Cassazione Penale Sez. 3 del 12 marzo 2021 n. 9914
Mancanza di DVR e lavoratore irregolare e privo di formazione. Vincolo della continuazione
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9914 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 18/12/2020
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 16 gennaio 2019 il Tribunale di Massa ha dichiarato la penale responsabilità di D.F. in ordine a talune violazioni alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro da lui commesse in qualità di datore di lavoro per mezzo della ditta individuale Il Ciocco e lo ha condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione alla pena di euro 7.000,00 di ammenda.
Ha impugnato la sentenza, con ricorso in appello, il D.F., per il tramite dei suoi legali di fiducia, articolando 4 motivi di impugnazione.
Il primo motivo, avente ad oggetto il capo A) della contestazione a lui mossa, riguarda la insussistenza del reato a lui contestato in quanto a suo carico non era previsto il dovere di redigere il documento di valutazione dei rischi (di seguito dvr) e, comunque, al momento dell'accertamento del reato ancora non era spirato il termine per l'effettuazione di tale incombente;. il secondo motivo, afferente al capo C) della imputazione, riguarda il fatto che al momento in cui fu eseguito il sopralluogo presso la ditta del D.F., cioè il 19 agosto 2014, fossero ancora in corso i termini temporali legali entro i quali l'imputato avrebbe dovuto impartire al suo dipendente una adeguata formazione in tema di sicurezza sul lavoro; il terzo motivo, a sua volta riguardante i punti B) e D) della imputazione concerne la mancanza di motivazione relativamente alla affermazione della penale responsabilità del prevenuto per i reati contestati sotto le indicate lettere dal capo di imputazione; infine il quarto motivo ha ad oggetto la eccessiva afflittività della pena irrogata rispetto alla effettiva gravità delle condotte contravvenzionali tenute dall'imputato.
Considerato in diritto
Il ricorso nei termini in cui lo stesso è stato proposto, è inammissibile e per tale esso va dichiarato.
Deve preliminarmente osservarsi che, trattandosi di sentenza con la quale l'imputato è stato condannato alla sola pena dell'ammenda, la stessa non sarebbe stata suscettibile di essere gravata con lo strumento, invece prescelto dall'impugnante, dell'appello; l'impugnazione proposta dalla difesa del D.F., pertanto, deve essere convertita, rivestendone le forme sostanziali ed in ossequio al principio di conservazione degli atti, in ricorso per cassazione.
Tanto premesso, si rileva, con riferimento al primo motivo, che l'art. 55, comma 1, lettera a), del dlgs n. 81 del 2008 prevede la sanzione cui va incontro chi violi il disposto di cui all'art. 29, comma 1, del medesimo decreto legislativo; questo, a sua volta, dispone che il datore di lavoro debba elaborare il dvr riguardante i rischi connessi alla prestazione lavorativa da lui richiesta ai dipendenti. Posta la indubbia inottemperanza da parte dell'imputato a tale suo dovere non appare conferente la difesa da questo opposto nel senso della non attualità della dovutezza a suo carico di tale incombente, avendo questi provveduto alla assunzione di tale M.G., unico suo dipendente, solo a decorrere dal luglio del 2014; è infatti stato accertato, con valutazione di fatto non sindacabile da questa Corte, valutazione peraltro fondata sulle stesse dichiarazioni dell'imputato, che a decorrere da tale data la posizione del M.G. è stata regolarizzata dal D.F., ma il predetto lavoratore prestava servizio nell'ambito della Impresa dell'Imputato, sia pure In forma irregolare - circostanza questa evidentemente irrilevante ai fini della integrazione del reato contestato posto che, diversamente, come correttamente segnalato dal Tribunale apuano, si attribuirebbe una valenza scriminante ad una condotte di per sé irregolare - sin dal settembre del 2013.
Analogamente deve dirsi per quanto attiene alla seconda censura; anche in questo caso, infatti, la circostanza che il M.G., dipendente per il quale non era stata curata alcuna forma di istruzione formativa volta, appunto, ad istruirlo ai fine della prevenzione dei rischi lavorativi, fosse stato regolarmente assunto solo da circa un mese allorchè fu eseguito il sopralluogo da cui è scaturita la presente imputazione è fattore irrilevante, laddove si consideri che, sia pure in forma irregolare il medesimo lavoratore già da diverso tempo, comunque superiore ai 90 giorni, prestava servizio presso la ditta del D.F..
Quanto al terzo motivo di impugnazione - non apparendo corretto il presupposto da cui muove il ragionamento del ricorrente, cioè che non essendo ancora maturata la scadenza per la redazione del dvr non era ancora neppure scaduto il termine per procedere alle designazioni di cui ai capi B) e D) della rubrica a lui contestata - si deduce che conseguentemente neppure è da condividere la conclusione che da tale erroneo presupposto viene tratta dal ricorrente in ordine alla insussistenza dei relativi reati a lui contestati.
