Decisione della Commissione del 4 marzo 2013
ID 4554 | 30.08.2017
Decisione della Commissione del 4 marzo 2013 che istituisce le linee guida per l’utente che illustrano le misur...
Study to Support Preparation of the Commission’s Guidance for Extended Producer Responsibility Schemes
Eunomia, 27th April 2020
In allegato le versioni finali dei risultati dello studio Eunomia a sostegno della preparazione degli orientamenti della Commissione sull'attuazione dei requisiti minimi generali per i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 bis della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE rivista, e precisamente:
La presente relazione è stata commissionata per informare la Commissione nel processo di elaborazione di linee guida sullo stesso argomento previste per il 2020.
I regimi di responsabilità estesa del produttore sono un mezzo per garantire il principio "chi inquina paga".
Il principio ”viene applicato alla gestione dei rifiuti. Direttiva 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti stabilisce all'articolo 14 che: secondo il principio chi inquina paga, i costi di gestione dei rifiuti, anche per l'infrastruttura necessaria e il suo funzionamento, sono a carico di produttore originale di rifiuti o dagli attuali o precedenti detentori di rifiuti.
Afferma inoltre che: gli Stati membri possono decidere di sostenere i costi di gestione dei rifiuti parzialmente o totalmente dal produttore del prodotto da cui provengono i rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere questi costi.
Mentre gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire se stabilire la responsabilità del produttore schemi per molti materiali, sono necessari per stabilire la responsabilità del produttore accordi in alcune zone.
- La direttiva 2018/852 modifica l'articolo 7 della direttiva 94/62/CE per chiarirlo devono essere stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE modificata.
- L'articolo 7 della direttiva 2012/19/UE richiede agli Stati membri di “garantire il attuazione della "responsabilità del produttore" "per quanto riguarda il riciclaggio obiettivi per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- L'articolo 16 della direttiva 2006/66/CE impone agli Stati membri di “garantire che i produttori, o terzi che agiscono per loro conto, finanziano gli eventuali costi netti ”derivanti dalla raccolta e trattamento di pile e accumulatori.
- L'articolo 5 della direttiva 2000/53/CE impone agli Stati membri di “garantire che i produttori sostengono tutti, o una parte significativa, dei costi ”della raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso.
La direttiva 2018/851 riconosce, al considerando 21, che: i regimi di responsabilità estesa del produttore costituiscono una parte essenziale di efficiente gestione dei rifiuti. Tuttavia, la loro efficacia e performance differiscono notevolmente tra gli Stati membri. È quindi necessario impostare il minimo requisiti operativi per tali regimi di responsabilità estesa del produttore.
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Fonte: EU
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