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Europe, Rome

CEI 106 45 2021

CEI 106-45:2021 | Valutazione del rischio CEM luoghi di lavoro

ID 12976 | 02.03.2021 / Documento di lavoro in allegato

Il presente elaborato illustra alcuni dei contenuti di interesse della GUIDA CEM CEI 106-45:2021, in particolare gli aspetti riguardanti i lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM (Allegato A) e le misure tecniche ed organizzative di mitigazione nel settore della radiodiffusione (Broadcast) di cui all’Allegato E.

Inoltre, sono inserite otto schede relative alla valutazione rischio CEM, riguardanti:

- Elettrodotti alla frequenza di rete (50 Hz)
-
Cavidotti
-
Stazioni di trasformazione rete trasporto
-
Sorgenti industriali
-
Saldatura a resistenza
-
Apparati di diffusione radiotelevisiva analogici/digitali
-
Stazione radiobase per telefonia mobile (SRB)
-
Wi-Fi.

La Guida CEM ha lo scopo di fornire un supporto operativo per l’identificazione, la valutazione dell’esposizione e dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) nel campo di frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, in conformità alla Direttiva 2013/35/EU recepita dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., integrando i contenuti della Norma CEI EN 50499:2020 - Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici e la disciplina sulla protezione dalle esposizioni ai CEM ai sensi della legislazione nazionale vigente.

Nel contempo, la Guida CEM intende fornire chiarimenti interpretativi agli operatori per la valutazione dell’esposizione e del rischio CEM nei luoghi di lavoro, rivolgendosi anche a coloro che non hanno specifiche conoscenze e competenze tecniche in materia.

Negli Allegati alla Guida sono, inoltre, forniti approfondimenti su alcuni temi specifici, integrando i diversi riferimenti legislativi, tecnico-normativi e della letteratura scientifica italiana e internazionale secondo un approccio multidisciplinare. La Guida è corredata anche di alcune schede sinottiche di supporto alla valutazione del rischio relative a specifiche tipologie di sorgenti.

L’art. 209 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. individua le norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) come riferimento per la valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione ai CEM.

Allo scopo, il CEI ha redatto la Guida CEM al fine di fornire un supporto operativo per la corretta applicazione delle normative nazionali ed internazionali nella valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione dei lavoratori ai CEM.

La Guida CEM si applica a tutti gli ambienti di lavoro come definiti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

D.Lgs. 81/2008

...
Art. 209 Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell'INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.
 
2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell'esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica.
 
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
 
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza piu' rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.
 
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
c) effetti biofisici diretti;
d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;
e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma 1, lettera c);
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211;
i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;
m) sorgenti multiple di esposizione;
n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

6. Il datore di lavoro precisa, nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28, le misure adottate, previste dall'articolo 210.

7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210 e 210-bis del presente decreto, il datore di lavoro privato puo' consentire l'accesso al documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui vi sia interesse e in conformita' alle disposizioni vigenti e lo puo' negare qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprieta' intellettuale e in conformita' alle disposizioni vigenti. Per i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i dati personali dei lavoratori, l'accesso avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM

Lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM il TUS, nelle disposizioni generali relative all’esposizione agli agenti fisici (Titolo VIII, Capo I), identifica come lavoratori particolarmente sensibili al rischio le donne in stato di gravidanza e i minori e, con specifico riferimento all’esposizione ai CEM (titolo VIII, capo IV), i portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, e i portatori di dispositivi medici portati sul corpo.

