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ID 22551 | 13.09.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463 della Commissione, del 12 settembre 2024, che stabilisce i metodi di analisi applicabili ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità degli operatori del settore alimentare al regolamento (CE) n. 2073/2005
C/2024/6345
GU L 2024/2463 del 13.9.2024
Entrata in vigore: 03.10.2024
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Articolo 1
1. Nell’analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alle norme e ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005, i laboratori ufficiali designati dalle autorità competenti a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 utilizzano i metodi di analisi di riferimento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare i laboratori ufficiali designati a utilizzare metodi di analisi alternativi, compresi metodi proprietari, a condizione che tali metodi di analisi alternativi siano validati in base ai metodi di analisi di riferimento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 in conformità del protocollo di cui alla norma EN ISO 16140-2 e siano validati per la categoria di alimenti specificata nel pertinente criterio microbiologico di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 o per un’ampia gamma di alimenti di cui alla norma EN ISO 16140-2. Le autorità competenti possono inoltre autorizzare i laboratori ufficiali designati a utilizzare metodi di analisi alternativi se tali metodi di analisi alternativi sono validati conformemente ad altri protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.
3. Quando i metodi alternativi di cui al paragrafo 2 sono metodi proprietari, essi sono certificati da un organismo di certificazione indipendente. La certificazione comprende una sintesi dei risultati della convalida del metodo proprietario o un riferimento a essi e una dichiarazione sulla gestione della qualità del processo di produzione del metodo. La certificazione dimostra che la garanzia del processo di produzione del fabbricante è stata valutata ed è sottoposta, almeno ogni cinque anni, a una rivalutazione mediante procedure di rinnovo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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