Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.101
/ Documenti scaricati: 31.559.886
/ Documenti scaricati: 31.559.886
La Guida, si propone quale ausilio operativo alla gestione AEE/RAEE da parte dei diversi soggetti interessati: produttori, distributori, trasportatori e amministrazioni comunali.
La nuova edizione rispetto alla precedente è stata completamente rielaborata sviluppando gli oneri e adempimenti di tutti i soggetti a partire dal produttore AEE, e introducendo tutte le numerose modifiche intervenute con la pubblicazione del D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49 che, in attuazione della direttiva 2012/19/UE, ha riscritto la disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Sono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a del D.Lgs 49/2014 le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato II del D.Lgs 49/2014, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.
"Dipendente" significa che l'apparecchiatura necessita di corrente elettrica o campi elettromagneti (e non gas o benzina) per svolgere le sue funzioni primarie.
Se l’energia viene utilizzata per funzioni secondarie o per funzioni di monitoraggio e controllo, allora l'apparecchiatura non può essere considerata "elettrica o elettronica"; di seguito alcuni esempi di apparecchiature che non sono considerate AEE:
- - Scaldabagno a gas
- - Cucine o forni a gas con luce di controllo o timer elettrici
- - Giocattoli a batteria (se svolgono la loro funzione anche senza batterie)
- - Veicoli, taglia erba, utensili con motore a scoppio.
- - Utensili pneumatici con motori a scoppio.
L’apparecchiatura o strumento deve avere una funzione diretta in un suo involucro, deve essere un prodotto finito.
Sono esclusi i componenti di impianti e sistemi.
UNIONCAMERE
Piemonte
11.2014
Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49
La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall’Union...
Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2010, che modifica la decisione 2006/944/CE recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e ...
Rapporto ISTISAN 19/13 - 22.07.2019
I cambiamenti climatici minacciano la nostra salute sia che si viva in un villaggio rurale che su una piccola isola, in zone c...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024