Convenzione ILO C8 del 09 luglio 1920
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Convenzione ILO C8 del 09 luglio 1920
ID 13939 | 07.07.2021
Convenzione ILO C8 Indennità di disoccupazione (naufragio), 1920.
Genova, 09 luglio 1920
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Genova dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, il 15 giugno 1920, avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti il controllo delle condizioni d’assunzione dei marinai, il collocamento e le condizioni di applicazione ai marinai della Convenzione e delle Raccomandazioni fatte a Washington nel mese di novembre scorso per quanto concerne la disoccupazione e l’assicurazione contro la disoccupazione (questione elencata quale secondo punto nell’agenda della sessione della Conferenza tenutasi a Genova) e avendo deciso che queste proposte siano redatte nella forma di una convenzione internazionale, adotta la seguente convenzione che sarà denominata «Convenzione sulla indennità di disoccupazione (naufragio), 1920» e ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro:
Articolo 1
1. Per la presente convenzione il termine «marinai» comprende tutte le persone impiegate a bordo delle navi che effettuano una navigazione marittima.
2. Per la presente convenzione il termine «nave» comprende tutti i battelli, le navi o bastimenti di qualsiasi genere, di proprietà pubblica o privata che effettuano una navigazione marittima, escluse le navi da guerra.
Articolo 2
1. In caso di perdita di una nave per naufragio, l’armatore, o colui cui fu delegato di stipulare contratti d’arruolamento, dovrà pagare, a ciascun marinaio che serviva sulla nave, un’indennità per far fronte alla disoccupazione risultante dal naufragio.
2. Quest’indennità sarà pagata per tutti i giorni del periodo di disoccupazione effettiva del marinaio, all’aliquota del salario previsto dal contratto; l’indennità totale pagabile ad ogni marinaio in virtù della presente convenzione potrà, tuttavia, essere limitata a due mesi di salario.
Articolo 3
Queste indennità godranno gli stessi privilegi degli arretrati di salario guadagnati durante il servizio e i marinai le potranno ottenere mediante i metodi validi per ottenere tali arretrati.
Articolo 4
1. Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie e ai suoi protettorati che non si governano in modo indipendente, con le seguenti riserve:
a. che le disposizioni della presente convenzione non risultino inapplicabili a cagione delle condizioni locali;
b. che possano essere introdotte nella convenzione le modificazioni necessarie ad adattarla alle condizioni locali.
2. Ogni Membro deve notificare all’Ufficio internazionale del lavoro la sua decisione per quanto concerne ciascuna delle sue colonie o ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non si governano in modo indipendente.
Articolo 5
Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione, nelle condizioni previste dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, sono comunicate al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.
Articolo 6
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del lavoro, il direttore generale ne darà comunicazione a tutti i Membri dell’Organizzazione.
Articolo 7
La presente convenzione entrerà in vigore alla data in cui detta comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell’ufficio internazionale del lavoro, e sarà vincolante soltanto per i Membri dell’organizzazione la cui ratificazione sarà registrata all’Ufficio internazionale del lavoro. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro alla data in cui ne sarà stata registrata la ratificazione.
Articolo 8
Con riserva delle disposizioni dell’articolo 7, ogni Membro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarne le disposizioni al più tardi entro il 1° luglio 1922 e a prendere le misure necessarie per renderle effettive.
Articolo 9
Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto dopo un anno dalla sua registrazione.
Articolo 10
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 11
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 590
Entrata in vigore: 16 marzo 1923
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