Bozza DM Requisiti tecnici e certificazioni prodotti e imballaggi ecosostenibili
DM di cui all'articolo 1 comma 76 della legge 30 dicembre 2018 n. 145
Schema di DM notificato (numero di notifica: 2020/665/I) alla Commissione in data 21/10/2020, termine status quo il 22/10/2020.
Il decreto in oggetto è finalizzato, attraverso la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta, ad incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.
Il decreto individua, sulla base della delega contenuta nell’articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del predetto credito d’imposta. Il decreto si suddivide in 8 articoli. L’articolo 1 definisce la finalità e l’oggetto del decreto de quo ovvero definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell’incentivo di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui fissati dal comma 74, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione.
L’articolo 2 dispone al comma 1 le tipologie di acquisti per l’accesso al contributo.
Possono accedere al credito d’imposta le imprese che acquistano:
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc.) e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili, e gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
L’articolo 3 dispone i requisiti tecnici dei prodotti e degli imballaggi e le certificazioni mediante le quali è dimostrato il possesso di tali requisiti tecnici. In particolare, si ritiene opportuno chiarire che la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto si riferisce alle certificazioni di prodotto quali, ad esempio, “Plastica Seconda Vita” o “Remade in Italy” o “riciclato PEFC” (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) o equivalenti,specificatamente riguardanti le modalità di calcolo e verifica del contenuto di riciclato nei prodotti e non al marchio di qualità ecologico Ecolabel (UE) né al possesso di equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.
Fonte: CE
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