Slide background

Linee guida per il controllo ufficiale Regolamenti CE/882/2004 e CE/854/2004

ID 21209 | | Visite: 1557 | Documenti HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/21209

Linee guida per il controllo ufficiale Regolamenti CE 882 2004 e CE 854 2004

Linee guida per il controllo ufficiale Regolamenti CE/882/2004 e CE/854/2004

ID 21209 | 21.01.2024 / In allegato

Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE/882/2004 e CE/854/2004

A cura di Ministero della Salute 2007

Dal 1° gennaio 2006, in materia di igiene della produzione e delle commercializzazione degli alimenti, sono entrati in applicazione i Regolamenti attuativi previsti dal Regolamento CE/178/2002 (principi e requisiti generali della legislazione alimentare), in particolare per quanto riguarda gli organi di controllo:

- il Regolamento CE/882/2004 relativo ai controlli ufficiali negli ambiti ricadenti nel Regolamento 178/2002;
- il Regolamento CE/854/2004 specificamente dedicato al controllo ufficiale degli alimenti di origine animale;

e, per quanto riguarda gli aspetti della produzione:

- il Regolamento CE/852/2004 sui requisiti generali di igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento CE/853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE/183/2005 in materia di requisiti per l’igiene dei mangimi e s.m.i.

Le precedenti direttive comunitarie verticali, che regolamentavano la produzione nei singoli settori, sono state abrogate con la Direttiva CE/41/2004.

I Regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e superano i principi contenuti nelle norme nazionali, qualora in contrasto con quelli indicati nei Regolamenti stessi.

I principi generali introdotti da questi Regolamenti (c.d. “pacchetto igiene”), sono i seguenti:

- la responsabilità principale della sicurezza dei prodotti alimentari è in capo all’operatore del settore alimentare (OSA);
- l’OSA deve garantire la sicurezza dei propri prodotti che vengono immessi sul mercato, anche predisponendo ed attuando procedure operative predefinite, verificandone l’efficacia mediante controlli e monitoraggi sulle stesse;
- l’OSA deve assicurare un sistema per la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari;
- l’OSA ha l’obbligo di provvedere al blocco, al ritiro o al richiamo dei prodotti usciti dallo stabilimento di produzione qualora si ipotizzino o si evidenzino pericoli per la salute dei consumatori, derivabili dal consumo di tali prodotti alimentari.

Ai sensi del Regolamento CE/882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e del Regolamento CE/854/2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, l’autorità competente deve garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi prefissati dai Regolamenti medesimi, tenendo conto:

a) dei rischi identificati associati con gli alimenti, con le aziende del settore, con l’uso degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possa influire sulla loro sicurezza;
b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di alimenti;
c) dell’affidabilità dei propri controlli già eseguiti;
d) di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità

Lo scopo del presente documento è quello di fornire alle Regioni, alle Province Autonome e, indirettamente, ai Servizi Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, competenti in tema di sicurezza alimentare, alcune prime indicazioni, utili ai fini della programmazione delle attività di controllo ufficiale.

Infatti, è necessario che i principi che orienteranno le modalità applicative della programmazione, siano il più possibile omogenei e condivisi.

COMPETENZE E RUOLI

In relazione a quanto stabilito dall’art. 4, punto 3 del Regolamento CE/882/2004: “Se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un’altra autorità o ad altre autorità che non siano l’autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate, anche, ove opportuno, in materia di protezione dell’ambiente e della salute”, in Italia, fermo restando altre Autorità che concorrono per alcuni aspetti sulla sicurezza alimentare secondo altre norme vigenti concorrenti, le AC sono:

- il Ministero della Salute;
- le Regioni e le Province Autonome;
- le Aziende Sanitarie Locali.

Ferme restando le disposizioni previste dalla norme vigenti, in linea generale alle Autorità Competenti spettano i seguenti compiti:
Il Ministero della Salute è l’autorità centrale dello Stato a cui spettano:

- compiti di indirizzi generali e coordinamento in materia di sicurezza alimentare;
- l’elaborazione e l’adozione dei piani pluriennali di controllo;
- la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato (Regioni e Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali).

Alle Regioni ed alle Province Autonome spettano:

- compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle ASL;
- l’elaborazione e l’adozione dei piani regionali di controllo, opportunamente condivisi tra i Servizi medici e veterinari;
- l’individuazione degli standard di funzionamento dei Servizi delle ASL (es. procedure per lo svolgimento dei controlli, organizzazione interna, piani di formazione, ecc.);
- la supervisione e il controllo sulle attività delle ASL;
- compiti autorizzativi e di controllo, qualora previsto dall’organizzazione regionale

Alle Aziende Sanitarie Locali spettano:

- la pianificazione, la programmazione e l’esecuzione a livello locale dei controlli ufficiali sugli OSA.

Inoltre, i controlli ufficiali possono essere espletati anche da organi di controllo che non facciano parte dell’autorità competente, ma a condizione che tali controlli siano specificamente delegati da parte della stessa autorità ed effettuati su specifici ambiti vigilati dall’autorità competente.

[...]

Fonte: Ministero della Salute

Collegati

Tags: Chemicals Abbonati Chemicals HACCP

Articoli correlati

Ultimi archiviati HACCP

Lug 12, 2024 82

Legge 16 agosto 1962 n. 1354

Legge 16 agosto 1962 n. 1354 Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra. (GU n.234 del 17-09-1962)_______ Art. 1 1. La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di… Leggi tutto
Lug 12, 2024 89

DPR 19 maggio 1958 n. 719

Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. (GU n.178 del 24-07-1958)_______ Art. 1. Sono considerate… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 1874
Lug 09, 2024 130

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874 ID 22209 | 09.07.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874 della Commissione, dell’8 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625… Leggi tutto
Giu 18, 2024 138

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.(GU n.178 del 24.07.1958)_______ Aggiornamenti all'atto 10/02/1996 LEGGE 6 febbraio 1996, n.… Leggi tutto
Giu 12, 2024 235

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 ID 22045 | 12.06.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci… Leggi tutto
Giu 12, 2024 256

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 ID 22044 | 12.06.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che… Leggi tutto
Giu 08, 2024 243

Decreto 19 dicembre 2023

Decreto 19 dicembre 2023 Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti. (GU n.131 del 06.06.2024)_________ Art. 2. Termine finale di efficacia del regime sperimentale 1. È fissato al 31 dicembre 2024 il termine finale di efficacia del regime… Leggi tutto
Giu 01, 2024 477

Decreto 29 settembre 1990

Decreto 29 settembre 1990 Aggiornamenti e modificazioni all'allegato del decreto ministeriale 24 giugno 1987, concernente programma sistematico di interventi mirati alla più efficace lotta contro la frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. (GU n. 240 del 13.10.1990)… Leggi tutto
Giu 01, 2024 455

Decreto 5 aprile 1989

Decreto 5 aprile 1989 Aggiornamenti e modificazioni al decreto ministeriale 24 giugno 1987 concernente programma sistematico di interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. (GU n.99 del 29.04.1989) Collegati[box-note]Decreto 24… Leggi tutto

Più letti HACCP

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 112009

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Apr 26, 2021 58219

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

Regolamento (CE) n. 2023/2006 Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices) ... Il presente regolamento… Leggi tutto
Regolamento  CE  852 2004
Set 23, 2022 51678

Regolamento (CE) 852/2004

Regolamento (CE) 852/2004 / Consolidato Marzo 2021 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari(GU L 139/1 del 30.4.2004)________ Testo consolidatiModifiche: M1 - Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17… Leggi tutto