Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162
ID 24156 | 24.06.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per qua...
Rifiuti - Deposito temporaneo - Luogo di produzione dei rifiuti e nozione di "collegamento funzionale" - Giurisprudenza - Art. 185-bis, d.lgs. n. 152/2006.
La definizione di "deposito temporaneo dei rifiuti" è stata modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel senso che per «luogo di produzione dei rifiuti» deve oggi intendersi «l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti», definizione ripresa tal quale dall'odierno art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 come introdotto dall'art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. Sicché, ad integrare la nozione di "collegamento funzionale" concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.
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In allegato Sentenza
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