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Oggetto: Artt. 133, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Quesito.
Si fa riferimento alla richiesta di codesta DPL con la quale si chiede se il progetto dei ponteggi previsto dall 'art. 133, c. 2 del D.Lgs. 81/2008, il quale recita" .......... progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, ............ ", possa essere firmato da ingegneri in possesso della c.d. "laurea breve".
Già con il DPR 164/56 all'art. 32, c. 2, relativamente al progetto dei ponteggi, si leggeva testualmente "........progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, ...........", pertanto, ne consegue che il legislatore intendeva riferirsi a professionisti con specifiche competenze tecniche previste nell'ordinamento professionale.
Con l'introduzione del D.Lgs. 81/08 il legislatore continua a fare riferimento alle medesime professionalità, lasciando invariato il corrispondente articolo, escludendo quindi altre tipologie di "lauree brevi", queste ultime peraltro citate in articoli specifici del medesimo decreto.
Stante quanto sopra esposto il questo Ministero, su conforme parere della "Commissione Opere Provvisionali" e di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ritiene il progetto di che trattasi non può essere firmato da ingeneri in possesso della c.d. "laurea breve".
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2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
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ID 8750 | Update 01.12.2021
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