Circolare MLPS n. 9 del 12 Gennaio 2001
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Circolare n. 9 del 12 Gennaio 2001
Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.96, n. 459 e dell’art. 46 della L. 24.4.98, n. 128.
Come noto, le disposizioni del D.P.R. n. 459/96 e quelle dell’art. 46, comma 1, della Legge n. 128/98 hanno comportato profonde innovazioni nel preesistente regime giuridico/amministrativo relativo alle macchine e alle attrezzature ad esse assimilate. Ne è risultato profondamente innovato, tra gli altri, l’intero sistema dei collaudi e, relativamente ad alcuni aspetti di contenuto, quello delle verifiche periodiche di determinate attrezzature di lavoro. Circa questi aspetti, sono pervenute alla scrivente, nel tempo, richieste di chiarimenti alle quali si è dato di volta in volta riscontro. Tuttavia, considerata la valenza generale della questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento da parte degli Uffici territoriali, sentita anche la Div. VII della D. G. AA. GG., competente per il Coordinamento dell’Ispezione del Lavoro, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee di comportamento.
Premessa
Sul piano generale, occorre osservare che le disposizioni indicate in oggetto sono riferite solo alle macchine ed attrezzature ad esse assimilate che, in applicazione della omonima direttiva, recano la marcatura CE e sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità, vale a dire le macchine che godono della prerogativa della libera circolazione sul mercato dei Paesi aderenti all’Unione europea e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).
L’applicazione del principio della libera circolazione dei prodotti conformi alle direttive comunitarie che li riguardano comporta, a partire dalla data di entrata in vigore della corrispondente direttiva, il divieto per gli Stati membri dell’Unione di introdurre o mantenere in vigore qualsiasi disposizione di carattere costruttivo o di controllo preventivo (all’immissione nel circuito commerciale o alla messa in servizio) che sia in contrasto con la medesima direttiva, in quanto il requisito della conformità alle corrispondenti esigenze è da ritenersi soddisfatto mediante l’apposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità.
Conseguentemente, l’art. 2 del DPR n. 459/96 citato ha stabilito che l’attestazione di conformità e l’apposizione della marcatura CE da parte del fabbricante rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti a ritenere soddisfatte le procedure formali ed i requisiti di sicurezza previsti per il prodotto "macchina" e consentire l’immissione sul mercato o in servizio dei singoli esemplari, mentre l’art. 46, della Legge n. 128/98 ha dato attuazione formale al suesposto principio. Più in dettaglio, il comma 1 del citato art. 46 ha stabilito la disapplicazione delle disposizioni di omologazione, vale a dire la cessazione dei regimi nazionali di controllo preventivo precedentemente applicati a determinate categorie di prodotti per effetto di disposizioni contenute in previgenti atti legislativi.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le disposizioni di carattere costruttivo contenute negli atti legislativi assumono lo status di norme (cioè di documenti di riferimento destinati ad essere applicati su base volontaria) e sancisce, così, la loro non cogenza quando si tratti di macchine fabbricate nel regime individuato dalla relativa direttiva.
Può essere utile rilevare che l’abrogazione in forma esplicita di tali atti non sarebbe stata possibile, neppure al momento della emanazione del D.P.R. n. 459/96, poiché:
- avrebbe prodotto una sorta di discontinuità giuridica determinando la cessazione della regolamentazione nazionale dei prodotti già messi in servizio alla data di entrata in vigore delle direttive,
- avrebbe rappresentato una vera e propria deregolamentazione - per vacatio legis - di quei prodotti già compresi nel campo di applicazione di norme nazionali abrogate ma non compresi in quello della direttiva "macchine"
- avrebbe, contestualmente, comportato l’abrogazione del complesso delle disposizioni comportamentali o di uso in esse contenute, determinando un’altra deregolamentazione.
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segue in allegato
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