Cassazione Civile Sent. Sez. 6 n. 17656 | 25 Agosto 2020
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Cassazione Civile Sez. 6 del 25 agosto 2020 n. 17656
Inalazione di polveri di cuoio, coloranti e solventi e adenocarcinoma.
Ai fini della prescrizione rileva il momento in cui l'esistenza della malattia sia riconosciuta o riconoscibile dall'interessato
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17656 Anno 2020
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: RIVERSO ROBERTO
Data pubblicazione: 25/08/2020
la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'appello, proposto da C.G., avverso la sentenza che aveva respinto per intervenuta prescrizione triennale la sua domanda, presentata nel 2014, intesa ad ottenere la condanna dell'INAIL al pagamento delle prestazioni economiche di legge, previo riconoscimento della natura professionale della patologia ("adenocarcinoma") che aveva determinato il decesso del proprio coniuge il 23 ottobre 2010. A fondamento della sentenza la Corte sosteneva che sussistesse la conoscibilità della malattia professionale in questione in quanto, ancorchè l'attività lavorativa fosse stata svolta molti anni prima, al momento in cui venne formulata la diagnosi della malattia, fossero oramai maturate le conoscenze medico scientifiche sufficienti a ricollegare senz'altro la patologia tumorale in argomento, interessante le cavità nasali e le prime vie respiratorie, alla sistematica inalazione delle polveri di cuoio e delle sostanze coloranti e solventi (aldeide ed i suoi derivati) utilizzate presso il laboratorio di sfornatura cuoio e lavorazione delle suole, dove il coniuge dell'appellante aveva lavorato in giovante età per più di dieci anni come addetto alla fresatura. In particolare la tabella ministeriale emanata con DM 9 Aprile 2008 contempla i tumori del naso-faringe tra le malattie tabellate in quanto causate da aldeidi e derivati.
La Corte d'appello aggiungeva inoltre che fosse stata ritualmente acquisita agli atti di causa la relazione del 4 febbraio 2015, a firma dell'Ispettore Inail, in seno alla quale erano riportate le dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine alla circostanza che i medici dello ospedale Macchi, ossia della clinica universitaria che formulò nell'anno 2010 la diagnosi della malattia determinante il decesso del coniuge, le avessero riferito con certezza che la causa di tale decesso era da riconnettersi all'inalazione di polveri di cuoio e legno. Pertanto poteva essere disattesa, ad avviso della Corte territoriale, la CTU espletata nel grado di appello la quale era pervenuta a contrarie conclusioni.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.G. con tre motivi ai quali ha resistito l'INAIL con controricorso.
E' stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
1.- col primo motivo si deduce l'erronea e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, violazione degli artt. 2935 c.c. e 112 del DPR 1124/65, per avere la Corte d'appello affermato che ai fini della prescrizione rilevi la conoscibilità oggettiva della natura professionale della malattia sulla base della scienza medica e del DM 9 Aprile 2008, mentre secondo le norme indicate, per come applicate dalla giurisprudenza (ad es. Cass. sentenza n. 2842 del 2018), ai fini del dies a quo in questione conta il momento in cui l'esistenza della malattia professionale sia riconosciuta o riconoscibile come tale dall'interessato, senza che il giudice possa identificare la conoscenza dell'origine professionale con la diagnosi della malattia.
E nel caso di specie, come accertato dalla stessa CTU medico legale effettuata in grado di appello, la famiglia non sapeva e non poteva sapere che il sig. G. cinquanta anni prima fosse addetto alle suole ed a contatto con gli agenti tumorali indicati; e nulla sapeva comunque della natura professionale della malattia fino a quando l'ASL (Asur Marche) nel marzo del 2013 non comunicò alla famiglia che, a seguito di indagine, avevano ricondotto la patologia tra la malattie ascrivibili al Registro Nazionale dei Tumori Naso Sinusali. La Corte nulla aveva detto sul punto evidenziato nella medesima CTU, pur espletata in appello, in cui si osservava come nemmeno i sanitari che avevano avuto in cura il G. avessero effettuato la denuncia di malattia professionale prevista dalla legge; e come anche nella cartella clinica non risulti mai l'anamnesi lavorativa specifica e tanto meno la diagnosi di malattia professionale.
