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Linee guida per il controllo ufficiale Regolamenti CE/882/2004 e CE/854/2004

ID 21209 | | Visite: 2949 | Documenti HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/21209

Linee guida per il controllo ufficiale Regolamenti CE 882 2004 e CE 854 2004

Linee guida per il controllo ufficiale Regolamenti CE/882/2004 e CE/854/2004

ID 21209 | 21.01.2024 / In allegato

Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE/882/2004 e CE/854/2004

A cura di Ministero della Salute 2007

Dal 1° gennaio 2006, in materia di igiene della produzione e delle commercializzazione degli alimenti, sono entrati in applicazione i Regolamenti attuativi previsti dal Regolamento CE/178/2002 (principi e requisiti generali della legislazione alimentare), in particolare per quanto riguarda gli organi di controllo:

- il Regolamento CE/882/2004 relativo ai controlli ufficiali negli ambiti ricadenti nel Regolamento 178/2002;
- il Regolamento CE/854/2004 specificamente dedicato al controllo ufficiale degli alimenti di origine animale;

e, per quanto riguarda gli aspetti della produzione:

- il Regolamento CE/852/2004 sui requisiti generali di igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento CE/853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE/183/2005 in materia di requisiti per l’igiene dei mangimi e s.m.i.

Le precedenti direttive comunitarie verticali, che regolamentavano la produzione nei singoli settori, sono state abrogate con la Direttiva CE/41/2004.

I Regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e superano i principi contenuti nelle norme nazionali, qualora in contrasto con quelli indicati nei Regolamenti stessi.

I principi generali introdotti da questi Regolamenti (c.d. “pacchetto igiene”), sono i seguenti:

- la responsabilità principale della sicurezza dei prodotti alimentari è in capo all’operatore del settore alimentare (OSA);
- l’OSA deve garantire la sicurezza dei propri prodotti che vengono immessi sul mercato, anche predisponendo ed attuando procedure operative predefinite, verificandone l’efficacia mediante controlli e monitoraggi sulle stesse;
- l’OSA deve assicurare un sistema per la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari;
- l’OSA ha l’obbligo di provvedere al blocco, al ritiro o al richiamo dei prodotti usciti dallo stabilimento di produzione qualora si ipotizzino o si evidenzino pericoli per la salute dei consumatori, derivabili dal consumo di tali prodotti alimentari.

Ai sensi del Regolamento CE/882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e del Regolamento CE/854/2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, l’autorità competente deve garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi prefissati dai Regolamenti medesimi, tenendo conto:

a) dei rischi identificati associati con gli alimenti, con le aziende del settore, con l’uso degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possa influire sulla loro sicurezza;
b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di alimenti;
c) dell’affidabilità dei propri controlli già eseguiti;
d) di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità

Lo scopo del presente documento è quello di fornire alle Regioni, alle Province Autonome e, indirettamente, ai Servizi Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, competenti in tema di sicurezza alimentare, alcune prime indicazioni, utili ai fini della programmazione delle attività di controllo ufficiale.

Infatti, è necessario che i principi che orienteranno le modalità applicative della programmazione, siano il più possibile omogenei e condivisi.

COMPETENZE E RUOLI

In relazione a quanto stabilito dall’art. 4, punto 3 del Regolamento CE/882/2004: “Se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un’altra autorità o ad altre autorità che non siano l’autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate, anche, ove opportuno, in materia di protezione dell’ambiente e della salute”, in Italia, fermo restando altre Autorità che concorrono per alcuni aspetti sulla sicurezza alimentare secondo altre norme vigenti concorrenti, le AC sono:

- il Ministero della Salute;
- le Regioni e le Province Autonome;
- le Aziende Sanitarie Locali.

Ferme restando le disposizioni previste dalla norme vigenti, in linea generale alle Autorità Competenti spettano i seguenti compiti:
Il Ministero della Salute è l’autorità centrale dello Stato a cui spettano:

- compiti di indirizzi generali e coordinamento in materia di sicurezza alimentare;
- l’elaborazione e l’adozione dei piani pluriennali di controllo;
- la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato (Regioni e Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali).

Alle Regioni ed alle Province Autonome spettano:

- compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle ASL;
- l’elaborazione e l’adozione dei piani regionali di controllo, opportunamente condivisi tra i Servizi medici e veterinari;
- l’individuazione degli standard di funzionamento dei Servizi delle ASL (es. procedure per lo svolgimento dei controlli, organizzazione interna, piani di formazione, ecc.);
- la supervisione e il controllo sulle attività delle ASL;
- compiti autorizzativi e di controllo, qualora previsto dall’organizzazione regionale

Alle Aziende Sanitarie Locali spettano:

- la pianificazione, la programmazione e l’esecuzione a livello locale dei controlli ufficiali sugli OSA.

Inoltre, i controlli ufficiali possono essere espletati anche da organi di controllo che non facciano parte dell’autorità competente, ma a condizione che tali controlli siano specificamente delegati da parte della stessa autorità ed effettuati su specifici ambiti vigilati dall’autorità competente.

[...]

Fonte: Ministero della Salute

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