Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028

/ Totale documenti scaricati: 26.745.706

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.745.706 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.745.706 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.745.706 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.745.706 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.745.706 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.745.706 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.745.706 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.745.706 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento  CE  n  782 2003

Regolamento (CE) n. 782/2003

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

(GU n. L 115 del 09/05/2003)

In vigore dal 10 maggio 2003, nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione AFS, è emanato il Regolamento (CE) n. 782/2003 che vieta l’applicazione dei composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi, nonché le disposizioni per il controllo della effettiva applicazione. Stabilisce che:
- tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 T;
- tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 24 m di stazza inferiore a 400 T
siano provviste della dichiarazione di conformità al Regolamento 782/2003 o alla Convenzione AFS.

La Direttiva 2002/62/CE ha vietato a decorrere dal 1 gennaio 2003, l’immissione sul mercato e l’uso di composti organostannici nei prodotti antivegetativi destinati a qualsiasi tipo di nave, indipendentemente dalla lunghezza.

Articolo 1 Obiettivo

Il presente regolamento mira a ridurre o ad eliminare gli effetti nocivi per l'ambiente marino e la salute umana provocati dai composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi battenti la bandiera o operanti sotto l'autorità di uno Stato membro, e delle navi, indipendentemente dalla bandiera, in entrata o in uscita dai porti degli Stati membri.

Vegetazione navi

Fig. 1 - Vegetazione tipica

Testo allegato consolidato con le modifiche apportate da:

Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 (GU L 156 10 14.6.2008)
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (GU L 87 109 31.3.2009)

Regolamento (CE) n. 536/2008

A seguito della mancata entrata in vigore della Convenzione AFS alla data del 1° gennaio 2007 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (CE) n. 536/2008 che:

- stabilisce misure tali da consentire alle navi battenti battenti bandiera bandiera di uno Stato terzo, in ingresso in un porto o in terminale offshore di un altro Stato membro di dimostrare la conformità al regolamento (CE) n. 782/2003
- stabilisce procedure di controllo da parte dello Stato di approdo all’interno della Comunità.

Con il Regolamento (CE) n. 219/2009 la Commissione: 

- può istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione;
- può modificare i riferimenti alla Convenzione AFS, al certificato e alla dichiarazione di conformità per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all’IMO. 

Sintesi Regolamento (CE) n. 782/2003

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

Il divieto di utilizzare determinati composti chimici su navi e reti da pesca può contribuire a proteggere l’ambiente marino e la salute umana.

Obiettivi del Regolamento

Questo regolamento incorpora le norme della convenzione sui sistemi antivegetativi o AFS dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nella legislazione dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è di vietare i composti organostannici su tutte le navi che entrano nei porti dell’UE al fine di ridurre o eliminare gli effetti nocivi di tali prodotti.

Punti chiave

I composti organostannici sono sostanze chimiche presenti nelle vernici antivegetative utilizzate sulle carene e sulle reti delle navi. Questi rivestimenti superficiali agiscono come biocidi progettati per evitare l’attacco di alghe, molluschi e altri organismi che rallentano la velocità delle imbarcazioni.

Effetti

Sono altamente tossici per la vita marina (larve, cozze, ostriche e pesci) e, per questa ragione, sono stati vietati in molti paesi dell’UE.

Il regolamento si applica:

- alle navi battenti la bandiera di un paese dell’UE;
- alle navi non battenti la bandiera di un paese dell’UE ma che operano sotto l’autorità di un paese dell’UE;
- alle navi che approdano a un porto di un paese dell’UE, ma che non rientrano nelle tipologie appena descritte.

Il regolamento non si applica alle navi da guerra o ausiliarie né ad altre navi possedute o gestite da uno Stato, che faccia o meno parte dell’UE, impiegate per servizi governativi.

Esso impone le seguenti restrizioni:

- dal 1oluglio 2003 i composti organostannici impiegati come biocidi nei sistemi antivegetativi non possono più essere applicati sulle navi battenti la bandiera di un paese dell’UE;
- dal 1ogennaio 2008 le navi che approdano al porto di un paese dell’UE devono risultare prive di composti organostannici usati come biocidi nei rivestimenti oppure devono presentare un secondo strato per evitare che i composti organostannici fuoriescano dallo strato antivegetativo non conforme sottostante.

