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Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 9914 | 12 Marzo 2021

ID 13147 | | Visite: 1809 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/13147

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 12 marzo 2021 n. 9914

Mancanza di DVR e lavoratore irregolare e privo di formazione. Vincolo della continuazione

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9914 Anno 2021
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udienza: 18/12/2020

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 16 gennaio 2019 il Tribunale di Massa ha dichiarato la penale responsabilità di D.F. in ordine a talune violazioni alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro da lui commesse in qualità di datore di lavoro per mezzo della ditta individuale Il Ciocco e lo ha condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione alla pena di euro 7.000,00 di ammenda.

Ha impugnato la sentenza, con ricorso in appello, il D.F., per il tramite dei suoi legali di fiducia, articolando 4 motivi di impugnazione.

Il primo motivo, avente ad oggetto il capo A) della contestazione a lui mossa, riguarda la insussistenza del reato a lui contestato in quanto a suo carico non era previsto il dovere di redigere il documento di valutazione dei rischi (di seguito dvr) e, comunque, al momento dell'accertamento del reato ancora non era spirato il termine per l'effettuazione di tale incombente;. il secondo motivo, afferente al capo C) della imputazione, riguarda il fatto che al momento in cui fu eseguito il sopralluogo presso la ditta del D.F., cioè il 19 agosto 2014, fossero ancora in corso i termini temporali legali entro i quali l'imputato avrebbe dovuto impartire al suo dipendente una adeguata formazione in tema di sicurezza sul lavoro; il terzo motivo, a sua volta riguardante i punti B) e D) della imputazione concerne la mancanza di motivazione relativamente alla affermazione della penale responsabilità del prevenuto per i reati contestati sotto le indicate lettere dal capo di imputazione; infine il quarto motivo ha ad oggetto la eccessiva afflittività della pena irrogata rispetto alla effettiva gravità delle condotte contravvenzionali tenute dall'imputato.

Considerato in diritto

Il ricorso nei termini in cui lo stesso è stato proposto, è inammissibile e per tale esso va dichiarato.

Deve preliminarmente osservarsi che, trattandosi di sentenza con la quale l'imputato è stato condannato alla sola pena dell'ammenda, la stessa non sarebbe stata suscettibile di essere gravata con lo strumento, invece prescelto dall'impugnante, dell'appello; l'impugnazione proposta dalla difesa del D.F., pertanto, deve essere convertita, rivestendone le forme sostanziali ed in ossequio al principio di conservazione degli atti, in ricorso per cassazione.

Tanto premesso, si rileva, con riferimento al primo motivo, che l'art. 55, comma 1, lettera a), del dlgs n. 81 del 2008 prevede la sanzione cui va incontro chi violi il disposto di cui all'art. 29, comma 1, del medesimo decreto legislativo; questo, a sua volta, dispone che il datore di lavoro debba elaborare il dvr riguardante i rischi connessi alla prestazione lavorativa da lui richiesta ai dipendenti.
Posta la indubbia inottemperanza da parte dell'imputato a tale suo dovere non appare conferente la difesa da questo opposto nel senso della non attualità della dovutezza a suo carico di tale incombente, avendo questi provveduto alla assunzione di tale M.G., unico suo dipendente, solo a decorrere dal luglio del 2014; è infatti stato accertato, con valutazione di fatto non sindacabile da questa Corte, valutazione peraltro fondata sulle stesse dichiarazioni dell'imputato, che a decorrere da tale data la posizione del M.G. è stata regolarizzata dal D.F., ma il predetto lavoratore prestava servizio nell'ambito della Impresa dell'Imputato, sia pure In forma irregolare - circostanza questa evidentemente irrilevante ai fini della integrazione del reato contestato posto che, diversamente, come correttamente segnalato dal Tribunale apuano, si attribuirebbe una valenza scriminante ad una condotte di per sé irregolare - sin dal settembre del 2013.

Analogamente deve dirsi per quanto attiene alla seconda censura; anche in questo caso, infatti, la circostanza che il M.G., dipendente per il quale non era stata curata alcuna forma di istruzione formativa volta, appunto, ad istruirlo ai fine della prevenzione dei rischi lavorativi, fosse stato regolarmente assunto solo da circa un mese allorchè fu eseguito il sopralluogo da cui è scaturita la presente imputazione è fattore irrilevante, laddove si consideri che, sia pure in forma irregolare il medesimo lavoratore già da diverso tempo, comunque superiore ai 90 giorni, prestava servizio presso la ditta del D.F..

Quanto al terzo motivo di impugnazione - non apparendo corretto il presupposto da cui muove il ragionamento del ricorrente, cioè che non essendo ancora maturata la scadenza per la redazione del dvr non era ancora neppure scaduto il termine per procedere alle designazioni di cui ai capi B) e D) della rubrica a lui contestata - si deduce che conseguentemente neppure è da condividere la conclusione che da tale erroneo presupposto viene tratta dal ricorrente in ordine alla insussistenza dei relativi reati a lui contestati.

Infine, con riferimento al quarto ed ultimo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, la totale genericità di esso - non essendo evidenziata alcuna ragione che avrebbe potuto giustificare una mitigazione di esso, anche previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale ha, appunto, escluso proprio in quanto non sarebbe emerso alcun elemento positivo in base al quale sarebbe stato giustificato il riconoscimento di quelle - ne determina, al pari dei precedenti motivi di ricorso, la inammissibilità.

L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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