Regolamento (UE) 2016/429
Articolo 11 Conoscenze in materia di sanità animale
1. Gli operatori e i professionisti degli animali dispongono di conoscenze adeguate in materia di:
a) malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo;
b) principi di biosicurezza;
c) interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana.
d) buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano;
e) resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e relative implicazioni;
2. Il contenuto e il livello delle conoscenze richieste in conformità al paragrafo 1 dipende da:
a) le specie e le categorie di animali detenuti o prodotti sotto la responsabilità degli operatori e dei professioniti degli animali e la natura del loro rapporto professionale con tali animali o prodotti;
b) il tipo di produzione;
c) le mansioni svolte.
3. Le conoscenze di cui al paragrafo 1 sono acquisite in uno dei seguenti modi:
a) esperienza o formazione professionale;
b)programmi esistenti nei settori agricolo o dell'acquacoltura in materia di sanità animale;
c) istruzione formale;
d) altra esperienza o formazione che comporti lo stesso livello di conoscenze di cui alle lettere a), b) o c).
4. Gli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia forniscono al futuro detentore di animali da compagnia informazioni di base sugli aspetti di cui al paragrafo 1 rilevanti per l'animale da compagnia in questione.
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