Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.728
/ Totale documenti scaricati: 29.169.994

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.728
/ Totale documenti scaricati: 29.169.994

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.728 *

/ Totale documenti scaricati: 29.169.994 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.728 *

/ Totale documenti scaricati: 29.169.994 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.728 *

/ Totale documenti scaricati: 29.169.994 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.728 *

/ Totale documenti scaricati: 29.169.994 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.728 *

/ Totale documenti scaricati: 29.169.994 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.728 *

/ Totale documenti scaricati: 29.169.994 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.728 *

/ Totale documenti scaricati: 29.169.994 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.728 *

/ Totale documenti scaricati: 29.169.994 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Nota MLPS 8 giugno 2015 n. 9483

ID 13635 | | Visite: 2344 | Circolari Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/13635

Nota MLPS 8 giugno 2015 n. 9483

Quesiti su Organismi paritetici

In riscontro alla nota su richiamata, con cui codesto Ufficio ha chiesto alla scrivente di comunicare quali provvedimenti si debbano adottare nei confronti del datore di lavoro che dimostri di aver fatto ricorso, nell'adempimento degli obblighi formativi di cui al d.lgs. n. 81/2008, ad organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi, si rappresenta quanto segue.

L'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurare “che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza [...]”.

Al successivo comma 12, il legislatore ha previsto che la suddetta formazione debba avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori, “in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro”.

Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12. d.lgs. n. 81/2008: che l'organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento (ad es.: edilizia) e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (cfr. circ. n. 20/2011 e Accordo Stato Regioni del 25/07 2012).

Il citato Accordo del 25/07/2012 ha specificato che tale “collaborazione” non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa.

La suddetta richiesta di collaborazione va trasmessa agli organismi paritetici, così come definiti dall'art. 2. co. 1, lett. ee), del d.lgs. n. 81/2008 ovvero “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]”, richiedendo, tale formulazione letterale, che entrambe le parti siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, laddove in sede ispettiva si riscontri la carenza dei requisiti previsti dalla citata norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di “Organismo paritetico”.

Nel settore dell’edilizia, la circolare n. 13/2012 individua le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Di conseguenza “solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi “organismi paritetici” ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e. conseguentemente, non possono svolgere l’attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico (cfr. circ. n. 13/2012).

È pertanto fatto obbligo al datore di lavoro verificare il possesso dei requisiti, previsti dal d.lgs. n. 81/2008, da parte dell'Organismo paritetico.

Fermo restando quanto sopra ai fini della legittimazione all’attività formativa, è tuttavia opportuno precisare che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell'art. 37 cit.

Alcuni Uffici, tuttavia, applicano all'ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ritenendo la formazione “non sufficiente ed adeguata”.

Tuttavia, si ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Di conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia “non sufficiente ed adeguata”.

...

Fonte: MLPS

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Nota MLPS 8 giugno 2015 n. 9483.pdf
 
435 kB 12

Tags: Sicurezza lavoro Lavoratori

Ultimi inseriti

Norme armonizzate interoperabilit   sistemi ferroviari
Mar 28, 2025 27

Decisione di esecuzione (UE) 2025/424

Decisione di esecuzione (UE) 2025/424 / Norme armonizzate Direttiva ISF Marzo 2025 ID 23702 | 28.03.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/424 della Commissione, del 4 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 per quanto riguarda l’aggiornamento delle norme di riferimento e… Leggi tutto
Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine
Mar 28, 2025 32

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine ID 23701 | 28.03.2025 / In allegato L'analisi degli isotopi stabili ha trasformato le scienze ambientali, fornendo uno strumento potente per lo studio delle reti trofiche marine e la gestione delle… Leggi tutto
UNI ISO 19388 2025
Mar 27, 2025 115

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica ID 23698 | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 19388:2025Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi - Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento degli impianti di digestione anaerobica La norma stabilisce i… Leggi tutto
UNI ISO 16000 41 2025
Mar 27, 2025 150

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione ID | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 16000-41:2025Aria interna - Parte 41: Valutazione e classificazione La norma specifica una procedura per la valutazione della qualità dell'aria interna che è valida per tutti gli… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 19388 2025
Mar 27, 2025 115

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica ID 23698 | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 19388:2025Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi - Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento degli impianti di digestione anaerobica La norma stabilisce i… Leggi tutto
UNI ISO 16000 41 2025
Mar 27, 2025 150

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione ID | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 16000-41:2025Aria interna - Parte 41: Valutazione e classificazione La norma specifica una procedura per la valutazione della qualità dell'aria interna che è valida per tutti gli… Leggi tutto