Nota INL prot. n. 97 del 21 gennaio 2021 | Istanze di certificazione dei contratti di appalto stipulati da consorzi
Oggetto: istanze di certificazione dei contratti di appalto stipulati da consorzi – richiesta parere.
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine al processo di certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione venga affidata ad alcune delle società consorziate. In particolare, si chiede se la certificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 276/2003 possano estendersi anche alle consorziate che, pur non avendo richiesto la certificazione, siano le effettive esecutrici del contratto di appalto.
Si rammenta che, in tali casi, la commissione di certificazione è chiamata a verificare se l’appaltatore possa eseguire il servizio assumendo il rischio della sua gestione ed organizzando i mezzi necessari, secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003. La natura e le caratteristiche dell’appalto dovranno essere valutate in concreto tanto più in quei casi in cui si tratti di c.d. appalti labour intensive, nei quali potrebbe mancare l’apporto di mezzi e dotazioni materiali da parte dell’appaltatore.
Sul punto, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5/2011 già ebbe modo di evidenziare che l’indagine dell’organo certificatore – sia quando la certificazione è richiesta in sede di stipula del contratto, sia successivamente in sede di attuazione del programma negoziale – sarà tanto più pregnante ed efficace se la disamina circa la sussistenza degli elementi e dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 sia effettuata non solo su base documentale ma anche attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni delle parti.
Tanto premesso, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota n. 504 del 20 gennaio 2021, si ritiene che l’indagine di “genuinità” del contratto di appalto da effettuare in sede di certificazione nel caso in cui la parte stipulante sia un consorzio, debba riguardare non solo il consorzio ma anche le imprese consorziate già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all’appalto e nei cui confronti la certificazione produrrà i suoi effetti. Ciò anche laddove l’istanza di certificazione provenga dal solo consorzio.
Ne consegue che la certificazione del contratto di appalto non potrà produrre effetti nei confronti di imprese che abbiano, in un momento successivo alla certificazione, aderito al consorzio e siano intervenute in corso d’opera nell’esecuzione del contratto di appalto, atteso che nei confronti delle società successivamente aggregatesi la commissione di certificazione non avrà potuto effettuare le valutazioni di idoneità utili a fondare il giudizio di genuinità del contratto.
Lo stesso dicasi nel caso in cui, in corso d’opera, intervengano altre imprese che, benché fossero già consorziate al momento della stipula dell’appalto e della sua certificazione, non siano state individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso e rispetto alle quali, quindi, la Commissione non abbia effettuato le necessarie verifiche.
È infine opportuno rammentare che le questioni affrontate nella presente nota presuppongono che il regolamento del consorzio preveda, quale effetto della sua costituzione e dell’adesione da parte delle consorziate, il vincolo del consorzio a contrattare in nome delle consorziate in ragione del quale è possibile prescindere da un successivo atto di assegnazione o subappalto ai fini dell’esecuzione dei contratti stipulati dal consorzio.
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Fonte: INL
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