Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.073
/ Totale documenti scaricati: 29.693.362

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.073
/ Totale documenti scaricati: 29.693.362

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 43.073 *

/ Totale documenti scaricati: 29.693.362 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.073 *

/ Totale documenti scaricati: 29.693.362 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.073 *

/ Totale documenti scaricati: 29.693.362 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.073 *

/ Totale documenti scaricati: 29.693.362 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 43.073 *

/ Totale documenti scaricati: 29.693.362 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.073 *

/ Totale documenti scaricati: 29.693.362 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.073 *

/ Totale documenti scaricati: 29.693.362 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.073 *

/ Totale documenti scaricati: 29.693.362 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Convenzione ILO C4 del 29 ottobre 1919

ID 13928 | | Visite: 1926 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/13928

Convenzione ILO C4 del 29 ottobre 1919

ID 13928 | 06.07.2021

Convenzione ILO C4 Lavoro notturno (donne).

Washington, 29 ottobre 1919

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocato a Washington dal governo degli Stati Uniti d'America il 29 ottobre 1919, e avendo deciso l'adozione di alcune proposte in materia di occupazione femminile; durante la notte, che fa parte del terzo punto all'ordine del giorno della riunione di Washington della Conferenza, e avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di una Convenzione internazionale, adotta la seguente Convenzione, che può essere citata come Convenzione sul lavoro notturno (donne), 1919, per la ratifica da parte dei membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità con le disposizioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine impresa industriale comprende in particolare:
a) miniere, cave e altri lavori per l'estrazione di minerali dalla terra;
b) industrie in cui gli articoli sono fabbricati, alterati, puliti, riparati, decorati, rifiniti, adattati per la vendita, frantumati o demoliti, o in cui i materiali sono trasformati; compresa la costruzione navale e la generazione, trasformazione e trasmissione di elettricità o forza motrice di qualsiasi tipo;
c) costruzione, ricostruzione, manutenzione, riparazione, alterazione o demolizione di qualsiasi edificio, ferrovia, tramvia, porto, molo, molo, canale, via navigabile interna, strada, tunnel, ponte, viadotto, fogna, canale di scolo, pozzo, telegrafico o impianti telefonici, impianti elettrici, lavori del gas, acquedotti o altri lavori di costruzione, nonché la preparazione o la posa delle fondamenta di tali lavori o strutture.
2. L'autorità competente in ogni paese definirà la linea di divisione che separa l'industria dal commercio e dall'agricoltura.

Articolo 2
1. Ai fini della presente Convenzione, per notte si intende un periodo di almeno undici ore consecutive, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.
2. Nei paesi in cui non si applica ancora alcuna normativa governativa all'impiego notturno delle donne nelle imprese industriali, il termine notte può essere provvisoriamente, e per un periodo massimo di tre anni, essere dichiarato dal governo per significare un periodo di soli dieci ore, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.

Articolo 3
Le donne senza distinzione di età non possono essere impiegate durante la notte in alcuna impresa industriale pubblica o privata, o in qualsiasi suo ramo, che non sia un'impresa in cui siano impiegati solo membri della stessa famiglia.

Articolo 4
L'articolo 3 non si applica:
a) nei casi di "forza maggiore", quando in qualsiasi impresa si verifica un'interruzione del lavoro che era impossibile prevedere e che non ha carattere ricorrente;
b) nei casi in cui il lavoro ha a che fare con materie prime o in corso di trattamento soggette a rapido deterioramento, quando tale lavoro notturno è necessario per preservare detti materiali da perdite certe.

Articolo 5
In India e nel Siam, l'applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione può essere sospesa dal governo nei confronti di qualsiasi impresa industriale, ad eccezione delle fabbriche come definite dalla legislazione nazionale. La notifica di ciascuna di tali sospensioni deve essere presentata all'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 6
Nelle imprese industriali condizionate dalle stagioni e in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano, il periodo notturno può essere ridotto a dieci ore in sessanta giorni dell'anno.

Articolo 7
Nei paesi dove il clima rende il lavoro diurno particolarmente dannoso per la salute, il periodo notturno può essere più breve di quanto prescritto negli articoli precedenti, purché durante il giorno sia accordato un riposo compensativo.

