Slide background

Il manuale HACCP

ID 6335 | | Visite: 40936 | Documenti HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/6335

 Manuale HACCP

HACCP Il manuale di corretta prassi per la rintracciabilità e l’igiene degli alimenti

Con la nuova disciplina comunitaria in materia di sicurezza alimentare (I regolamenti del cosiddetto “pacchetto igiene”) in vigore dal 1°Gennaio 2006 sono state introdotte, a livello comunitario, nuove regole per la sicurezza dei prodotti alimentari ed è stato delineato un nuovo approccio metodologico basato sul rischio al sistema dei controlli ufficiali.

In questa nuova visione della sicurezza alimentare sia agli operatori del settore alimentare, intendendo con questi tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nella filiera della produzione alimentare (allevatori, trasportatori, responsabili di strutture di macellazione, trasformatori, venditori al dettaglio), che agli organi di controllo ufficiale vengono affidati compiti specifici ed assegnati precisi ambiti di responsabilità per il raggiungimento dell’ obiettivo unico rappresentato dalla tutela della salute pubblica.

Il presente documento, rivolto sia agli operatori del settore alimentare responsabili delle imprese di produzione e distribuzione alimenti, che al personale con incarichi di controllo ufficiale, ha lo scopo di facilitare la comprensione dei campi di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 e di chiarire i requisiti e le condizioni necessarie per la conformità dei prodotti e dei sistemi di produzione ai nuovi standards di sicurezza. 

Cenni sulla normativa comunitaria

Il “pacchetto igiene” è definito dai Regolamenti:

Regolamento (UE) 178/2002
Regolamento (CE) n. 852/2004
Regolamento (CE) n. 853/2004 
Regolamento Europeo 854/2004 
Regolamento (CE) n. 882/2004

e modifiche previste da successivi regolamenti. Questa normativa precisa e approfondisce le tematiche sulla sicurezza alimentare e le modalità di applicazione del sistema HACCP.

Il Regolamento (CE) 178/2002 sulla rintracciabilità fornisce la possibilità di ricostruire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.

Le norme sulla rintracciabilità servono quindi agli operatori ed alle autorità di controllo per gestire i problemi legati alla sicurezza alimentare e definiscono le procedure relative al ritiro dal mercato dei prodotti, alle informazioni che devono essere messe a disposizione delle autorità competenti e quelle che devono essere fornite al consumatore.

Attività di produzione e commercio di alimenti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene

I regolamenti del pacchetto igiene disciplinano tutte le attività che fanno riferimento ad imprese alimentari caratterizzate da una certa continuità e grado di organizzazione, cosi come espressamente definito nel Regolamento (UE) 178/2002 e nel 9° considerando del Regolamento Europeo 852/2004.

Regolamento (UE) 178/2002

Definizioni

Le attività che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene sono riferibili a: 

- produzione primaria (Regolamento (CE) n. 852/2004);

- produzione post-primaria che comprende:

- - attività di vendita diretta al consumatore finale (Regolamento (CE) n. 852/2004)
- - attività di produzione e commercio di alimenti ai quali si applicano i requisiti del Regolamento Europeo 853/2004, riferibile ad operazioni effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti e tale fornitura non costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta. (es. impianti riconosciti ai sensi delle precedente normativa).
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 disciplina la produzione primaria stabilendone i requisiti generali e specifici.

Le definizioni relative alla produzione primaria sono le seguenti:

- prodotti primari: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca.

- impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

- operatore del settore alimentare: la persona fIsica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

- Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Regolamento (UE) 178/2002, Art 5 punto 17).

Nel campo di applicazione del Regolamento Europeo 852/2004 sono compresi sia i prodotti di origine vegetale che animale.

- Prodotti vegetali: produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi frutta, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio, e manipolazione che tuttavia non alteri sostanzialmente la loro natura dal punto di raccolta all’azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni.

