Guida attuazione alcune disposizioni regolamento (CE) n. 853/2004 igiene alimenti d’origine animale
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Guida attuazione alcune disposizioni regolamento (CE) n. 853/2004 igiene alimenti d’origine animale
ID 19682 25.05.2023 / In allegato
Il regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (di seguito "il regolamento") è stato adottato il 29 aprile 2004.
Fissa le prescrizioni d'igiene cui devono sottostare le imprese del settore alimentare che trattano alimenti d'origine animale in ogni fase della catena alimentare. Da quando il regolamento è stato adottato, alla Commissione sono giunte richieste di chiarimento di vari aspetti.
Il presente documento intende dare seguito a tali richieste. La Direzione generale della Commissione per la salute e la tutela dei consumatori ha organizzato una serie di incontri con esperti degli Stati membri per esaminare una serie di punti problematici relativi all'attuazione e all'interpretazione del regolamento e giungere a un accordo.
Per garantire la trasparenza la Commissione ha anche favorito il dibattito con le parti interessate in modo da consentire ai diversi interessi socioeconomici di esprimersi.
A tal fine la Commissione ha organizzato una riunione con i rappresentanti dei produttori, dell'industria, del commercio e dei consumatori per discutere dei problemi legati all'attuazione del regolamento. Si ritiene opportuno riprendere tali riunioni e dibattiti quando ci si potrà avvalere dell'esperienza acquisita mediante la piena applicazione del regolamento a partire dal 1° gennaio 2006.
Si ricorda che le questioni di non conformità della legislazione nazionale al regolamento esulano da questo esercizio e continueranno ad essere trattate nell'ambito delle procedure vigenti della Commissione. Il presente documento intende aiutare tutti gli operatori della catena alimentare a meglio comprendere il regolamento e ad applicarlo in modo corretto ed uniforme.
Non ha tuttavia alcun valore giuridico e in caso di controversie l'interpretazione della legge rimane competenza della Corte di giustizia. Per comprendere a fondo tutti gli aspetti del regolamento (CE) n. 853/2004 è fondamentale conoscere anche altre parti della legislazione comunitaria, in particolare i principi e le definizioni contenuti nei seguenti atti:
- regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare2 (noto anche come "legislazione alimentare generale");
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e
- regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;
- regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
- regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
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