Articolo 8
Le ratifiche formali di questa Convenzione, alle condizioni stabilite nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

Articolo 9
1. Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi:
a) salvo che a causa delle condizioni locali le sue disposizioni siano inapplicabili; o
b) fatte salve le modifiche eventualmente necessarie per adeguare le sue disposizioni alle condizioni locali.
2. Ciascun Membro notificherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro l'azione intrapresa nei confronti di ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi.

Articolo 10
Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono state registrate presso l'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ne informa tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 11
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notifica sarà emessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ma sarà allora vincolante solo per quei Membri che avranno registrato le loro ratifiche presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per qualsiasi altro Membro alla data in cui la sua ratifica sarà registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 12
Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a rendere operative le sue disposizioni non oltre il 1° luglio 1922 e ad intraprendere le azioni necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 13
Un Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla decorsi dieci anni dalla data della prima entrata in vigore della Convenzione, con atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto prima di un anno dopo la data in cui è stata registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 14
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, l'organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale una relazione sul funzionamento della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione in intero o in parte.

Articolo 15
I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno entrambi fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1021
Entrata in vigore: 31 agosto 1923

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C4 del 29 ottobre 1919 .pdf
ILO 1919
135 kB 2

Tags: Sicurezza lavoro ILO

Ultimi inseriti

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n  517
Apr 25, 2025 95

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517 / Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ID 23880 | 25.04.2025 Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva… Leggi tutto
Apr 25, 2025 88

Direttiva delegata (UE) 2015/13

Direttiva delegata (UE) 2015/13 ID 23879 | 25.04.2025 Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua. (GU L 3 del… Leggi tutto
Apr 25, 2025 85

UNI EN ISO 22361:2023

UNI EN ISO 22361:2023 / Linee guida gestione delle crisi di un'organizzazione ID 23878 | 25.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 22361:2023Sicurezza e resilienza - Gestione delle crisi - Linee guidaData disponibilità: 08 giugno 2023 La norma fornisce una guida sulla gestione delle crisi per… Leggi tutto
Apr 25, 2025 98

Legge 17 luglio 2020 n. 94

in News
Legge 17 luglio 2020 n. 94 / Ratifica Saint-Denis Convention ID 23876 | 25.04.2025 Legge 17 luglio 2020 n. 94 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri… Leggi tutto
Apr 25, 2025 110

Decreto 8 novembre 2007

in News
Decreto 8 novembre 2007 Decreto 8 novembre 2007 Regole tecniche della Carta d'identita' elettronica. (GU n. 261 del 09.11.2007 - S.O. n. 229) Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 792
Apr 25, 2025 107

Decisione di esecuzione (UE) 2025/792

Decisione di esecuzione (UE) 2025/792 ID 23873 | 25.04.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/792 della Commissione, del 24 aprile 2025, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i… Leggi tutto
Apr 25, 2025 116

Decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 285

Decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 285 ID 23872 | 25.04.2025 Decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 285Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. (GU n.6 del 09.01.2006 - SO n. 5) Entrata in vigore del provvedimento: 24/1/2006 __________ Testo consolidato 2021… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Apr 25, 2025 85

UNI EN ISO 22361:2023

UNI EN ISO 22361:2023 / Linee guida gestione delle crisi di un'organizzazione ID 23878 | 25.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 22361:2023Sicurezza e resilienza - Gestione delle crisi - Linee guidaData disponibilità: 08 giugno 2023 La norma fornisce una guida sulla gestione delle crisi per… Leggi tutto
Guidance on Dock shelters
Apr 23, 2025 178

Guidance on Dock shelters

Guidance on Dock shelters (FEM - October 2024) ID 23864 | 23.04.2025 / Attached Intention of this Guideline To provide users, architects, contractors and suppliers with an awareness of the benefits and specific characteristics of the different Dock shelter types used in the loading dock area.A dock… Leggi tutto
Circolare Prot  n  11456 del 14 aprile 2025
Apr 18, 2025 422

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025 ID 23843 | 18.04.2025 / In allegato Parere relativo alle sanzioni previste dal Regolamento UE 1054/2020 in ordine alla sostituzione del tachigrafo di prima generazione con quello di nuova generazione ... Si fa riferimento alla nota del 27 marzo scorso di… Leggi tutto