- Prodotti di origine animale: comprende l’allevamento degli animali, la produzione di latte, la produzione di uova, gli allevamenti ittici, la caccia, la pesca e la produzione e raccolta di molluschi bivalvi ed altri prodotti ittici.

Nella tabella che segue sono indicate tutte le attività che costituiscono produzione primaria. Alla maggior parte di esse si applicano solo i requisiti del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Attività riferibili alla produzione primaria

In casi particolari si applicano alcuni requisiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 853/2004 come descritto nella tabella seguente:

Le attività della produzione primaria alle quali si applicano alcuni requisiti del Regolamento (CE) n. 853/2004 . Tutti i produttori primari coinvolti in una o più delle attività sopraelencate devono notificare agli uffici competenti (Servizio veterinario, SIAN) la loro attività o il loro stabilimento al fine della registrazione.

La registrazione non necessita dell’obbligo di una ispezione preventiva da parte dell’ufficio competente della ASL 

- PRODUZIONE DI CARNE: produzione e allevamento di animali da reddito in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali;

- PRODUZIONE DI LATTE: produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell’allevamento di produzione, lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall’allevamento, dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi produzione primaria 

- PRODUZIONE DI LUMACHE: produzione e allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato

- PRODUZIONE DI UOVA: produzione e raccolta di uova nello stabilimento di produzione escluso il confezionamento 

- PESCA: pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse la navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione; 

- MEL: produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi

segue in allegato

Fonte: EAPRAL

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Il manuale HACCP EAPRAL.pdf)Il manuale HACCP
EAPRAL 2011
IT887 kB19762

Tags: Chemicals Food HACCP

Articoli correlati

Ultimi archiviati HACCP

Lug 12, 2024 45

Legge 16 agosto 1962 n. 1354

Legge 16 agosto 1962 n. 1354 Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra. (GU n.234 del 17-09-1962)_______ Art. 1 1. La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di… Leggi tutto
Lug 12, 2024 56

DPR 19 maggio 1958 n. 719

Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. (GU n.178 del 24-07-1958)_______ Art. 1. Sono considerate… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 1874
Lug 09, 2024 100

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874 ID 22209 | 09.07.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874 della Commissione, dell’8 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625… Leggi tutto
Giu 18, 2024 112

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.(GU n.178 del 24.07.1958)_______ Aggiornamenti all'atto 10/02/1996 LEGGE 6 febbraio 1996, n.… Leggi tutto
Giu 12, 2024 201

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 ID 22045 | 12.06.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci… Leggi tutto
Giu 12, 2024 219

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 ID 22044 | 12.06.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che… Leggi tutto
Giu 08, 2024 217

Decreto 19 dicembre 2023

Decreto 19 dicembre 2023 Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti. (GU n.131 del 06.06.2024)_________ Art. 2. Termine finale di efficacia del regime sperimentale 1. È fissato al 31 dicembre 2024 il termine finale di efficacia del regime… Leggi tutto
Giu 01, 2024 454

Decreto 29 settembre 1990

Decreto 29 settembre 1990 Aggiornamenti e modificazioni all'allegato del decreto ministeriale 24 giugno 1987, concernente programma sistematico di interventi mirati alla più efficace lotta contro la frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. (GU n. 240 del 13.10.1990)… Leggi tutto
Giu 01, 2024 436

Decreto 5 aprile 1989

Decreto 5 aprile 1989 Aggiornamenti e modificazioni al decreto ministeriale 24 giugno 1987 concernente programma sistematico di interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. (GU n.99 del 29.04.1989) Collegati[box-note]Decreto 24… Leggi tutto

Più letti HACCP

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 111298

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Apr 26, 2021 57976

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

Regolamento (CE) n. 2023/2006 Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices) ... Il presente regolamento… Leggi tutto
Regolamento  CE  852 2004
Set 23, 2022 51510

Regolamento (CE) 852/2004

Regolamento (CE) 852/2004 / Consolidato Marzo 2021 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari(GU L 139/1 del 30.4.2004)________ Testo consolidatiModifiche: M1 - Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17… Leggi tutto