Ispezione e certificazione

Il regolamento introduce un sistema di ispezione e certificazione per le navi battenti la bandiera di un paese dell’UE. Esso:

- impone alle navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t di essere sottoposte a ispezione e certificazione, a prescindere dal viaggio;
- impone alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 t, di viaggiare munite di una dichiarazione di conformità alla convenzione AFS;
- non richiede alcuna ispezione o certificazione per le navi di lunghezza inferiore a 24 metri, ossia principalmente imbarcazioni da diporto e navi da pesca.

Il Regolamento (CE) n. 219/2009 della Commissione, che modifica il regolamento originale, descrive il modo in cui le navi non battenti la bandiera di un paese dell’UE debbano rispettare le restrizioni. Esso:

- impone alle navi battenti la bandiera di uno Stato facente parte della convenzione AFS di dimostrare la propria conformità attraverso un certificato internazionale del sistema antivegetativo;
- impone alle navi battenti la bandiera di uno Stato non facente parte della convenzione AFS di disporre di una dichiarazione di conformità rilasciata dallo Stato di bandiera in conformità con la convenzione AFS e il comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’IMO.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (CE) n. 782 2003 Consolidato 04.2009.pdf)Regolamento (CE) n. 782/2003 Consolidato 04.2009
 
IT221 kB412

Tags: Trasporto marittimo

Ultimi inseriti

Nov 04, 2024 13

Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024

in News
Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024 - Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025 ID 22864 | 04.11.2024 / In allegato Circolare congiunta n. 9032/2024ALL. 1 Modulo richiesta personaleALL. 2 Autocertificazione verifica… Leggi tutto
11  Rapporto attivit  sorveglianza del mercato delle macchine
Nov 04, 2024 48

11° Rapporto attività sorveglianza del mercato delle macchine

11° Rapporto attività sorveglianza del mercato macchine ID 22863 | 04.11.2024 Presentazione dell’11° rapporto Inail sull’accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato delle macchine Milano, 28 e 29 novembre. L’evento è articolato in due giornate seminariali con il rilascio di crediti Ecm per… Leggi tutto
Nov 04, 2024 42

DPCM del 29 ottobre 2024

in News
DPCM del 29 ottobre 2024 / Proroga termine invio dati al PNCS ID 22862 | 04.11.2024 Con DPCM del 29 ottobre 2024 è stata disposta la proroga dei termini per l’invio della comunicazione al PNCS relativa al SuperSismabonus dal 31 ottobre 2024 al 30 novembre 2024. La nuova scadenza riguarda l’invio… Leggi tutto
Nov 04, 2024 49

DPCM 17 settembre 2024

in News
DPCM 17 settembre 2024 / Informazioni da trasmettere ad ENEA e PNCS per usufruire superbonus 110% ID 22861 | 04.11.2024 Pubblicato il DPCM 17 settembre 2024, recante la definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle… Leggi tutto
Decreto direttoriale n  11 del 30 ottobre 2024
Nov 03, 2024 67

DD n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative

Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative ID 22860 | 03.11.2024 Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 che approva le regole operative del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese… Leggi tutto
Nov 03, 2024 43

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator ID 22859 | 03.11.2024 / In allegato The study of occupational stress is hindered by the lack of compact and comprehensive standardized measurement tools. The Pressure Management Indicator (PMI) is a 120-item self-report… Leggi tutto
Nov 03, 2024 76

Valutazione stress lavoro correlato lavoratori di un centro commerciale

Valutazione dello stress lavoro correlato nei lavoratori di un centro commerciale / Occupational Stress Indicator (OSI) ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato Obiettivo del presente contributo è quello di valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Nov 03, 2024 43

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator ID 22859 | 03.11.2024 / In allegato The study of occupational stress is hindered by the lack of compact and comprehensive standardized measurement tools. The Pressure Management Indicator (PMI) is a 120-item self-report… Leggi tutto
Nov 03, 2024 76

Valutazione stress lavoro correlato lavoratori di un centro commerciale

Valutazione dello stress lavoro correlato nei lavoratori di un centro commerciale / Occupational Stress Indicator (OSI) ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato Obiettivo del presente contributo è quello di valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud… Leggi tutto
Certificato di Agibilita abitabilita
Nov 01, 2024 88

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto