Regolamento delegato (UE) 2020/474
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Regolamento delegato (UE) 2020/474
Regolamento delegato (UE) 2020/474 della Commissione del 20 gennaio 2020 relativo alla banca dati europea degli scafi
GU L 100/12 del 01.04.2020
Entrata in vigore: 21.04.2020
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le norme sulla raccolta e il trattamento dei dati conservati nella banca dati europea degli scafi (EHDB) di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/1629 e sull’accesso agli stessi, come pure le tipologie di accesso consentite e le istruzioni relative all’uso e al funzionamento della banca dati.
Articolo 2 Raccolta dei dati
Gli Stati membri inseriscono nell’EHDB i dati per l’identificazione di un’unità navale di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
Articolo 3 Pieno accesso ai dati nell’EHDB e loro trattamento
1. Le autorità competenti degli Stati membri, le parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e i paesi terzi incaricati di compiti connessi all’applicazione delle direttive (UE) 2016/1629 e 2005/44/CE accedono ai dati e ne eseguono il trattamento al fine di supportare l’attuazione di misure amministrative volte a mantenere la sicurezza e la facilità di navigazione e di garantire l’applicazione della direttiva (UE) 2016/1629.
2. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di cui al paragrafo 1 notifica alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità competenti di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantita la coerenza tra i dati conservati nei registri di cui all’articolo 17 della direttiva (UE) 2016/1629 e i dati forniti nell’EHDB.
4. Il pieno accesso all’EHDB è concesso in conformità dell’allegato 3 del presente regolamento.
Articolo 4 Accesso in sola lettura all’EHDB
1. Per consentire l’attuazione di misure amministrative volte a garantire la navigazione interna e la gestione dell’infrastruttura, mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione e raccogliere i dati statistici, l’accesso in sola lettura all’EHDB può essere concesso ad autorità diverse da quelle di cui all’articolo 3, appartenenti agli Stati membri, alle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e ai paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno o paese terzo notifica alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi degli organismi di cui al paragrafo 1 indicando i loro profili utilizzatore in conformità dell’allegato 2 del presente regolamento.
3. L’accesso in sola lettura all’EHDB è concesso in conformità dell’allegato 4 del presente regolamento.
Articolo 5 Punto di contatto unico per l’EHDB
1. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno o paese terzo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, designa un punto di contatto unico per la Commissione e gli altri Stati membri al fine di agevolare lo scambio di informazioni sulla convalida dell’accesso in conformità degli articoli 3 e 4. Le notifiche in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, sono eseguite registrando le informazioni pertinenti nell’EHDB.
2. Il punto di contatto unico è scelto tra le autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento notifica alla Commissione le denominazioni e i recapiti del punto di contatto unico per l’EHDB.
Articolo 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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