Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 23286 | 14.01.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite che lasciano un posto di controllo frontaliero verso un punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici
GU L 2025/65 del 14.1.2025
Entrata in vigore: 03.02.2025
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Articolo 1 Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2123
All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2123, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore ha notificato alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un DSCE distinto per tale partita nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (“IMSOC”) e collegando tale DSCE distinto al DSCE di cui alla lettera a);».
Articolo 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024