
Attività di pubblico spettacolo: Quadro normativo PI Attività 65 / Update Rev. 5.0 Gennaio 2026
ID 12614 | Rev. 5.0 del 18 Gennaio 2026 Documenti allegati
Quadro normativo di Prevenzione Incendi per le Attività di pubblico spettacolo, sia assoggettabili o meno nell'Attività 65 del D.P.R. 151/2011.
Si precisa che un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo (Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011.
Rev. 5.0 del 18.01.2026
1.
Stabilizzata definitivamente, dopo le proroghe susseguite, dal 1° gennaio 2025, la semplificazione della SCIA antincendio per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti.
Lo prevede l'Art. 7 c.2 del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 201 Misure urgenti in materia di cultura (GU n.302 del 27.12.2024), convertito Legge 21 febbraio 2025 n. 16 (GU n.46 del 25.02.2025), che rende strutturale la semplificazione della SCIA antincendio per la realizzazione di spettacoli dal vivo (come indicati).
Requisiti della SCIA semplificata
La Legge 2 dicembre 2025 n. 182 Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (GU n.281 del 03.12.2025), all’Art. 34 stabilisce i requisiti della SCIA semplificata con l’introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’Art. 7 del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 201 (cultura) e rimanda ad apposito Decreto Min Interno le regole tecniche per la rispondenza del luogo (da attestare tecnico).
2.
Circolare Ministero dell'Interno n. 674 del 15 Gennaio 2026
Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo - Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.
Rev. 4.0 del 18.04.2024
Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.
La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.
In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:
- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
Rev. 2.0 del 05.12.2022
In data 02.12.2022 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022) con entrata in vigore il 01.01.2023, il Decreto aggiunge il Cap. V.15 al DM 3 agosto 2015.
1. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo
2. Note alla determinazione/individuazione delle attività di pubblico spettacolo
2.1 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
2.2 Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635
2.3 Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16
2.4 D.M. 19 Agosto 1996
2.5 Circolari/Note/Chiarimenti/Altro
3. Procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo
4. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza)
5. Semplificazioni spettacoli dal vivo / Proroghe regime semplificato SCIA
________
1. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo
Il documento allegato si i occupa di individuare quali siano le attività sottoposte ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS). Per locali di ”pubblico spettacolo” si intendono quelli trattati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dal suo regolamento applicativo, il Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e ss.mm.ii.).
È da precisare che l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (Fig. 1), per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011, al quale si rinvia per la consultazione, che riporta invece i “locali di spettacolo e di trattenimento in genere …” soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Nel seguito si cercherà di schematizzare gli aspetti principali del pubblico spettacolo in base ai fattori principali.

Fig. 1 - Attivita' pubblico spettacolo non necessariamente Attivita' soggetta PI
Attività 65 DPR 151/2011
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Obbligo Codice PI Attività 65
In data 02.12.2022 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022) con entrata in vigore il 01.01.2023, il Decreto aggiunge il Cap. V.15 al DM 3 agosto 2015.
Non è previsto l'obbligo di applicabilità Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 (Cap. V.15.), ma possono essere utilizzate sia norme dedotte che il Codice stesso:

