Decreto 30 luglio 2020
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Decreto 30 luglio 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso.
(GU n.295 del 27.11.2020)
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Articolo unico
Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la voce 8. e) è sostituita dalla seguente:
«8 e). Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85% o più di piombo in peso) | [2] | X» |
b) la voce 8. f) b) è sostituita dalla seguente:
«8 f) b). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell’area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X» |
c) la voce 8. g) è sostituita dalla seguente:
«8. g) i). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» | Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
8. g) |
[2] Valida per veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X» |
d) è aggiunta la seguente voce 8. k) :
«8 k). Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. La presente esenzione non riguarda le saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [4]» |
e) la voce 14 è sostituita dalla seguente:
«14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento: i) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; ii) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; iii) progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico. |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X» |
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Collegati:
Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 | Testo consolidato (VFU)