Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 44.309
/ Documenti scaricati: 31.911.871

Decreto 25 settembre 2024

Decreto 25 settembre 2024

Decreto 25 settembre 2024 / Requisiti di biosicurezza stabilimenti d'acquacoltura

ID 22694 | 09.10.2024

Decreto 25 settembre 2024 Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d'acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate.

(GU n.236 dell'08.10.2024)

...

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono definite le modalità operative specifiche per l’applicazione, da parte degli operatori che detengono animali d’acquacoltura e per i trasportatori di tali animali, delle misure di biosicurezza previste all’art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429 negli stabilimenti riconosciuti che detengono animali d’acquacoltura, nonché nei mezzi dedicati al loro trasporto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) ai seguenti stabilimenti di acquacoltura riconosciuti ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134:
1) stabilimenti oppure gruppi di stabilimenti in cui gli animali sono detenuti per essere movimentati vivi o come prodotti di origine animale;
2) stabilimenti con status confinato;
3) stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie di cui all’art. 179 del regolamento (UE) 2016/429;
4) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura aperta;
5) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura chiusa che, a causa delle loro modalità di movimento, comportano un rischio significativo di malattia;
6) navi o altre strutture mobili in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamento;
7) stabilimenti di quarantena o di specie vettrici in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati tali;
b) ai centri di depurazione diversi da quelli di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2020/691;
c) ai centri di spedizione diversi da quelli di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2020/691;
d) alle zone di stabulazione diverse da quelle di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/691.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano, fatte salve ulteriori misure di biosicurezza rafforzate eventualmente previste dalla normativa europea e nazionale, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo delle malattie che interessano il settore dell’acquacoltura.

[...]

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Decreto 25 settembre 2024) IT 204 kB 347

Articoli correlati HACCP

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024