Guida Regolamento (CE) n. 183/2005 Igiene mangimi
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Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi
ID 16150 | 21.03.2022 (ED. 2019)
Comunicazione della Commissione (2019/C 225/01)
Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (di seguito «il regolamento sull’igiene dei mangimi»), fissa requisiti generali in materia di igiene che devono essere rispettati dagli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi della filiera, a partire dala produzione primaria dei mangimi (compresa), fino all’immissione dei mangimi sul mercato (compresa). Si applica dal 1o gennaio 2006. Successivamente all’adozione di tale regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e i portatori di interessi hanno chiesto alla Commissione di chiarire vari aspetti. Il presente documento intende rispondere a tali richieste.
La presente guida si propone di trattare gli aspetti oggetto delle richieste all’interno del quadro giuridico esistente. Non vengono quindi stabilite nuove disposizioni di legge, né il fine è trattare tutte le disposizioni vigenti su questi aspetti in maniera esaustiva. Inoltre, in alcuni casi la formulazione della guida relativa all’applicazione dei requisiti per la registrazione degli operatori del settore dei mangimi è intesa a spiegare il margine di manovra utilizzabile dagli Stati membri per applicare le considerazioni di gestione del rischio in base alla propria valutazione della situazione o delle condizioni sul proprio territorio.
La presente guida intende aiutare gli operatori del settore dei mangimi e le autorità nazionali competenti della filiera alimentare e dei mangimi a comprendere meglio e applicare correttamente e in modo uniforme il regolamento sull’igiene dei mangimi. È tuttavia importante rilevare che soltanto la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente ad interpretare il diritto dell’Unione con efficacia vincolante e definitiva.
Per comprendere a fondo tutti gli aspetti del regolamento sull’igiene dei mangimi è fondamentale conoscere anche altre parti della legislazione dell’Unione, in particolare i principi e le definizioni contenuti nei seguenti atti:
- regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili («regolamento EST»),
- regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare («legislazione alimentare generale»)
- regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale;
- regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi;
- regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 («regolamento sui sottoprodotti di origine animale»);
- regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
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