Esposizione consumatore alluminio contatto alimentare | Agg. 30.01.2019
ID 10862 | | Visite: 5498 | Legislazione HACCP | Permalink: https://www.certifico.com/id/10862 |
Esposizione consumatore alluminio contatto alimentare | Agg. 30.01.2019
“Esposizione del consumatore all’alluminio derivante dal contatto alimentare: elementi di valutazione del rischio e indicazioni per un uso corretto dei materiali a contatto con gli alimenti” - Aggiornamento 2019
La Sezione 1 del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) ha rivalutato la problematica già esaminata nel parere n. 19 del 3 maggio 2017: “Esposizione del consumatore all’alluminio derivante dal contatto alimentare...”, a seguito di una nuova richiesta di valutazione della sicurezza d'uso dell'alluminio nei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) da parte della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN), alla luce della relazione finale dello studio svolto dal Laboratorio nazionale di riferimento (LNR) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), riguardante la cessione di alluminio da parte di materiali a contatto con alimenti e/o la conseguente esposizione alimentare per le diverse fasce di età, dello studio di Dieta Totale Nazionale dell'ISS e di una ricerca condotta dall'Università di Milano.
I risultati dei nuovi studi consentono di confermare le conclusioni del parere del 2017 riguardo la migrazione da utensili o imballaggi, condizionata dalle modalità d'uso, come fonte di esposizione alimentare all'alluminio e rafforzano l’attenzione dovuta al potenziale rischio per la salute, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili, rappresentate da bambini sotto i 3 anni, anziani sopra i 65 anni, donne in gravidanza, persone con funzionalità renale compromessa.
La Sezione 1 auspica, pertanto, l’elaborazione sia di un piano di monitoraggio relativo alla presenza e rilascio di alluminio dai materiali a contatto sia idonee modalità di informazione e comunicazione del rischio rivolte ai cittadini e alle imprese.
Inoltre, raccomanda:
i) la considerazione dei dati disponibili ai fini di un’eventuale definizione di un limite di migrazione a livello comunitario;
ii) la promozione da parte del Ministero della Salute di studi sulla valutazione del rischio per la salute umana, anche in vista di un possibile aggiornamento della TWI definito da EFSA (2008);
iii) l’uso di materiali alternativi o leghe che minimizzino la cessione.
...
In Italia con il decreto ministeriale 18 Aprile 2007, n. 76 (Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti) sono state previste specifiche disposizioni, in particolare i contenitori in alluminio devono riportare in etichetta una o più delle seguenti istruzioni:
1. non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati
2. destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate
3. destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore
4. destinato al contatto per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente solo per i seguenti alimenti:
- Prodotti di cacao e cioccolato
- Caffè
- Spezie ed erbe infusionali
- Zucchero
- Cereali e prodotti derivati
- Paste alimentari non fresche
- Prodotti della panetteria
- Legumi secchi e prodotti derivati
- Frutta secca
- Funghi secchi
- Ortaggi essiccati
- Prodotti della confetteria
- Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio.
Quanto sopra non si applica ai materiali e agli oggetti di alluminio ricoperto purché lo strato a diretto contatto con gli alimenti costituisca un effetto barriera.
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segue in allegato
Collegati
Decreto 18.04.2007 n. 76
Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973
Regolamento (CE) n. 1935/2004 (regolamento quadro)
MOCA - GMP | Consolidato
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Esposizione consumatore alluminio contatto alimentare Agg. 30.01.2019.pdf CNSA 30 gennaio 2019 |
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Tags: Chemicals Food Abbonati Chemicals HACCP