Decreto 5 ottobre 2018
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Decreto 5 ottobre 2018
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Aggiornamento degli allegati 1, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».
(GU Serie Generale n.286 del 10-12-2018)
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1. All’allegato 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all’allegato al presente decreto. 2. All’allegato 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all’allegato al presente decreto. 3. All’allegato 8 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all’allegato al presente decreto. 4. All’allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all’allegato al presente decreto. 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data. 6. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno stato membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché siano garantiti i livelli di sicurezza ed affidabilità equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto. 7. Ai sensi del regolamento(CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l’Autorità competente ai fini dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.
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