Sulla base degli effetti biofisici riportati dagli studi scientifici e clinici, il documento “Decreto Legislativo 81/2008 (Titolo VIII, Capo IV) e s.m.i. - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici - Indicazioni operative” redatto dal Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, in collaborazione con INAIL e Istituto Superiore di Sanità (comunemente note come FAQ), identifica in A.6 ulteriori categorie di soggetti da considerare particolarmente sensibili al rischio da esposizione ai CEM, tra cui i portatori di corpi o elementi inclusi contenenti parti ferromagnetiche o parti metalliche conduttive (ad es. schegge, piercing, tatuaggi con pigmenti metallici). Inoltre, nella Guida non vincolante della Commissione Europea – Volume 1 e nelle Linee guida AIRM si evidenzia che i datori di lavoro devono essere consapevoli che potrebbero esserci gruppi di lavoratori non specificati come particolarmente a rischio, come i lavoratori che assumono farmaci particolari per patologie mediche riconosciute, i quali potrebbero necessitare di una valutazione specifica del rischio in relazione alle specifiche condizioni fisiopatologiche.

La valutazione del rischio deve tener conto dei lavoratori particolarmente sensibili, in modo che il datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione del medico competente (MC), adatti le misure finalizzate alla riduzione ed eliminazione dei rischi alle esigenze specifiche di questi lavoratori, per i quali si potrebbe determinare una maggiore suscettibilità agli effetti dell’esposizione ai CEM.

Al fine di garantire la tutela dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, è necessario che gli stessi, sensibilizzati attraverso le misure di prevenzione come informazione e formazione obbligatorie per tutti i lavoratori, siano edotti dei possibili rischi derivanti dall’esposizione ai CEM e siano, quindi, in grado di informare circa la loro condizione il MC, che verificherà le condizioni di idoneità alla mansione ed effettuerà la sorveglianza sanitaria del lavoratore. Nel caso delle lavoratrici, esse sono tenute a comunicare lo stato di gravidanza, non appena ne vengano a conoscenza, al DL oltre che al MC.

In generale, l'adesione ai limiti di base e ai livelli di riferimento per l’esposizione della popolazione fissati dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999 dovrebbe fornire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti accertati sulla salute che possono derivare dall'esposizione ai CEM. Tuttavia, ciò non evita necessariamente i problemi di interferenza o gli effetti sul funzionamento di dispositivi medici attivi quali, ad esempio, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo. Infatti, la Raccomandazione precisa che “i problemi di interferenza con gli stimolatori cardiaci possono verificarsi per valori inferiori ai livelli di riferimento raccomandati ed esigono quindi precauzioni adeguate, che esulano comunque dall'ambito di applicazione della presente Raccomandazione e sono contemplate nel contesto della normativa sulla compatibilità elettromagnetica e sui dispositivi medici”.

Tabella A.1 - Categorie di lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM

TabellaA1

[...]

Lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati attivi

I lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati attivi (DMIA) – ad esempio stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci, impianti cocleari, impianti nel tronco encefalico, protesi dell’orecchio interno, neurostimolatori, codificatori della retina, pompe impiantate per l’infusione di farmaci − rientrano tra i soggetti particolarmente sensibili al rischio di esposizione ai CEM, per i quali i problemi d’interferenza o gli effetti sul funzionamento dei DMIA possono verificarsi per esposizioni ai CEM a valori inferiori ai livelli di riferimento (LR) della Raccomandazione 1999/519/CE per la popolazione.

Si precisa, come di seguito illustrato, che gli effetti sul funzionamento dei DMIA potrebbero verificarsi anche per esposizioni inferiori ai limiti della Raccomandazione nei seguenti casi:

- per esposizioni a campi magnetici statici;
- per esposizioni ad alta frequenza, i cui LR sono definiti come valori efficaci mediati nel tempo.

Per valutare l’idoneità alla mansione del lavoratore portatore di DMIA, il MC, anche sulla base delle informazioni fornite dal medico o dalla struttura curante del paziente ovvero dal produttore del dispositivo, eseguirà una visita approfondita che potrà fornire indicazioni sulle sue caratteristiche ed in particolare sui livelli di immunità e le tipologie di possibili malfunzionamenti.

