Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548
ID 25181 | 22.12.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 202...

della Commissione del 27 novembre 2020 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai display elettronici
GU L 402/73 del 1° dicembre 2020
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Articolo 1
Il gruppo di prodotti «display elettronici» comprende i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali.
[...]
Articolo 3
Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «display elettronici», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato della presente decisione.
Articolo 4
I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti «display elettronici» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «display elettronici» a fini amministrativi è «022».
Articolo 6
La decisione 2009/300/CE è abrogata.
Articolo 7
1. In deroga all’articolo 6, le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» ai sensi della decisione 2009/300/CE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2009/300/CE.
2. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2009/300/CE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali si fondano.
3. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2009/300/CE può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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