Infine, con riferimento al quarto ed ultimo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, la totale genericità di esso - non essendo evidenziata alcuna ragione che avrebbe potuto giustificare una mitigazione di esso, anche previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale ha, appunto, escluso proprio in quanto non sarebbe emerso alcun elemento positivo in base al quale sarebbe stato giustificato il riconoscimento di quelle - ne determina, al pari dei precedenti motivi di ricorso, la inammissibilità.
L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Decreto 20 giugno 2024 ID 22166 | 03.07.2024 Decreto 20 giugno 2024 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento in calce…
Leggi tutto
Decreto 26 febbraio 2024 Approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. (GU n.90 del 17.04.2024) Collegati[box-note]Decreto-Legge 2 luglio 2024 n. 91Decreto-Legge 12 ottobre…
Leggi tutto
Decreto 21 giugno 2024 / Aree idonee installazione di impianti a fonti rinnovabili ID | 03.07.2024 Decreto 21 giugno 2024 Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (GU n.153 del 02.07.2024) _________ Art. 1. Finalità e ambito di…
Leggi tutto
Decreto-Legge 2 luglio 2024 n. 91 / Misure bradisisma Campi Flegrei - 2 ID 22163 | 02.07.2024 Decreto-Legge 2 luglio 2024 n. 91 Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. (GU…
Leggi tutto
Legge 28 giugno 2024 n. 90 / Legge cybersicurezza nazionale e reati informatici ID 22161 | 02.07.2024 Legge 28 giugno 2024 n. 90 Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (GU n.153 del 02.07.2024) Entrata in vigore del provvedimento:…
Leggi tutto
DDL Semplificazioni 2024 - Testo Bollinato 01.07.2024 ID 22160 | 02.07.2024 Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia - Testo bollinato 01.07.2024 Titolo IMisure di semplificazione in favore delle…
Leggi tutto
Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più…
Leggi tutto
ADR 2025 | Proposal of amendments by France to Annexes A and B, as amended ID 22158 | 02.07.2024 Depositary notifications CN.218.2024 The amendments to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) adopted in 2022, 2023 and 2024 by the Working Party on the…
Leggi tutto
Nuclear Power Reactors in the World / IAEA 2023 Edition ID 22157 | 02.07.2024 / Documenti allegati IAEA 2023 Edition This is the 43rd edition of Reference Data Series No. 2, which presents the most recent reactor data available to the IAEA. It contains summarized information as of the end of 2022…
Leggi tutto
Delibera n. 2 del 28 giugno 2024 / Variazioni della dotazione dei veicoli ID 22153 | 01.07.2024 / In allegato La delibera n. 2 del 28 giugno 2024 modifica i termini di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei…
Leggi tutto
ADR 2025 | Proposal of amendments by France to Annexes A and B, as amended ID 22158 | 02.07.2024 Depositary notifications CN.218.2024 The amendments to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) adopted in 2022, 2023 and 2024 by the Working Party on the…
Leggi tutto
Delibera n. 2 del 28 giugno 2024 / Variazioni della dotazione dei veicoli ID 22153 | 01.07.2024 / In allegato La delibera n. 2 del 28 giugno 2024 modifica i termini di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei…
Leggi tutto
UNI EN ISO 20346:2024 | Calzature di protezione (DPI) ID 22152 | 01.07.2024 / In allegato UNI EN ISO 20346:2024 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di protezione per usi generali. Essa…
Leggi tutto
UNI EN ISO 20345:2024 | Calzature di sicurezza (DPI) ID 22150 | 01.07.2024 / Preview in allegato UNI EN ISO 20345:2024 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali.…
Leggi tutto
UNI EN ISO 15189:2024 | Laboratori medici - Requisiti qualità e la competenza ID 22149 | 30.06.2024 / In allegato Preview UNI EN ISO 15189:2024 Laboratori medici - Requisiti riguardanti la qualità e la competenza La norma specifica i requisiti riguardanti la qualità e la competenza per i laboratori…
Leggi tutto
Comitato per lo sviluppo della Cattura e lo Stoccaggio geologico di CO2 (Comitato CCS) ID 22147 | 30.06.2024 / Note in allegato Il Decreto-Legge 29 giugno 2024 n. 89 (GU n.151 del 29.06.2024) con l'Art 8, istituisce il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di…
Leggi tutto
Proroga utilizzo sistemi di riconoscimento facciale - al 31 Dicembre 2025 / specifica disciplina ID 22135 | 27.06.2024 / Scheda allegata Il Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 / Convertito Legge 3 luglio 2023, n. 87 con l’Art.8-ter riporta proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale di…
Leggi tutto
Documento di indirizzo: gestione posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati ID 22134 | 27.06.2024 / In allegato Provvedimento del 6 giugno 2024 - Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e…
Leggi tutto
Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU - June 2024 ID 22129 | 26.06.2024 This GUIDE TO APPLICATION OF THE LIFTS DIRECTIVE (hereafter Lifts Guide or Guide) is intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by Directive 2014/33/EU, commonly referred to as the…
Leggi tutto
Linee Guida vittime sfruttamento lavorativo in agricoltura ID 22127 | 26.06.2024 / In allegato Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di…
Leggi tutto