Tutti i DMIA immessi sul mercato dopo il 1 gennaio 1995 devono rispettare i requisiti essenziali della Direttiva 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi. A partire dal 2007 tale Direttiva, unitamente alla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, è stata integrata all’interno di una unica Direttiva, la Direttiva 2007/47/CE. A decorrere dal 26 maggio 2021 verrà applicato il nuovo Regolamento 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo sui dispositivi medici, entrato in vigore il 25 maggio 2017, che abroga la Direttiva 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, la Direttiva 2007/47/CE stabilisce che i dispositivi medici siano progettati e fabbricati in modo da eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, in particolare i rischi connessi con i campi magnetici, le influenze elettriche esterne, le scariche elettrostatiche. Nella pratica questo si traduce nell’applicazione, da parte dei fabbricanti dei dispositivi, di specifiche Norme tecniche armonizzate (CEI EN 45502-1 e la serie CEI EN 45502-2-X di norme particolari), i cui requisiti di immunità elettromagnetica sono derivati dai livelli di riferimento della Raccomandazione 1999/519/CE per la protezione della popolazione.

Le norme suddette non valutano però l’immunità dei dispositivi a segnali associati a sorgenti particolari presenti nei luoghi di lavoro, per i quali rimandano ad analisi ulteriori da effettuarsi direttamente con il costruttore del dispositivo, con il datore di lavoro e con il medico curante (ad esempio per la possibilità di impostazioni non standard per il DMIA).

La Norma tecnica CEI EN 50527-1 descrive la procedura generale di valutazione del rischio derivante dall'esposizione sul luogo di lavoro ai CEM nell’intervallo di frequenza da 0 Hz a 300 GHz, per i lavoratori portatori di DMIA. La norma indica come effettuare una valutazione generale del rischio e come determinare se sia necessario procedere con un’ulteriore valutazione dettagliata. La Norma fornisce, inoltre, una tabella contenente una lista di apparati/condizioni espositive conformi a priori/giustificabili ai LR per la popolazione dellaRaccomandazione 1999/519/CE. Al fine di garantire l’immunità dei DMIA, il confronto con i LR della Raccomandazione 1999/519/CE deve essere su base istantanea, cioè senza includere alcuna media temporale.

[...]

Tabella A.2 - Apparecchiature/condizioni di esposizione conformi a priori ai livelli di riferimento per la popolazione della Raccomandazione 1999/519/C E e relative eccezioni per i portatori di DMIA (tratta dalla norma CEI EN 50527-1:2017)

Tabella A2

...

Misure tecniche ed organizzative di mitigazione nel settore della radiodiffusione (Broadcast)

Al fine di mitigare ulteriormente il rischio, il DL può implementare misure di prevenzione e protezione aggiuntive che permettano, tra l’altro, ai medesimi lavoratori di acquisire consapevolezza rispetto alle loro condizioni di esposizione come, ad esempio:

- scegliere di fare riferimento ai VA anziché ai VLE: ciò introduce un ulteriore grado di cautela e semplifica il processo di zonizzazione; fornire planimetrie dell’insediamento ed eventualmente della torre/traliccio, evidenziando con colori diversi le aree corrispondenti alle diverse zone, corredate di apposita legenda; tali planimetrie possono essere collocate nell’impianto stesso in modo che siano facilmente consultabili dal lavoratore;
- fornire eventualmente informazioni specifiche sugli interventi da attuare al fine di ricondurre le aree classificate come zona 2 (valori superiori ai limiti previsti per i lavoratori) in zona 1 (valori superiori ai limiti previsti per la popolazione ma inferiori ai limiti previsti per i lavoratori) ad esempio riducendo la potenza di emissione;
- dotare i lavoratori di un dosimetro che segnali potenziali superamenti della soglia, come provvedimento cautelativo, qualora non si conoscano i livelli di esposizione presenti perché il sito non è stato ancora sottoposto a zonizzazione (secondo quanto previsto dalla Norma CEI EN 50496:2020), o perché ha subito modifiche non ancora verificate, oppure qualora permangano dubbi su possibili superamenti dei valori previsti per i lavoratori.

