Documento CIIP sulla proposta di IV modifica alla Direttiva Cancerogeni
CIIP, 21.01.2021
Il GdL CIIP sul Rischio Chimico e Cancerogeno (coord. dr. Carlo Sala) ha fatto alcune osservazioni sulla proposta della Commissione Europea (COM(2020) 571 final) di una quarta modifica della Direttiva 2004/37/CE, per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Per contribuire al miglioramento di tale proposta, nel documento allegato si articolano alcune osservazioni, che vengono di seguito sintetizzate:
1. La proposta, positivamente, inserisce in Allegato III i valori limite per due nuove sostanze o classi di tali sostanze (Acrilonitrile e composti del Nichel) e riduce il valore limite per il Benzene.
2. Tuttavia, essa non tiene sufficientemente in considerazione gli sviluppi delle conoscenze e della regolamentazione Europea sviluppata, ad esempio, nell’ambito dei Regolamenti REACH e CLP.
3. In particolare, il numero di sostanze o gruppi di sostanze considerate (meno di 30) è molto basso e non contempla nemmeno alcune di quelle già inserite nella Candidate List secondo il Regolamento REACH.
4. I limiti proposti talvolta non rappresentano i valori più bassi applicabili, già esistenti in taluni Paesi Membri o indicati da Agenzie internazionali. Inoltre talvolta la loro completa adozione è prevista in un intervallo di tempo estremamente lungo, con la possibilità che questo determini ulteriori inaccettabili casi di patologia neoplastica nei lavoratori esposti.
5. Nonostante le esplicite affermazioni nelle Direttive 2019/130 e 2019/983, le sostanze reprotossiche e taluni farmaci pericolosi riconosciuti come potenziali cancerogeni o mutageni, non sono state prese in considerazione, come sarebbe stato invece auspicabile, introducendole, rispettivamente, in Allegato III o in Allegato I della Direttiva 2004/37/CE.
6. La proposta non prende in esame l’esigenza di riesaminare la metodologia per stabilire valori limite, in modo che essi siano finalmente conformi a quanto previsto dall’art.168 dei Trattati. Si rileva, infatti, l’opportunità di definire due tipi di valore limite, Health Based (NOAEL, LOAEL, DNEL) o Risk Based, in funzione della esistenza o meno di chiare prove di valori di soglia per una determinata sostanza. In assenza di questa, il valore limite potrebbe essere determinato in modo da ridurre per quanto possibile il rischio definendo un intervallo, indipendente dalla sostanza, di predefinite probabilità di effetto.
Nel febbraio del 2017 CIIP ha rivolto ai parlamentari un'altra lettera sullo stesso tema (citata come All.1 a pag.3 del documento).
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Fonte: CIIP
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