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Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT)

ID 13577 | | Visite: 26398 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/13577

Requisiti ergonomici VDT

Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT)

ID 13577 | Rev. 0.0 del 19.05.2021 / Documento completo allegato

Documento di analisi dei principi ergonomici che si applicano per la progettazione e l’approvvigionamento di apparecchiature per postazioni di lavoro da ufficio che utilizzano videoterminali.

In accordo all’Art. 174 del Titolo VII del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di analizzare i posti di lavoro che utilizzano videoterminali con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

I requisiti minimi per i posti di lavoro che utilizzano videoterminali sono indicati all'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08. Altre importanti indicazioni sono riportate nelle seguenti norme tecniche:

UNI EN ISO 9241-1:2003
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Introduzione generale.

UNI EN ISO 9241-4:2002
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Requisiti della tastiera.

UNI EN ISO 9241-5:2001
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Requisiti posturali e per la configurazione del posto di lavoro.

UNI EN ISO 9241-6:2001
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Guida sull’ambiente di lavoro.

UNI EN ISO 9241-9:2001
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Requisiti per i dispositivi di immissione dei dati diversi dalle tastiere.

UNI EN ISO 9241-11:2018
Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 11: Usabilità: Definizioni e concetti.

UNI EN ISO 9241-13:2002
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Guida per l’utente.

UNI EN ISO 9241-14:2002
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Menu dialogici.

UNI EN ISO 9241-15:1999
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Comandi dialogici.

UNI EN ISO 9241-16:2001
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Dialoghi per manipolazione diretta.

UNI EN 29241-2:1994
Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT). Guida ai requisiti dei compiti.

D.Lgs. 81/08 | Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali

Art. 172 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 173 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Art. 176 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41 comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 177 - Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Art. 179 - Sanzioni a carico del preposto

Articolo abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

[...]

Estratto EN ISO 9241-5:1999

EN ISO 9241-5:1999 Titolo : Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) - Requisiti posturali e per la configurazione del posto di lavoro

Data entrata in vigore: 24 marzo 1999

Recepita in Italia con la UNI EN ISO 9241-4:2001 il 30 settembre 2001

5 Requisiti e raccomandazioni di progettazione

5.1 Generalità

Il presente punto contiene requisiti e raccomandazioni per la configurazione di stazioni VDT che facilitano il comfort e l'efficienza del lavoro. I punti 5.2 e 5.7 identificano i parametri destinati a permettere di accogliere un singolo utente in termini di requisiti prestazionali, spazio per il corpo, posture accettabili e preferite nonché comfort.

I principali fattori per determinare le sistemazioni adeguate all'interno di una stazione di lavoro sono la seduta e la superficie di lavoro, l'angolo della linea di visione, l'altezza della superficie di lavoro e della tastiera, lo spazio per le ginocchia, l'inclinazione dell'avambraccio e l'altezza del gomito.

I mobili, le apparecchiature e l'ambiente di lavoro possono essere progettati per un impiego in posizione seduta o in piedi e con un'alternanza tra le due posizioni. Le stazioni di lavoro devono essere in grado di supportare numerosi compiti (lettura a video, inserimento a tastiera, impiego di un dispositivo di inserimento diverso dalla tastiera, scrittura, ecc.), esse dovrebbero essere progettate tenendo conto di tali funzioni. La filosofia adottata nella presente parte della ISO 9241 si basa sul fatto che l'organizzazione del lavoro e il suo contenuto nonché la progettazione dei mobili dovrebbero favorire il movimento dell'utente. Ciò significa che sono ridotti al minimo i momenti di lavoro in postura seduta statica e che possono essere effettuate regolazioni volontarie più o meno continue della postura.

[...]

5.2.3 Posture in piedi e sedute/in piedi

La postura in piedi è raccomandata quando può essere alternata a una postura seduta.

Ciò si può ottenere se il posto di lavoro comprende stazioni di lavoro o superfici di lavoro per posture in piedi e sedute oppure con una stazione di lavoro regolabile in grado di ospitare la stessa persona sia in piedi sia seduta (vedere figura 3).

Per sedie utilizzate in stazioni di lavoro con posizioni sedute/in piedi gli aspetti relativi alla stabilità riguardano sia la posizione seduta sia quella in piedi.

Fig  1

Legenda
1 Orizzontale
Questa postura serve solo per scopi progettuali, ma non rappresenta la postura ottimale per un lavoro sedentario!

Figura 1 Postura progettuale di riferimento per posizione seduta

[...]

5.5.5 Braccioli

Per compiti speciali e per movimenti durante l'interruzione del lavoro, i braccioli possono fornire un supporto ai muscoli del collo e delle spalle e possono aiutare l'utente ad alzarsi e sedersi. Per braccioli con altezza e larghezza regolabili, la gamma dovrebbe coprire l'intervallo tra il 5° percentile femminile e il 95° percentile maschile della popolazione utilizzatrice prevista. Se forniti, i braccioli

a) non dovrebbero limitare la postura di lavoro al VDT preferita dall'utente; se ostacolano l'utente, essi dovrebbero poter essere regolabili o rimovibili;
b) non dovrebbero limitare la facilità d'accesso alla stazione di lavoro; in particolare l'altezza non dovrebbe impedire alla sedia da lavoro di infilarsi sotto la superficie di lavoro.

Fig  5

Figura 5 Supporto per cambiamenti posturali mediante movimento dello schienale e del piano di seduta

[...]

APPENDICE A Dati antropometrici necessari per il progetto e la scelta delle stazioni di lavoro

A.1 Selezione di un insieme di dati antropometrici

Per selezionare una fonte di dati antropometrici è importante sapere come sono stati ricavati e quali fattori regolano la loro rilevanza per l'uso richiesto.

Nel contesto delle norme internazionali è importante che l'insieme di dati antropometrici scelto rifletta adeguatamente le dimensioni e le forme del corpo della popolazione utilizzatrice prevista.

Se i dati antropometrici sono stati raccolti da un piccolo numero (per esempio un campione di meno di 000 individui) o da un gruppo di persone molto specifico, probabilmente non sono adatti per l'uso in progetti per un pubblico generico. Sono tuttavia disponibili numerose serie di dati che permettono di evitare questi problemi o perché raccolti dacampioni molto ampi o perché estrapolati da campioni più piccoli per mezzo di sofisticatetecniche statistiche e quindi rappresentativi. Pertanto, i dati utilizzati nella progettazione dei mobili dovrebbero essere scelti per essere rappresentativi di un gruppo strettamente correlato al gruppo per il quale si sta progettando e preferibilmente da un campione ampio. Per quanto riguarda la progettazione dei mobili, tale campione dovrebbe essere costituito dalla popolazione adulta. Nella definizione di "adulto" si deve tenere conto del fatto che i giovani non sono completamente cresciuti fino all'età di 21 anni; è quindi necessario includere un intervallo di età tra 16 e 65 perché si adatti alla popolazione attiva.

I dati antropometrici sono solitamente separati in base al sesso e alle fasce di età. Ciò può risultare estremamente utile se la progettazione è specifica per utenti di un solo sesso o di una determinata fascia d'età. Tuttavia, se ciò non interessa, è possibile combinare i dati dei diversi gruppi.

Gran parte dei dati antropometrici è stata raccolta da soggetti nudi o pressoché nudi per cui occorre tenere conto di una certa tolleranza per gli indumenti. Alcune fonti di dati, invece, comprendono già la tolleranza per gli indumenti su certe dimensioni; è quindi estremamente importante leggere attentamente le informazioni fornite con i dati prima di utilizzarli. Il prospetto A.1 illustra alcuni indicatori utili sul tipo di tolleranza.

Un'altra tolleranza che si trova spesso nei dati antropometrici è il fattore "slump" (slump = stare rilassato): si tratta di una correzione apportata ai dati raccolti da persone che adottano la classica postura "da manichino" o eretta. La convenzione "slump" è quindi un tentativo di simulare posizioni più naturali. I dati che indicano chiaramente che è stato incluso un fattore "slump" sono da preferirsi per applicazioni quali la progettazione di mobili.

Prospetto A 1

Prospetto A.1 Indumenti e relative tolleranze

Gli indumenti e le relative tolleranze per altre dimensioni sono minime per gli indumenti al coperto con intervalli di temperatura moderati.

Come illustra la figura A.1, ai fini della progettazione delle stazioni di lavoro devono essere prese in considerazione solo poche dimensioni esterne del corpo che sono però di primaria importanza. Le definizioni sono ricavate dalla ISO 7250. Per ciascuna dimensione indicata, viene riportata la lettera corrispondente nella figura A.1.

Fig  A1

Legenda
a) Altezza dell’estremità inferiore della scapola
b) Altezza dell’occhio, postura assisa
c) Altezza della spalla, postura assisa
d) Altezza del gomito, postura assisa
e) Spessore della coscia, postura assisa
f) Altezza dei glutei dal piano di seduta
g) Altezza poplitea, postura assisa
h) Lunghezza gluteo-ginocchio
i) Lunghezza gluteo-poplitea
k) Profondità gluteo-addominale, postura assisa
l) Larghezza da gomito a gomito
m) Larghezza tra i fianchi
n) Altezza dell’occhio, postura eretta
o) Altezza del gomito, postura eretta

Figura A.1 Dimensioni antropometriche importanti per la determinazione del progetto di stazioni VDT con operatore seduto e in piedi

[...] segue in allegato

Fonti
D.Lgs. 81/08
EN ISO 9241-5:1999

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Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Rischio videoterminali

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