EN ISO 11690-1:2020 | Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine
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EN ISO 11690-1:2020 | Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine / IT
ID 13030 | Rev. 1.0 del 04.06.2023 / Documento di lavoro e scheda raccolta dati allegati
Documento di analisi del rumore presente in un ambiente di lavoro con macchine, in accordo alla norma EN ISO 11690-1:2020 (UNI EN ISO 11690-1:2021), in lingua italiana.
La norma EN ISO 11690-1:2020 (UNI EN ISO 11690-1:2021) delinea le strategie da utilizzare per affrontare i problemi di rumore nei luoghi di lavoro esistenti e pianificati, descrivendo i concetti di base nel controllo del rumore (riduzione del rumore, emissione di rumore, immissione del rumore ed esposizione al rumore). È applicabile a tutti i tipi di luoghi di lavoro e a tutti i tipi di sorgenti sonore che si incontrano nei luoghi di lavoro, comprese le attività umane.
Comprende quelle importanti strategie da adottare quando si acquista una nuova macchina o attrezzatura. La norma tratta esclusivamente il suono udibile.
Data entrata in vigore: 18 novembre 2020
La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN ISO 11690-1:2021 entrata in vigore 21 gennaio 2021.
Pubblicata in IT in data 25 gennaio 2022
UNI EN ISO 11690-1:2021 - Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchine - Parte 1: Strategie per il controllo del rumore
- Aggiornamento contenuto lingua IT (UNI EN ISO 11690-1:2021)
- Inseriti link normativi - www.tussl.it
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1. Obblighi D.lgs. 81/08
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative (art. 70 D.lgs.81/08) e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, nel caso della Direttiva 2006/42/CE Macchine il D.lgs. 17/2010.
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.
Alcuni macchinari destinati a funzionare all’aperto sono soggetti a specifica certificazione acustica a cura del fabbricante (D.Lgs. 262/02). Il D.Lgs. 262/02 è l’attuazione della Direttiva 2000/14/CE OND concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. I Datori di Lavoro dovranno, in accordo all’art. 70 del D.lgs 81/2008, valutare l’acquisto e la messa a disposizione di macchinari destinati a funzionare all’aperto conformi alla Direttiva 2000/14/CE OND, se applicabile.
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2. Valutazione della situazione del rumore
2.1 Grandezze per l'emissione di rumore, l'immissione di rumore e l'esposizione al rumore
2.1.1 Grandezze di emissione di rumore
a) Emissione di rumore; irradiazione sonora di una macchina:
- relativa alla macchina
- condizioni di funzionamento specificate
- indipendente dall'ambiente
Figura 1 - Illustrazione emissione di rumore
Un'importante grandezza di emissione caratteristica che è generalmente utilizzata è il livello di potenza sonora ponderato A (LWA) in condizioni di montaggio e di funzionamento definite.
Un'altra grandezza di emissione caratteristica è il livello di pressione sonora di emissione ponderato A (LpA) in una posizione specificata per determinate condizioni di montaggio e di funzionamento e dovuto solo alla macchina.
Ci sono altre grandezze di emissione di rumore come i livelli di banda di frequenza, il livello di picco di pressione sonora di emissione ponderato C alla postazione di lavoro e la cronologia.
I metodi di base per misurare e dichiarare i valori di emissione di rumore sono indicate nella serie ISO 3740, nella serie ISO 9614, nella serie ISO 11200 e nella ISO 4871.
Le procedure per prove di rumorosità specificano, per famiglie di macchine e attrezzature, le condizioni di montaggio e di funzionamento durante la determinazione delle grandezze di emissione di rumore.
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4 Come affrontare i problemi di rumore negli ambienti di lavoro
4.1 Obiettivi di controllo del rumore
Gli obiettivi dovrebbero essere basati sulla conoscenza generale di come il rumore influenza la salute delle persone e interferisce con le loro attività. Quando si stabiliscono degli obiettivi in relazione alla qualità acustica di una postazione di lavoro o di un locale di lavoro, si dovrebbero fissare i livelli di rumore, il tempo di riverberazione e i parametri di propagazione del suono richiesti.
Nota I dettagli sono indicati nella ISO/TR 11690-3.
Gli obiettivi di controllo del rumore dovrebbero essere basati sul fatto che il rumore dovrebbe essere ridotto ai livelli più bassi possibili, tenendo conto del progresso tecnico, dei processi produttivi, dei compiti e dei provvedimenti per il controllo del rumore.
Gli obiettivi principali possono essere espressi in termini di immissione di rumore e/o livelli di esposizione al rumore. I valori ponderati A comunemente considerati che non dovrebbero essere superati per l'immissione di rumore e/o l'esposizione al rumore sono i seguenti
b) per il lavoro d'ufficio di routine, da 45 dB a 55 dB;
c) per le sale riunioni o i compiti che implicano concentrazione, da 35 dB a 45 dB.
Nota 1 I valori di cui sopra sono valori obiettivo raccomandati. I regolamenti nazionali dovrebbero essere consultati per i valori limite di immissione e/o di esposizione al rumore.
Nota 2 Il rumore impulsivo e tonale può essere più pericoloso e fastidioso del rumore continuo a banda larga.
Pertanto, il controllo di tali tipi di rumore dovrebbe avere la massima priorità.
Un modo conveniente per fissare gli obiettivi di controllo del rumore per gli ambienti di lavoro è quello di collegare i livelli di rumore al tipo di compito e alle proprietà acustiche del locale di lavoro.
I livelli di rumore di fondo raccomandati in diversi locali di lavoro sono indicati nel prospetto 2. I valori raccomandati per i tempi di riverberazione, le aree di assorbimento equivalente e i decadimenti spaziali della pressione sonora sono indicati nel prospetto 3.
Tabella 2 - Livelli massimi raccomandati di rumore di fondo
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Allegato - Scheda raccolta dati
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Segue in allegato (Documento di lavoro e scheda raccolta dati in allegato)
Fonti
EN ISO 11690-1:2020
UNI EN ISO 11690-1:2021
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 04.06.2023 | - Agg. contenuto lingua IT (UNI EN ISO 11690-1:2021) - Inseriti link normativi - www.tussl.it |
Certifico Srl |
0.0 | 08.03.2021 | --- | Certifico Srl |
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Emissione acustica macchine all'aperto (OND)
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
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EN ISO 11690-1 2020 Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine Rev. 1.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2023 |
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Scheda raccolta dati rumore in ambiente di lavoro Rev.00 2021.docx Certifico Srl - Rev. 00 2021 |
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EN ISO 11690-1 2020 Analisi rumore in ambiente di lavoro con macchine Rev.00 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2021 |
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