Fig. 2 - Non è previsto l'obbligo di applicazione Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015
2. Note alla determinazione/individuazione delle attività di pubblico spettacolo
2.1 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (GU 18 n. 146 del giugno 1931)
2.2 Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635
Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (GU n. 149 del 26 giugno 1940 Suppl.)
2.3 Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16
Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16
Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere
La circolare è da ritenersi abrogata con l'emanazione del D.M.19 agosto 1996 - vedasi a seguire.
...
2.4 D.M. 19 Agosto 1996
D.M. 19 Agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO)
..
2.5 Circolari/Note/Chiarimenti/Altro
- PROT. n° P1201/4109 sott. 37/B1 (Chiarimento)
- PROT. n. 557/PAS/U/003790/13500.A(8)
- Nota prot. n. 17013 del 07/12/2018
- Nota prot. n. P398/4109 sott. 37/B1 del 03/07/2007
- Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951
- Circolare n. 52 Prot. n° 30431/4101 del 20 novembre 1982
- Nota Prot. 10.15506/13500 (19) del 19 maggio 1984
- PROT. n° P104/4139 sott. 4 del 03 marzo 2003 (Chiarimento)
- PROT. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26 maggio 2004 (Chiarimento)
- PROT. n° 0016096 078/032101 01 4109 037 del 15 novembre 2010 (Chiarimento)
- PROT. n. 557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31 luglio 2012
- PROT. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013
- Circolare N. 68 Ispett. Tecn./Prev. Prot. N. 23867/4151 del 02 luglio 1962
- PROT. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21 febbraio 2013
- PROT. n° P1340/4109 sott. 53 del 26 gennaio 2007 (Chiarimento)
- PROT. n° 0000717 del 18 gennaio 2018 (Chiarimento)
- PROT. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002 (Chiarimento)
- PROT. n° P2006/4118 sott. 20/E del 31 ottobre 1997 (Chiarimento)
- PROT. n° 0009518 931/032101.01.4101.72B2.001 del 08 luglio 2011 (Chiarimento)
- Circolare n. 22 MI.SA (92) 12 Prot. n° 22110/4109 del 14 dicembre 1992
- PROT. n° 6245 del 10 maggio 2013 (Chiarimento)
- Circolare/Telex Prot. n. 559/C. 12093.13500.C(32) del 01 giugno 1999
- Lettera Circolare Prot. n° 559 del 13 novembre 1990
- Lettera Circolare Prot. n° 559/C del 12 gennaio 1995
- PROT. n. 557/PAS/U/011380/13500.A(8) del 13 agosto 2019
- PROT. n° 0005915 del 19 maggio 2015 (Chiarimento)
- Nota MI prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011
- Nota MI prot n. P2178 4149 del 27 novembre 1997
- Circolare Min. Interno n. 1689 del 01.04.2011
- Circolare DCPREV prot. n. 15985 del 30 ottobre 2023
- Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024
- Circolare Ministero dell'Interno n. 674 del 15 Gennaio 2026
[box.info]Circolare Ministero dell'Interno n. 674 del 15 Gennaio 2026
Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo - Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.
1. Finalità
La presente circolare fornisce indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Gli indirizzi sono fondati sulle fonti normative vigenti e chiarimenti ufficiali già forniti da questa Direzione Centrale al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio nazionale.
2. Assoggettabilità di bar e ristoranti al D.P.R. 151/2011
Si richiama il chiarimento ufficiale reso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011 – “D.P.R. 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento”, con cui è stato precisato che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto. La medesima nota chiarisce che:
- qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni;
- restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.
________
Locali adibiti contemporaneamente a trattenimenti, spettacoli e ristorazione.
Vedasi Nota MI prot n. P2178 4149 del 27 novembre 1997 / ndr
________
3. Distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo
Ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici.
Per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:
- il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
- il DM 22 novembre 2022 recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
- il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I - attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.
Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.
4. Attività accessorie nei bar e ristoranti (musica dal vivo e karaoke)
Il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:
- non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
- la capienza della sala non superi 100 persone.
In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.
Qualora, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).
5. Profili essenziali di sicurezza per bar e ristoranti
I bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021, che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
Come indicato all’articolo 3 del citato D.M. 3 settembre 2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati:
- nel Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio; oppure
- nell’allegato I allo stesso D.M. 3 settembre 2021 (c.d. Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ove ne ricorrano i presupposti.
La suddetta valutazione riguarda pertanto il rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio, e non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni.
6. Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione dell’emergenza antincendio – Chiarimenti applicativi
In relazione ai profili di sicurezza sopra richiamati, si ritiene opportuno fornire un chiarimento in merito al rapporto tra la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e gli adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio, al fine di evitare interpretazioni non coerenti con il quadro normativo vigente.
Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all’ambiente lavorativo.
Ciò nondimeno, la valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:
a) i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
b) le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
c) le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi.
Diversamente, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo.
In particolare, il D.M. 2 settembre 2021, all’articolo 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Tale impostazione è stata esplicitamente chiarita dalla Circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021, nella quale si evidenzia come una delle principali novità introdotte dal decreto consista nel fatto che la necessità del piano di emergenza non è più valutata esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, bensì anche in relazione al numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.
La medesima circolare richiama inoltre il principio di inclusività, sottolineando la necessità di fare riferimento agli “occupanti” e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione dell’emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana.
Coerentemente, il D.M. 3 settembre 2021 (cd. Minicodice), all’Allegato I, definisce l’affollamento facendo riferimento agli “occupanti”, intesi come tutte le persone presenti nell’attività a qualsiasi titolo, includendo pertanto clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza.
Ne deriva che:
1) nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico;
2) nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell’emergenza, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e del D.M. 3 settembre 2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali, ai fini della sicurezza complessiva.
Restano quindi distinti i due piani normativi: il DVR tutela i lavoratori, mentre la gestione della sicurezza antincendio è strutturata per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, secondo un approccio inclusivo, come chiarito dagli atti ufficiali di questa Amministrazione.
Si richiama, infine, l’attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell’attività.
Tali figure, infatti, non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio.
7. Disposizioni finali
La presente circolare ha carattere di indirizzo operativo ed è finalizzata a garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette al D.P.R. 151/2011 e dei relativi profili di rischio, nonché dei locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici soggetti al TULPS.
Restano ferme le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e degli enti territoriali per i profili di rispettiva competenza, nonché l’obbligo, in capo ai gestori delle attività, di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e di adeguare le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza all’evoluzione delle modalità di esercizio.
Le Direzioni regionali e i Comandi sono invitati a dare ampia diffusione alla presente circolare e ad assicurare la coerente applicazione degli indirizzi in essa contenuti.
...[/box.info]
3. Procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza)
PROT. n° 0005918 del 19 maggio 2015 (Chiarimento)
4. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza
A seguire allegato VVF
5. Semplificazioni spettacoli dal vivo / Proroghe regime semplificato SCIA
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Vedi Registro antincendio locali di pubblico spettacolo

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