2.- Col secondo motivo si deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione per non aver tenuto conto della CTU sopraindicata ed in particolare del fatto accertato che i sanitari che avevano avuto in cura il sig. G. non avevano effettuato all'autorità (p.m.) la prescritta denuncia di morte per malattia professionale. Questo confermava che l'eziologia professionale della malattia non fosse stata identificata neppure dai medici e che se i medici lo avessero detto alla famiglia lo avrebbero dovuto scrivere in cartella.
3.- Col terzo motivo viene dedotta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver concesso la prova per testi in merito al contenuto del verbale Inail del febbraio 2015 in cui si afferma che la ricorrente avrebbe dichiarato la circostanza che i medici dell'ospedale Macchi , ossia della clinica universitaria che formulò nell'anno 2010 la diagnosi della malattia determinante il decesso del coniuge, le avessero riferito con certezza che la causa di tale decesso era da riferire all'inalazione di polveri di cuoio e legno.
4.- Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso risulti fondato, alla stregua delle seguenti assorbenti considerazioni.
5.- In materia è necessario ricordare anzitutto che per l'art. 135, 2 comma del T.U, nell'ipotesi in cui "la malattia non abbia determinato astensione dal lavoro o la malattia si sia manifestata dopo che l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nella lavorazione, la manifestazione della malattia si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico " (contenente la diagnosi della malattia professionale) .
6.- Tale previsione, unitamente a quella correlata dell'art. 112 TU, sono state interessate però da alcune pronunce della Corte Cost. - che nell'ottica di una maggiore tutela dell'assicurato e degli eredi - hanno affermato l'incostituzionalità delle norme perché ponendo una presunzione legale assoluta (iuris et de iure) di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico potevano provocare (contro la loro stessa ratio protettiva) un pregiudizio per il soggetto da tutelare. Come appunto, in particolare, nell'ipotesi in cui la soglia di indennizzabilità fosse stata raggiunta dopo il triennio dalla domanda (sentenza Corte Cost. n. 116/1969); oppure quando la diagnosi e la conseguente denuncia della malattia professionale, manifestatesi nei termini, fosse avvenuta oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro secondo la tabella allegata al TU (sentenza Corte Cost. n. 206/1988).
7.- Ma il meccanismo normativo, regolatore del dies a quo della prescrizione, previsto nel combinato disposto degli artt. 112 e 135, 2 comma TU era ed è rimasto fondato sulla conoscenza da parte del soggetto tutelato (ed addirittura sulla certificazione e sulla domanda di prestazione). Esso è stato soltanto ampliato dalle sentenze della Corte Cost. per finalità di maggior tutela: Corte Cost. 20606/1988: "si tratta soltanto di escludere che una denunzia tardiva possa privare automaticamente dell'indennizzo il lavoratore la cui malattia si sia verificata nei termini tabellari":· Corte Cost. 116/1969 : " non può non riconoscersi la fondatezza della questione di legittimità nella parte in cui è prevista la prescrittibilità dell'azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente nonostante che entro il relativo termine l'inabilità permanente non abbia raggiunto il grado minimo indennizzabile".
8. In proposito questa Corte di Cassazione ha ricordato (Cass. n. 5090/2001 cit.) che, dopo le indicate pronunce della Corte Costituzionale, il fondamentale presupposto per la decorrenza della prescrizione (ovvero la conoscenza della natura professionale della malattia in una soglia indennizzabile), sia stato ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità (dalla presunzione assoluta) alle presunzioni semplici recuperando valore alla domanda amministrativa ed alla relativa certificazione, anche se non più in chiave di presunzione assoluta, ma appunto sul terreno degli artt. 2727 e 2729 c.c.
9. Il punto di partenza della prescrizione è così rimasto, pur sempre, la manifestazione della malattia; ma tale momento non sarebbe più determinato sulla base di una presunzione legale assoluta, ma andrebbe individuato sulla base della conoscenza soggettiva dell'interessato da provarsi anche aliunde, attraverso fatti esterni costituenti presunzioni semplici, purchè gravi, precisi e concordanti ( e sempre che si riferiscano al soggetto interessato). E tali non sono per la giurisprudenza quelle presunzioni che si basano non già su un fatto noto, ma su un fatto la cui esistenza viene ricavata, attraverso ulteriori presunzioni, da un giudizio di sola probabilità o addirittura di mera possibilità (praesumptio de praesumpto) .
10.- Pertanto, a seguito delle indicate sentenze della Corte Cost., la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi certi, esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa (Cass. ord. n. 2842 del 06/02/2018).
11. Venendo al caso in esame, occorre rilevare che la Corte d'appello ha affermato che la ricorrente, già al momento della diagnosi clinica della malattia, che aveva condotto al decesso del coniuge, potesse conoscerne la natura professionale (ancorchè non diagnosticata come tale dai medici, secondo quanto ha accertato la CTU) sulla base della scienza medica e delle tabelle ministeriali allegate al TU che ricollegano il nesso di causa della malattia alla sistematica inalazione delle polveri di cuoio e delle sostanze coloranti e solventi (aldeide ed i suoi derivati) utilizzate presso il laboratorio di sfornatura cuoio e lavorazione delle suole, dove il coniuge aveva lavorato 50 anni prima. Inoltre, e nella stessa direzione della conoscenza della natura professionale della malattia, la Corte territoriale ha dato rilievo, alla circostanza che i medici avessero riferito alla ricorrente che il tumore derivasse dall'esposizione a polveri di legno e cuoio.
12. Senonchè, per poter conoscere l'eziologia professionale di una malattia - tanto in base ad un criterio soggettivo quanto in base ad un criterio oggettivo - non è certo sufficiente sapere o poter sapere che una patologia sia stata cagionata da certe sostanze. Né è sufficiente sapere che essa sia prevista come tale dalla scienza medica o dalle tabelle del TU, se non si abbia altresì la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo, ed inoltre dell'esposizione ad esso del lavoratore interessato con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia.
13.- Si consideri inoltre, a tale proposito, che l'art. 36 del d.lgs. 81/2008 prevede l'obbligo del datore di lavoro di fornire a ciascun lavoratore un'informazione adeguata dei rischi per la salute. Come già previsto, del resto, fin dall'art. 4 DPR n. 303/55, in materia di igiene sui luoghi di lavoro, il quale pone appunto a carico del datore di lavoro il fondamentale obbligo di "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti".
14.- Nel caso di specie, invece, la sentenza impugnata, mentre asserisce che il coniuge del lavoratore deceduto potesse conoscere la natura professionale della malattia sulla scorta della scienza medica o della tabella allegata al TU, non afferma mai (e non individua nemmeno alcun fatto da cui evincere) che la stessa signora - prima di essere stata informata dall'ASL nel 2013 della natura professionale della malattia - avesse saputo effettivamente, o anche soltanto che potesse sapere (sulla base di dati di fatto certi), che il marito fosse stato esposto alle sostanze nocive indicate nel corso dell'attività lavorativa svolta 50 anni prima, e con modalità tali da risultare causali rispetto alla malattia in discorso.
15.- Per le medesime ragioni, anche la circostanza di cui si parla nel verbale dell'INAIL (l'aver cioè saputo dai medici che le polveri del legno e del cuoio fossero un fattore nocivo) non può essere ritenuta assorbente ai fini della decisione nella causa. In quanto nulla dice della conoscenza (o della conoscibilità) dell'ulteriore segmento fattuale - indispensabile per formulare in concreto il necessario giudizio di eziologia professionale della patologia - relativo all'esposizione del lavoratore interessato allo stesso fattore nocivo nell'ambito della concreta attività svolta (e con caratteristiche atte a cagionare la patologia). Conoscenza senza la quale non appare possibile formulare (tanto meno ad un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro) nessun tipo di collegamento eziologico tra fattore nocivo e specifica attività lavorativa morbigena; né pertanto la diagnosi di malattia professionale necessaria ai sensi degli artt. 112 e 135, 2 comma del TU.
16.- Per le ragioni indicate quindi la sentenza si espone alle censure formulate nel primo motivo di ricorso, che va quindi accolto, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rimessa per la prosecuzione del giudizio alla Corte d'appello dell'Aquila la quale nella decisione della causa si atterrà ai principi di diritto sopra formulati (punti 12-16).
17.- Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la stessa Corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
18.- Avuto riguardo all'esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali di cui all'art 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello dell'Aquila, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma all'adunanza camerale del 26/02/2020
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