Per quanto riguarda, in particolare, l’accesso alla torre è necessario tenere presente che il personale autorizzato ad accedere al traliccio deve avere una abilitazione, formazione specifica e sorveglianza sanitaria specifica anche per i lavori in quota, oltre che per l’esposizione ai CEM. Come già evidenziato, è buona norma impedire fisicamente l’accesso al traliccio a personale che non possieda i requisiti, ad es. mediante chiusura con lucchetto della botola, per impedire l’accesso e la salita sul traliccio, ed apposizione di opportuna segnaletica.

In generale, si considera che davanti ad un’antenna in funzione (cioè nella direzione del lobo principale del diagramma di radiazione) i VLE per i lavoratori risultino superati e, pertanto, nel caso in cui sia necessario operare in tale situazione o transitare davanti al fascio, ad es. con un cestello, è di norma necessario prevedere lo spegnimento dei trasmettitori corrispondenti.

Considerando invece l’accesso nel back delle antenne, all’interno del traliccio, finché non sia stata condotta una valutazione più approfondita dell’esposizione o siano state adottate eventuali misure di contenimento dell’esposizione, è buona norma apporre l’indicazione di possibile zona 2 (accesso vietato).

Qualora la zonizzazione abbia evidenziato il superamento dei VLE previsti per i lavoratori (zona 2), la Norma CEI EN 50496:2019, al par. 8.2.4 prevede che, in assenza di specifiche deroghe, deve essere vietato l’accesso a meno di modifiche al trasmettitore o alle condizioni di accesso.

È buona norma fornire una “scheda di impianto” con i risultati della zonizzazione effettuata ed una legenda che permetta l’identificazione delle zone in cui il lavoratore può accedere senza particolari precauzioni. L’utilizzo di un dosimetro personale è, comunque, un valido ausilio, in particolare se permette di rilevare e memorizzare i dati di esposizione anche per eventuali analisi a posteriori. In tali casi può essere predisposto un “piano di riduzioni”, che può essere messo a punto durante il processo di zonizzazione stesso, che consenta di riportare i valori delle emissioni entro quelli previsti per la zona 1, fornendolo ai lavoratori nella medesima scheda di impianto.

...

Schede

S.1 Elettrodotti alla frequenza di rete (50 Hz)
S.2 Cavidotti
S.3 Stazioni di trasformazione rete trasporto
S.4 Sorgenti industriali
S.5 Saldatura a resistenza
S.6 Apparati di diffusione radiotelevisiva analogici/digitali
S.7 Stazione radiobase per telefonia mobile (SRB)
S.8 Wi-Fi

_________

S.7 Stazione radiobase per telefonia mobile (SRB)

SRB

 [...]

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La misura di prevenzione principe è la ZONIZZAZIONE che consiste nell'individuare e delimitare le diverse zone in cui sono rispettate le restrizioni statuite dalla legge, come descritto nella Norma CEI EN 50499.

Con riferimento alle esposizioni non professionali, si applicano le disposizioni contenute nel DPCM AF, recante la "fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. L'applicazione dei valori di attenzione (per permanenze giornaliere e continuative non inferiori a 4 ore) e degli obiettivi di qualità (valori di immissione calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate) è ulteriormente disciplinata dal D.L. 179/2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

Per delimitare le diverse zone di rispetto, ad accesso libero ovvero controllato o limitato, vanno individuate quattro zone, in relazione alle esposizioni professionali o non professionali, tenendo conto dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, cosi come sintetizzato nella figura e nella tabella seguenti.

Si precisa che la zonizzazione non segue pedissequamente la CEI EN 50499 tenendo in conto il combinato disposto della normativa italiana per la protezione della popolazione ai campi magnetici ed elettromagnetici (LQ 36/2001 e DPCM AF) e quando previsto dalla CEI EN 50499.

S 7

[...] Segue in allegato

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