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Legge 26 febbraio 1963 n.441

ID 13174 | | Visite: 2769 | Legislazione HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/13174

Legge 26 febbraio 1963 n 441

Legge 26 febbraio 1963 n.441

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

(GU n.98 del 11.04.1963)

Abrogata da: Decreto Legislativo 1 dicembre 2009 n. 179.

Ispettori sanitari

La Legge n. 441/1983 istituisce il ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari

Art. 15. In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, e' istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari, in conformita' della tabella A allegata alla presente legge. Al personale di cui al precedente comma e' attribuito l'assegno mensile non pensionabile istituito con la legge 19 aprile 1962, n. 173.

Art. 16. E' istituita nel Ministero della sanita' la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il numero dei posti previsti dalla tabella I del quadro I allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, e' aumentato di una unita'. Al direttore generale preposto alla Direzione generale predetta, si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 15. Con decreto del Ministro per la sanita' verranno determinati i servizi e gli uffici della Direzione generale predetta. Vengono altresi' istituiti gli Ispettorati di zona per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, aventi giurisdizione su due o piu' Province e posti alla diretta dipendenza della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il numero e la sede di detti Ispettorati verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per la sanita'. Nella fase istitutiva essi potranno aver sede nell'ufficio del medico provinciale della citta' prescelta come centro di zona e, in tal caso, si avvarranno del relativo personale tecnico, amministrativo e d'ordine.

Art. 17. Gli ispettori sanitari di cui all'articolo 15 vengono assegnati alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, agli Ispettorati di zona e agli Uffici dei medici provinciali secondo le modalita' di impiego che saranno stabilite con decreto del Ministero per la sanita'.

Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli Ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli Uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica. Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio della sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella Provincia nonche' sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutta le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale la adozione dei provvedimenti di competenza. Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanita', i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresi' della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali. Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessita', l'ispettore sanitario puo' ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorita' sanitaria provinciale.

Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Il Ministro per la sanita', in caso di necessita', puo' conferire le funzioni di cui al presente articolo a funzionari del ruolo della carriera direttiva dei medici e dei veterinari di cui alle tabelle nn. 2 e 3 del quadro I, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750. Su richiesta dell'Autorita' sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.


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