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Decreto Interministeriale 30 novembre 2012

ID 1148 | | Visite: 14050 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/1148

Decreto 30 novembre 2012 Procedure Standardizzate

Decreto Interministeriale 30 novembre 2012: Procedure Standardizzate

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro della salute
Il Ministro dell’interno

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di seguito D.Lgs. n. 81/2008;
VISTO l’articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008, con il quale viene attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di seguito “Commissione”, il compito di elaborare “le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore”;
VISTO il documento approvato dalla Commissione nella seduta del 16 maggio 2012 con il quale vengono individuate le procedure standardizzate per la valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008
RITENUTO necessario individuare il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
CONSIDERATO altresì che tale modello può essere utilizzato dai datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori per effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 29 comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, con i limiti di cui al comma 7: 
VISTO il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 101;
RITENUTO necessario differire l’entrata in vigore del presente decreto di un termine di giorni sessanta in ragione della circostanza che le procedure di cui al presente decreto devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese, le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione, ex articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 ottobre 2012;

DECRETANO:

Articolo 1

1. Ferma restando l’integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
3. I datori di lavoro, nell’effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente npubblicata sul sito www.lavoro.gov.it. sezione “sicurezza nel lavoro”.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2

1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57. 
2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.

Roma, 30 novembre 2012

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELL'INTERNO

GU n. 285 del 6 dicembre 2012

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