Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.587 *

/ Totale documenti scaricati: 25.203.087 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.587 *

/ Totale documenti scaricati: 25.203.087 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.587 *

/ Totale documenti scaricati: 25.203.087 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.587 *

/ Totale documenti scaricati: 25.203.087 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.587 *

/ Totale documenti scaricati: 25.203.087 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.587 *

/ Totale documenti scaricati: 25.203.087 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.587 *

/ Totale documenti scaricati: 25.203.087 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.587 *

/ Totale documenti scaricati: 25.203.087 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 12940 | 06 Aprile 2021

ID 13428 | | Visite: 1802 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/13428

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 aprile 2021, n. 12940

DVR e rischio MMC. Le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di VDR non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo di predisporre e tenere il relativo documento

Penale Sent. Sez. 3 Num. 12940 Anno 2021

Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO
Data Udienza: 12/01/2021

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 6 giugno 2019, il Tribunale di Lucca, all'esito del dibattimento celebrato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato E.L.C. alla pena di 2.000,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 29, primo comma, e 55, comma 1, lett. a), d.lgs. 81 del 2008 per non aver elaborato un congruo documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione, in un cantiere edile, al rischio dovuto alla movimentazione manuale dei carichi, con particolare riguardo agli arti superiori, omettendo di indicare le misure preventive da adottarsi nelle specifiche situazioni.

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 29, comma 1, 28, comma 2, lett. a), e 168, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008, nonché il vizio di motivazione.
Si lamenta, in particolare, che, cercando anche di ottemperare alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, l'imputato aveva fatto redigere il DVR da un geometra, con l'ausilio del medico competente, e che esso era conforme alle prescrizioni di legge, in particolare, trattandosi di azienda che occupa sino a dieci dipendenti, alle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), d.lgs. 81/2008 ed alle prescrizioni previste dal medesimo decreto, e dall'allegato XXXIII, con riguardo alla movimentazione manuale dei carichi. Non essendovi norme tecniche particolari da applicarsi, era necessario fare riferimento alle "buone prassi" e alle "linee-guida" definite all'art. 2, comma 1, lett. v) e z), d.lgs. 81/2008.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in diritto e proposto per motivi generici e concernenti la valutazione del fatto, non deducibili in sede di legittimità.
3.1. Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e aa., Rv. 261109; Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica e a., Rv. 267253). Il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355).
Il reato previsto dall'art. 29, quinto comma, d.lgs. 81 del 2008 - che si pone in continuità normativa con la previsione di cui all'art. 4, comma secondo, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - punisce l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro anche con riguardo alle aziende che occupino fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende, non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo di predisporre e tenere il predetto documento (Sez. 3, n. 23968 del 03/03/2011, La Carrubba, Rv. 250375). Anche in queste ipotesi, le modalità pur semplificate di adempimento dell'obbligo di valutazione richiedono l'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori sono sottoposti e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi (cfr. Sez. 3, n. 4063 del 04/10/2007, dep. 2008, Franzoni, Rv. 238539). A norma dell'art. 28, comma 2, lett. a) e b) d.lgs. 81 del 2008, il contenuto qualificante e minimo del DVR deve quantomeno contemplare «una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa» - ed i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione - e «l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati».
3.2. La sentenza impugnata, con valutazione di merito qui non sindacabile, attesta che il DVR, pur dopo le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza per ovviare alla ancor più marcata inadeguatezza di un originario documento esibito, si limitava ad elencare del tutto genericamente i fattori di rischio concernenti la movimentazione manuale dei carichi, senza specificare gli interventi atti a ridurre od eliminare gli stessi, sì che l'adempimento normativo era privo di qualsiasi concreta portata.
Le doglianze mosse dal ricorrente si limitano a contestare tale valutazione, che, tuttavia, ha evidente natura di merito e non può essere sindacata in questa sede.
Del tutto generica, poi, è l'allegazione circa il fatto che sarebbero state seguite le procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), d.lgs. 81/2008, non risultando ciò dalla sentenza impugnata e non avendo il ricorrente contestato il travisamento della prova, né allegato quali sarebbero state le procedure standard approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella specie osservate.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2021.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 3 Num. 12940 Anno 2021.pdf
 
154 kB 4

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

Ultimi inseriti

Lug 03, 2024 23

Decreto 20 giugno 2024

in News
Decreto 20 giugno 2024 ID 22166 | 03.07.2024 Decreto 20 giugno 2024 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento in calce… Leggi tutto
Lug 03, 2024 23

Decreto 26 febbraio 2024

in News
Decreto 26 febbraio 2024 Approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. (GU n.90 del 17.04.2024) Collegati[box-note]Decreto-Legge 2 luglio 2024 n. 91Decreto-Legge 12 ottobre… Leggi tutto
Le molestie e le vittime e contesto
Lug 02, 2024 38

Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più… Leggi tutto
ADR 2025 Proposal of amendments by France to Annexes A and B
Lug 02, 2024 33

ADR 2025 | Proposal of amendments by France to Annexes A and B

ADR 2025 | Proposal of amendments by France to Annexes A and B, as amended ID 22158 | 02.07.2024 Depositary notifications CN.218.2024 The amendments to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) adopted in 2022, 2023 and 2024 by the Working Party on the… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ADR 2025 Proposal of amendments by France to Annexes A and B
Lug 02, 2024 33

ADR 2025 | Proposal of amendments by France to Annexes A and B

ADR 2025 | Proposal of amendments by France to Annexes A and B, as amended ID 22158 | 02.07.2024 Depositary notifications CN.218.2024 The amendments to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) adopted in 2022, 2023 and 2024 by the Working Party on the… Leggi tutto
UNI EN ISO 20346 2024 Calzature di protezione
Lug 01, 2024 51

UNI EN ISO 20346:2024 | Calzature di protezione (DPI)

UNI EN ISO 20346:2024 | Calzature di protezione (DPI) ID 22152 | 01.07.2024 / In allegato UNI EN ISO 20346:2024 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di protezione per usi generali. Essa… Leggi tutto
UNI EN ISO 20345 2024  Calzature di sicurezza  DPI
Lug 01, 2024 51

UNI EN ISO 20345:2024 | Calzature di sicurezza (DPI)

UNI EN ISO 20345:2024 | Calzature di sicurezza (DPI) ID 22150 | 01.07.2024 / Preview in allegato UNI EN ISO 20345:2024 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali.… Leggi tutto