata, il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra (espresso in CO2 equivalente e comprensivo di informazioni separate sulle emissioni e sugli assorbimenti) che si prevede saranno emesse nel periodo in questione senza compromettere gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi. Il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione è basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, tiene conto della consulenza del comitato consultivo così come della pertinente legislazione dell’Unione, qualora adottata, che attua il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030. La Commissione pubblica inoltre la metodologia soggiacente al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione.
5. Nel proporre il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 a norma del paragrafo 3 la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:
a) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC e del comitato consultivo;
b) l’impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell’inazione;
c) la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti;
d) l’efficienza in termini di costi e l’efficienza economica;
e) la competitività dell’economia dell’Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
f) le migliori tecniche efficienti in termini di costi, sicure e modulari disponibili;
g) l’efficienza energetica e il principio dell’efficienza energetica al primo posto, l’accessibilità economica dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
h) l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
i) la necessità di assicurare l’efficacia ambientale e la progressione nel tempo;
j) la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità;
k) il fabbisogno e le opportunità di investimento;
l) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e l’obiettivo ultimo della convenzione quadro dell’UNFCCC;
m) le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050 di cui al paragrafo 4.
6. Entro sei mesi dal secondo bilancio globale, di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione può proporre di rivedere il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 in conformità dell’articolo 11 del presente regolamento.
7. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per realizzare gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi, anche in relazione all’esito delle discussioni internazionali sulle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.

Articolo 5 Adattamento ai cambiamenti climatici

1. Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell’articolo 7 dell’accordo di Parigi.
2. La Commissione adotta una strategia dell’Unione sull’adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l’accordo di Parigi e la riesamina periodicamente nel contesto del riesame di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
3. Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri garantiscono inoltre che le politiche in materia di adattamento nell’Unione e negli Stati membri siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l’adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito socioeconomico e ambientale, se del caso, nonché nell’azione esterna dell’Unione. Essi si concentrano, nello specifico, sulle popolazioni e sui settori più vulnerabili e più colpiti e individuano le carenze a tale riguardo mediante consultazione della società civile.
4. Gli Stati membri adottano e attuano strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della strategia dell’Unione sull’adattamento ai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. Nelle loro strategie nazionali di adattamento, gli Stati membri tengono conto della particolare vulnerabilità dei pertinenti settori, tra cui l’agricoltura, e dei sistemi idrici e alimentari nonché della sicurezza alimentare, e promuovono soluzioni basate sulla natura e l’adattamento basato sugli ecosistemi. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le strategie e includono informazioni pertinenti aggiornate nelle relazioni che sono tenuti a presentare a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999.
5. Entro il 30 luglio 2022, la Commissione adotta orientamenti che stabiliscono i principi e le pratiche comuni per l’identificazione, la classificazione e la gestione prudenziale dei rischi climatici fisici materiali nella pianificazione, nello sviluppo, nell’esecuzione e nel monitoraggio di progetti e programmi per progetti.

[...]

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

... Segue in allegato

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2021 1119.pdf)Regolamento (UE) 2021/1119
 
IT566 kB410

Tags: Ambiente Clima

Ultimi inseriti

11  Rapporto attivit  sorveglianza del mercato delle macchine
Nov 04, 2024 35

11° Rapporto attività sorveglianza del mercato delle macchine

11° Rapporto attività sorveglianza del mercato macchine ID 22863 | 04.11.2024 Presentazione dell’11° rapporto Inail sull’accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato delle macchine Milano, 28 e 29 novembre. L’evento è articolato in due giornate seminariali con il rilascio di crediti Ecm per… Leggi tutto
Nov 04, 2024 34

DPCM del 29 ottobre 2024

in News
DPCM del 29 ottobre 2024 / Proroga termine invio dati al PNCS ID 22862 | 04.11.2024 Con DPCM del 29 ottobre 2024 è stata disposta la proroga dei termini per l’invio della comunicazione al PNCS relativa al SuperSismabonus dal 31 ottobre 2024 al 30 novembre 2024. La nuova scadenza riguarda l’invio… Leggi tutto
Nov 04, 2024 44

DPCM 17 settembre 2024

in News
DPCM 17 settembre 2024 / Informazioni da trasmettere ad ENEA e PNCS per usufruire superbonus 110% ID 22861 | 04.11.2024 Pubblicato il DPCM 17 settembre 2024, recante la definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle… Leggi tutto
Decreto direttoriale n  11 del 30 ottobre 2024
Nov 03, 2024 59

DD n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative

Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative ID 22860 | 03.11.2024 Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 che approva le regole operative del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese… Leggi tutto
Nov 03, 2024 39

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator ID 22859 | 03.11.2024 / In allegato The study of occupational stress is hindered by the lack of compact and comprehensive standardized measurement tools. The Pressure Management Indicator (PMI) is a 120-item self-report… Leggi tutto
Nov 03, 2024 73

Valutazione stress lavoro correlato lavoratori di un centro commerciale

Valutazione dello stress lavoro correlato nei lavoratori di un centro commerciale / Occupational Stress Indicator (OSI) ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato Obiettivo del presente contributo è quello di valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud… Leggi tutto
Safety Gate
Nov 03, 2024 49

Safety Gate Report 41 dell’11/10/2024 N. 08 A12/02828/24 Svezia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 41 dell'11/10/2024 N. 08 A12/02828/24 Svezia Approfondimento tecnico: Cappellino da baseball con LED incorporato Il prodotto, di marca SPRALLA, mod. 21067 è stato respinto durante le procedura di importazione perché non conforme… Leggi tutto
Safety Gate
Nov 03, 2024 50

Safety Gate Report 40 del 04/10/2024 N. 12 A12/02772/24 Germania

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 40 del 04/10/2024 N. 12 A12/02772/24 Germania Approfondimento tecnico: Guanti da lavoro Il prodotto, di marca Guide, mod. 223604806, è stato sottoposto alle procedura che ne impongono il divieto di vendita ed il richiamo presso i… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Nov 03, 2024 39

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator ID 22859 | 03.11.2024 / In allegato The study of occupational stress is hindered by the lack of compact and comprehensive standardized measurement tools. The Pressure Management Indicator (PMI) is a 120-item self-report… Leggi tutto
Nov 03, 2024 73

Valutazione stress lavoro correlato lavoratori di un centro commerciale

Valutazione dello stress lavoro correlato nei lavoratori di un centro commerciale / Occupational Stress Indicator (OSI) ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato Obiettivo del presente contributo è quello di valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud… Leggi tutto
Certificato di Agibilita abitabilita
Nov 01, 2024 79

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto