Contatori/contabilizzatori di calore: Obbligo capacità di lettura da remoto
ID 10949 | 07.06.2020
Entro il 25 ottobre 2020, termine di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2002 di modifica Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, attuata con il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è previsto il termine (salvo recepimento IT della Direttiva, per l'obbligo di installazione di contatori e i contabilizzatori di calore leggibili da remoto nei nuovi impianti, per quelli già installati sprovvisti di tale funzione l'Obbligo è entro il 1° gennaio 2027, salvo Note (2) (3) a seguire. ______
La Direttiva (UE) 2018/2002 che ha modificato la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (attuata con il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102), in riferimento agli obblighi di misurazione e contabilizzazione dei consumi per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico prevede l'Obbligo di capacità di lettura da remoto.
In particolare al punto 6 dell’Art. 1 della Direttiva (UE) 2018/2002sono modificati gli Artt. 9-bis, 9-ter, 9-quater dellaDirettiva 2012/27/UEe prevede che i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25/10/2020 siano leggibili da remoto e che quelli già installati vengano dotati di tale capacità o vengano sostituiti entro il 01/01/2027.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2020. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e ai punti 3 e 4 dell'allegato entro il 25 ottobre 2020. ...
(1) Attenzione, termini previsti dalla Direttiva, atteso e farà fede il Recepimento IT (2) Salvo fattibilità tecnica ed efficienza Art. 9 ter (3) Salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi
Articolo 9 bis Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico
1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.
2. Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.
Articolo 9 ter Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico
1. Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico.
Se per misurare il consumo di energia termica in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la contabilizzazione del consumo di energia termica. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e inefficienza in termini di costi.
2. Nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, dotati di una fonte centrale di riscaldamento per l'acqua calda per uso domestico o alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l'acqua calda per uso domestico sono forniti contatori individuali in deroga al primo comma del paragrafo 1.
3. Se i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale. Se del caso, tali norme comprendono orientamenti sulle modalità di ripartizione dei costi per l'energia utilizzata come segue:
a) l'acqua calda per uso domestico;
b) il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori;
c) per il riscaldamento o il raffreddamento degli appartamenti.
Articolo 9 quater Obbligo di lettura da remoto
1. Ai fini degli articoli 9 bis e 9 ter, i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 sono leggibili da remoto. Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 1.
2. Entro il 1° gennaio 2027si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i contabilizzatori di calore sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.»; ...
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